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Maurizio Cassano
Born in Milan 58 years ago and graduated in Economics and Business at the Cattolica University in Milan, Dr. Maurizio Cassano has been enrolled in the Register of Chartered Certified Accountants and Tax Consultants of Milan since 1986 and in the Register of Accounting Auditors since 1995. He is founder and partner of C.S.E. Centro Studi Economici s.r.l., and Studio Cassano s.r.l., data processing centres with offices located in Milan and in its hinterland, and he is also Chairman of the Board of CASSANO BENELLI CONSULTING s.r.l.. He has been President of CONFLAVORO PMI MILANO , and Vice President of CONFLAVORO PMI; now is Founder and President of CONFITALIAPMI, Italian Confederation of Small and Medium Enterprises Trustee in bankruptcy and official liquidator besides Technical Consultant of the Judge of the Court in Milan, Dr. Cassano has 35 years of experience in fiscal, tax, corporate and administrative advisory. He is a publicist collaborating with the largest fiscal-economic Italian newspapers, expert in privacy law and speaker at courses organized by the Register of Chartered Certified Accountants and Tax Consultants of Milan on the protection of personal data regulations. He also published “Privacy in professional firms and in service companies” for the Il Sole 24 Ore edition. Dr. Cassano is a speaker at important conventions in Europe regarding e-commerce technology and informatics in accounting/fiscal areas. He presides over a European research group using a fourth-generation programming language aimed at developing an ERP management system to manage accounting with multilingual options and territorial multi taxation (Logres project, patent and trademark registered). He is a speaker at the Master in E-Commerce Organisation and Technology, organises and carries out refresher courses on accounting/fiscal topics for medium-large businesses. Dr. Cassano is a member of the Board of Statutory Auditors of A.L.E.R in Bergamo and has a well-established experience as auditor in some of the largest municipal districts of the hinterland of Milan. With regard to cultural non-profit organisations, he is member of the Board of Auditors of Boschi – Di Stefano Foundation located in Milan and secretary of an important cultural foundation in Milan. Dr. Cassano's peculiarity is to provide the entrepreneur with a strongly strategic management support, not only for what concerns the ordinary administration of a company but, and above all, an assistance during extraordinary operations such as acquisitions abroad, complex and detailed corporate transactions, trade agreements and extraordinary finance.
About us
Studio Cassano
Studio Cassano is an advisory firm based on the professional activity of Maurizio Cassano, chartered accountant , enrolled in the Register of Chartered Certified Accountants and Tax Consultants of Milan and in the Register of Accounting Auditors. The firm has always been characterised by moral integrity, probity and professional independence. In approximately 30 years of activity, the firm has established itself, national and international wide, as one of the most remarkable professional realities and has progressively stretched its range of action as well as its expertise and variety of services. Studio Cassano has made considerable efforts in refresher courses and vocational training for its team. The effect of this strategy on the clientele aims to preserve the traditional personal client-professional relationship based on trust by providing advisory in the area of administrative, taxation, legal, labour and corporate management, from the set-up of a company, through its development and in its process of internationalisation. Key characteristics of the firm are the prompt communication flow to the client, the thorough knowledge of the topics, a coordinated interdisciplinary in-house work and the use of sophisticated and state-of-the-art technology. Studio Cassano takes also advantage of its own technologically advanced data processing centres as C.S.E. Centro Studi Economici s.r.l. and CASSANO BENELLI CONSULTING s.r.l.. The firm offices are located in Milan and in its hinterland (Locate di Triulzi, Cuggiono), nearby the major airports in Northern Italy. The team is of approximately 20 people including employees, associates and consultants who mainly have a degree in Economics and Business or a high school diploma in accounting. Studio Cassano completes the range of services available to the client thanks to close connections with legal firms and notaries. The firm remains, in any case, the only interlocutor and reliable point of reference for the solution of the majority of small and medium businesses issues.
Areas of activity
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
The perfect partner for:
- Small - medium enterprise
- Large multinational corporation
Areas of activity
Assistenza per costituire imprese e/o società e per espletare tutte le conseguenti formalità amministrative e burocratiche presso i vari enti per la predisposizione di:
– atti costitutivi;
– statuti;
– contratti;
– consulenza in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni societarie;
– cessione ed affitto d’azienda;
– scioglimento e liquidazione dell’attività aziendale;
– gestione della crisi dell’impresa e nell’ipotesi di mancata ripresa della stessa;
– assistenza in fase di procedure concorsuali, quali il fallimento;
– valutazioni del patrimonio aziendale e relazioni di stima;
– assistenza per arbitrati, conciliazioni, vertenze giudiziali e stragiudiziali.
Lo Studio fornisce valida assistenza in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche:
– dichiarazioni fiscali;
– assistenza nelle verifiche fiscali.
Viene fornita assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi dell’Amministrazione Finanziaria.
Lo Studio Cassano, con sede operativa situata a pochi metri dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia, offre il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia per i clienti (persone fisiche ed aziende) che per conto di altri professionisti, gestendo tutti gli aspetti riguardanti il pre-contenzioso e il contenzioso tributario.
Lo Studio del Dott. Maurizio Cassano ha comprovata esperienza con risultati certi e competenze specifiche nei ricorsi tributari avverso:
– Avviso di accertamento IVA e/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;
– Accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 D.P.R. 600 del 1973);
– Accertamento da Studi di Settore;.
– Cartella di pagamento per controllo automatico e/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600 del 1973);.
– Avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell’imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria;.
– Accertamento per tributi locali (ICI, Tarsu; Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tosap, etc..);.
– Provvedimento di diniego degli Uffici Amministrativi/Agenzia delle Entrate (rimborsi, condono, etc..)
– Silenzio Rifiuto contro rimborso “imposte non dovute”;
– Silenzio Rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione (articolo 38 D.P.R. 602 del 1973).
Svolge pianificazioni fiscali a breve termine personalizzate per i propri clienti sulla base della normativa in vigore. Inoltre, offre un servizio d’aggiornamento continuo in materia di novità fiscali e personalizzazione della strategia fiscale in relazione alle singole esigenze, consulenza in sede di dichiarazione dei redditi, assistenza in sede di contenzioso tributario (istanze di sgravio, accertamenti con adesione, ricorsi) dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie.
Lo Studio interviene in:
– piani di risanamento aziendale;
– piani di consolidamento e di ristrutturazione del debito;
– concordati giudiziali e stragiudiziali;
– procedure di fallimento;
– piani industriali di rilancio dell’azienda;
– studio ed analisi di start-up.
Vengono effettuati:
– l’ analisi della convenienza riguardante la scelta della figura giuridica dell’ente non profit (ONLUS, fondazione, associazione riconosciuta o non);
– lo studio dello statuto;
– la redazione dei rendiconti sia ai fini istituzionali che fiscali;
– l’analisi, l’ impostazione e la redazione del bilancio sociale, anche con riferimento ad enti profit.
Lo Studio supporta l’impresa per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196):
– predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e relativi allegati tecnici;
– predisposizione dell’Organigramma Responsabilità, Ruoli ed Incarichi;
– elaborazione delle Lettere di incarico e lettere di nomina ai soggetti che effettuano il trattamento;
– analisi delle Banche Dati utilizzate con individuazione della tipologia di dato personale trattato (se comune o sensibile);
– analisi dell’infrastruttura informatica utilizzata e conformazione della stessa alla normativa vigente;
– analisi delle credenziali di accesso, modalità di composizione e periodicità di cambiamento;
– mantenimento degli standard di sicurezza.
In particolare STUDIO CASSANO S.r.l. è stato scelto da ITHRAA, Ente Pubblico per lo sviluppo dell’OMAN quale Ufficio di Rappresentanza sul territorio italiano.
STUDIO CASSANO assiste le aziende nella promozione dei propri servizi e prodotti in Oman ed all’estero, ricercando partner controparti estere, verificando le possibili fonti di finanziamento esistenti sia statali, regionali e comunitarie. Garantisce un supporto in tutte le operazioni che si rendono necessarie per stabilire una solida presenza nei mercati internazionali, individuando e segnalando reali opportunità commerciali e fornendo poi il supporto necessario per tradurle in un risultato economico positivo, attraverso le seguenti operazioni:
- Assistenza all’impresa con strumenti efficaci di strategia, marketing e comunicazione, al fine di guidarne l’ingresso in un nuovo mercato estero con la metodologia più consona alla tipologia dell’azienda stessa e agli obiettivi prefissati;
- Identificazione dei potenziali interlocutori che lavorano nell’area di interesse e ricerca di potenziali partners locali già presenti nel mercato target con cui instaurare un’alleanza strategica finalizzata alla creazione di un modello di business che potrà migliorare le performance di entrambe le imprese;
- Assistenza legale e tributaria per garantire un competitivo ed efficace inquadramento fiscale nel mercato straniero per poter usufruire al meglio delle agevolazioni che alcuni governi locali mettono a disposizione di chi guarda a nuovi mercati per espandere il proprio business;
- Consulenza al fine dell’individuazione del percorso di internazionalizzazione più funzionale alle esigenze dell’impresa; assistenza nella predisposizione di un piano di penetrazione nel mercato target estero attraverso una rete mirata di agenti; selezione e individuazione di un distributore realmente funzionale alla tipologia del prodotto.
Con l’introduzione dell’accordo Basilea 2, lo Studio affianca il Cliente nella gestione dell’area finanziaria, in particolare nella gestione della concessione del credito ai clienti, e promuove presso il sistema bancario e creditizio la ricerca delle soluzioni finanziarie più vicine alle esigenze aziendali.
Viene effettuata l’analisi delle richieste di credito, delle scelte sui tempi e modalità di concessione di credito ai Clienti, partecipando attivamente alla pianificazione della tesoreria per affrontare eventuali tensioni di liquidità.
Ricerca le possibili fonti di finanziamento ordinarie e/o speciali e individua le garanzie da concedere; redige piani aziendali per la pianificazione strategica e introduce sistemi di autovalutazione degli aspetti economici e reddituali con analisi per indici e flussi.
Lo Studio valuta la situazione economico-finanziaria dell’impresa, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione del fatturato, individua quali garanzie reali e personali possano essere presentate a fronte di una richiesta di affidamento e, infine, stila una reportistica con tutte le informazioni qualitative e andamentali, senza dimenticare l’esposizione complessiva dell’impresa e le sue esigenze di credito.
Assiste l’Azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:
– investimenti materiali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;
– investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;
– ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;
– fido di cassa;
– anticipo fatture e portafoglio;
– anticipo import ed export;
– interventi di aumento di capitale sociale.
La Fiscal Due Diligence, soprattutto nelle operazioni straordinarie, è uno strumento fondamentale.
Attraverso un’analisi approfondita, vengono focalizzati gli aspetti critici di un’impresa e della sua attività, valutati nell’ottica del potenziale investitore, il quale ha come obiettivo quello di massimizzare il profitto, di contenere l’assunzione di rischi e di limitare al massimo l’esborso finanziario.
Lo Studio è in grado di effettuare verifiche sulla posizione fiscale di una determinata società o gruppo, relativamente a:
· la corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale ordinaria e straordinaria vigente;
· l’individuazione delle aree a rischio;
· la rilevazione di potenziali responsabilità;
· gli scenari fiscali in caso di acquisizione o vendita di società;
· i benefici fiscali futuri;
· l’adeguamento ai nuovi regolamenti e gestione di precedenti irregolarità, sfruttando le opportunità concesse dalla legge.
Predispone quindi un documento cui sono evidenziati i risultati dell’analisi ed in particolare le aree di criticità che l’investitore deve tener in considerazione.
Lo Studio, grazie ai propri consulenti del lavoro interni, garantisce ai propri clienti un’attenta e competente gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali, fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro intrattenuti dalle aziende.
I settori in cui opera sono costituiti da ogni tipo di impresa, dalle piccole a quelle di grandi dimensioni, di ogni settore produttivo, avendo affinato una particolare esperienza di gestione di quasi tutti i contratti collettivi stipulati sia in sede nazionale che nelle realtà aziendali.
Il Cliente ha la possibilità di fruire non solo della completa gestione dei rapporti di lavoro dal momento della loro costituzione alla loro estinzione,(comprese le assistenze in sede ispettiva, contenzioso ecc,) ma anche della sola consulenza, attraverso interventi di volta in volta richiesti per la soluzione di particolari problemi o per l’adempimento a specifici obblighi imposti dalla legge o dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.
Lo Studio in particolar modo è estremamente competente nell’assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali davanti le commissioni di conciliazione ed in sede di arbitrato, promosse da lavoratori dipendenti, da autonomi e parasubordinati.
Le aree di intervento sono le seguenti:
CONSULENZA CONTRATTUALE:
Gestione delle diverse tipologie di Contratti Collettivi di Lavoro.
Interpretazione e applicazione delle norme anche tramite confronti con le Associazioni di Categoria.
CONSULENZA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE:
Inquadramento previdenziale delle Aziende.
Inquadramento INAIL (valutazione rischi).
Contenzioso e ricorsi INPS e INAIL.
Consulenza pensionistica.
CONSULENZA GIURIDICA:
Interpretazione ed applicazione delle norme di Legge in materia di lavoro.
Stesura contratti individuali di lavoro.
Legge Biagi: apprendistati, contratti d’inserimento, contratti a progetto, ecc.
Assistenza nell’applicazione delle normative disciplinari (contestazioni e provvedimenti).
Vertenze individuali di lavoro: assistenza del Cliente nelle trattative presso gli Uffici del Lavoro o in sede stragiudiziale.
CONSULENZA SINDACALE:
Trattative sindacali.
Procedure per cessioni rami d’azienda.
Procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria).
Procedure di mobilità.
Il centro di servizi interno, STUDIO CASSANO S.r.l., si occuperà delle seguenti adempienze:
Elaborazione dei cedolini svolta interamente all’interno da personale specializzato;
Prospetti contabili: prima nota, ratei e TFR
Adempimenti annuali: CUD, 770, autoliquidazione INAIL;
Data reporting;
Elaborazione budget aziendali;
Gestione pratiche Collocamento: assunzioni, trasformazioni e cessazioni.
Denunce d’infortunio.
Esame circa la ragionevolezza di piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria (ex art. 67 3° comma lettera d) L.F.);
Esame circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dei piani inerenti i ricorsi per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 161 3° comma L.F.);
Esame circa l’attuabilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti in particolare circa la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei agli accordi (ex art. 182 bis L.F.);
Gestione delle soluzioni negoziate della crisi di impresa;
Gestione della procedura fallimentare con svolgimento di attività di accertamento del passivo fallimentare con la valutazione di tutte le domande di ammissione alla procedura presentate dai creditori concorsuali, liquidazione del patrimonio fallimentare e riparto del ricavato tra creditori.
Revisione legale di bilanci di esercizio e bilanci consolidati ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
Revisione volontaria di bilanci, di situazioni contabili infra annuali e semestrali per finalità informative interne ed esterne; Assistenza ai Collegi Sindacali che assumono l’incarico di revisione legale;
Verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità;
Pareri di congruità nei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di nuove azioni con esclusione di diritto d’opzione;
Processo strutturato di audit basato sull’interazione costante e tempestiva con la direzione aziendale, allo scopo di identificare i principali gap nel sistema di controllo interno e di formulare raccomandazioni utili per la definizione di piani di azione per l’evoluzione dell’architettura di controllo;
Verifiche di conformità delle procedure e dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge, regolamenti o su richiesta di autorità di controllo.
Assistenza nella soluzione di problematiche di natura contabile;
Consulenza in materia di principi contabili IAS-IFRS;
Progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e manuali contabili;
Assistenza e redazione della reportistica interna;
Identificazione di azioni per il miglioramento del capitale circolante;
Check-up della situazione finanziaria;
Analisi della struttura dei costi aziendali;
Esame della marginalità dei singoli prodotti/unità di business;
Studio e valutazione del sistema di controllo interno;
Assistenza nell’implementazione del controllo di gestione.
Per l’elaborazione dei dati contabili lo Studio si avvale della propria struttura, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l.
Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
Stock option a non residenti: tassazione solo parziale in Italia
Con la sentenza n. 10606 del 23 aprile 2025 la Corte di cassazione ha stabilito che l’assegnazione di stock option ad un lavoratore residente nella Repubblica Ceca è tassata in Italia come reddito di lavoro dipendente per la sola parte corrispondente ai giorni di vesting in Italia di tali opzioni rispetto al numero dei giorni totali di vesting delle medesime. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 81/2025 dello scorso 25 marzo, ha chiarito che il bonus maturato all’estero va tassato in base alla residenza del percettore nella fase di vesting, non contando la circostanza per cui al momento dell’incasso sia residente in Italia. Le due pronunce aiutano a definire meglio il criterio di tassazione in presenza di fenomeni di residenza in differenti Paesi. Il denominatore comune è rappresentato dal fatto che si deve vedere la residenza fiscale al vesting dell’opzione o del bonus, ripartendo la tassazione fra i vari Paesi in base all’accumulo verificatosi in ciascuno di essi.
Gmt, arriva la nuova dichiarazione
Lo scorso 14 aprile il Consiglio Ue ha adottato la direttiva Dac 9, che modifica le regole relative allo scambio di informazioni riguardanti i conti finanziari in tema di common reporting standard e, soprattutto, adegua l’impianto normativo unionale al fine di consentire la cooperazione amministrativa e lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali, in relazione alla global minimum tax. Ricordiamo che la Dac 9 deve essere trasposta nell’ordinamento italiano entro la fine del 2025. Si tratta dello strumento normativo con il quale i Paesi membri hanno adottato il Multilateral competent authority agreement predisposto dall’Ocse/Inclusive framework che legittima il reciproco scambio della Gir (Globe information return). La Gir deve essere presentata dal Gruppo alle proprie autorità fiscali ma una deroga fa venire meno tale obbligo se la Gir è stata presentata dalla controllante capogruppo.
Rottamazione quater, ultime ore per rientrare
Oggi, 30 aprile, scade il termine per presentare la domanda di riammissione alla rottamazione quater. Interessati sono i contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024. La presentazione dell’istanza è solo in modalità telematica presso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Nella domanda, oltre ai debiti, i contribuenti sono tenuti ad indicare anche le modalità con le quali effettueranno il pagamento del dovuto a titolo di definizione agevolata. In particolare, dovranno scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il prossimo 31 luglio o a rate, in un numero massimo di 10. I contribuenti che presenteranno la domanda per essere riammessi riceveranno entro il 30 giugno una comunicazione con la somma degli importi dovuti e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto.
Il concordato preventivo riparte dagli Isa 2024
È in arrivo il decreto del Mef che approva la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato per il biennio 2025/2026. Il provvedimento ricalca la struttura e i contenuti del decreto che lo scorso anno ha approvato la metodologia di calcolo relativa al primo biennio di accesso al concordato fiscale riferito al 2024/2025. La nota metodologica prevede diversi passaggi: analisi degli ISA, valutazione del reddito operativo su 3 anni, confronto con redditi medi settoriali, calcolo della base Irap e rivalutazione con proiezioni macroeconomiche. Il primo passaggio, quello sugli ISA, è il più rilevante e mira a eliminare eventuali anomalie. La proposta tiene conto anche della media dei redditi del settore di appartenenza. Il decreto stabilisce una gradualità: nel 2025 si considera solo il 50% del maggior reddito stimato, per arrivare alla piena applicazione nel 2026.
Forfettari, la precompilata non esclude i controlli
Imprese e professionisti in regime forfettario da oggi pomeriggio potranno trovare la dichiarazione precompilata 2025 nell’area riservata del sito delle Entrate. Il quadro LM del modello Redditi sarà compilato, almeno in parte, ma la scelta di accettare la dichiarazione proposta non offre particolari vantaggi ai forfettari, mentre il fai da te può comportare rischi di errore. I vantaggi dell’accettazione senza modifiche sono limitati all’assenza di controlli formali sugli oneri deducibili e detraibili non modificati: e per i forfettari non sono ammesse detrazioni o deduzioni, a meno che non possiedano altri redditi soggetti a Irpef ordinaria. Problematica la compilazione del rigo LM35 che accoglie i contributi versati nell’anno, che nella precompilata solo abitualmente riportati nel quadro RP e quindi potrebbero dover essere riclassificati. Lo stesso vale per eventuali contributi previdenziali dedotti nel quadro LM in anni precedenti e poi rimborsati, che vanno inseriti con segno negativo.
Superbonus, la decadenza dall’agevolazione sterilizza la plusvalenza in caso di vendita
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 122/2025, pubblicata ieri, ha stabilito che la decadenza dal superbonus ha l’effetto collaterale positivo di stoppare le plusvalenze in caso di vendita dell’immobile. Il caso affrontato riguarda il proprietario unico di un immobile composto da più unità, che per il superbonus ha un trattamento simile a quello dei condomini. Su questo immobile sono stati eseguiti i lavori tipici del superbonus che è stato anche ceduto ad un istituto di credito per monetizzare l’agevolazione fiscale. La mancata compilazione del riquadro ‘F’ della Cilas dedicato allo stato legittimo è il motivo dell’istanza. Il contribuente chiede se può essere sanata tramite ravvedimento operoso. L’Agenzia chiarisce che la mancata compilazione del quadro F comporta la decadenza dal beneficio fiscale. L’effetto collaterale positivo è però rappresentato dal blocco delle plusvalenze in caso di vendita dell’immobile. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Superbonus con salvagente’- pag. 33)
Fatture d’acquisto al setaccio
La direttiva 2025 delle Entrate sui controlli, nella parte dedicata ai contribuenti di medie e minori dimensioni, accende i fari sulle fatture d’acquisto. La descrizione dell’acquisto dei beni o dei servizi contenuta nella fattura elettronica può far scattare le attenzioni del Fisco. Nel caso in cui l’acquisto effettuato risulti, già a prima lettura, non inerente all’attività esercitata il contribuente verrà infatti contrassegnato dai sistemi automatizzati di analisi e selezione del rischio fiscale utilizzati dall’amministrazione finanziaria. Un’analisi a livello puntuale delle fatture passive ricevute dal soggetto consente infatti di individuare, immediatamente, settori di attività incoerenti con la filiera economica alla quale il soggetto appartiene che, molto spesso, risultano diretti a soddisfare consumi personali del contribuente e non dell’attività esercitata.
Iva di gruppo, liquidazione ampia
Nella risposta a interpello n. 121 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può essere ammessa alla liquidazione dell’Iva di gruppo, in sede di rinnovo della procedura per l’anno 2025, la società Gamma, sorta a seguito della scissione proporzionale, alla fine del 2024, della società Beta che già vi aderiva in veste di controllata. In un caso del genere, infatti, può prescindersi dal requisito del periodo minimo di controllo richiesto dalla legge per la partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo guidata dalla controllante Alfa, considerato che non vi è soluzione di continuità tra il controllo all’80% che essa già esercitava direttamente in capo a Beta e quello indiretto che, nella stessa misura, dopo la scissione, essa esercita indirettamente nei confronti di Gamma.
Iva, Irap, ritenute escluse dall’estinzione per confusione
L’Agenzia delle Entrate dedica la risposta all’istanza di interpello n. 120/2025 di ieri alla confisca dei beni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 50 del Dlgs n. 159/2011. Il documento chiarisce che Iva, Irap, ritenute e diritti camerali non si estinguono per confusione, restando dovuti anche dopo la confisca definitiva. Vengono invece estinti per confusione tutti gli altri debiti erariali, sia precedenti che successivi al sequestro, poiché viene meno la pluralità di soggetti nel rapporto obbligatorio. Estinto anche il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, per la parte non utilizzata. Il contribuente aveva chiesto chiarimenti sulla portata oggettiva e temporale dell’estinzione per confusione e sul trattamento contabile delle sopravvenienze attive. L’Agenzia chiarisce che le sopravvenienze attive da estinzione di debiti non rilevano ai fini Irap. Resta invece dovuta l’Imu fino all’assegnazione definitiva degli immobili confiscati.
Precompilata, incassi al buio
Da oggi pomeriggio è possibile visionare la dichiarazione precompilata 2025 per forfettari e contribuenti minimi. Nella maggior parte dei casi rischia, però, di essere completamente inattendibile in assenza del dato degli incassi dell’anno prima contenuto nelle certificazioni uniche. Dal 2025, infatti, l’obbligo di inviare le CU per i contribuenti forfettari che producono redditi di lavoro autonomo è stato abrogato per cui il Fisco non possiede più l’ammontare dei compensi incassati da questi soggetti, il dato effettivamente da dichiarare e ‘tassare’. In questo modo viene precaricato nei modelli l’intero ammontare delle fatture elettroniche emesse, il cui valore è poco preciso per i forfettari. Solo nei casi in cui tutte le fatture emesse siano state effettivamente incassate nell’anno il dato preinserito in precompilata può considerarsi attendibile mentre negli altri casi, quanto esposto nei modelli, costituisce una mera ‘segnalazione’.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Principali novità in materia di imposte sulle successioni e donazioni
Con la legge delega n. 111/2023 il Governo intende razionalizzare la disciplina relativa all’imposta di successione e donazione. Con il decreto legislativo n. 139/2024 il Legislatore ha inteso introdurre il sistema di autoliquidazione in materia d’imposta sulle successioni e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, anche mediante l’uso di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.
Tali modifiche intervengono sul Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo n. 346/1990. Le principali novità riguardano:
- l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta;
- le modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie, che vengono riportate nel TUS;
- l’estensione dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust;
- la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulle modifiche normative contenute nell’articolo 7 della legge 4 luglio 2024 n. 104 e nell’articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici periferici al fine di garantire l’uniformità di azione.
OGGETTO DELL’IMPOSTA E UFFICIO COMPETENTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
Il decreto delegato interviene sull’articolo 1 del TUS, relativo all’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni; il testo, ora, ricomprende, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti ‘a titolo gratuito’, nonché quelli ‘derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione’.
INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
L’applicazione all’imposta sulle successioni del principio di autoliquidazione costituisce una delle maggiori novità previste dal Dlgs n. 139/2024. Il nuovo articolo 27, comma 2, del TUS dispone che l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione. Il pagamento dell’imposta autoliquidata è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (art. 37 del TUS). Il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta autoliquidata nella misura non inferiore al 20% entro il termine previsto dall’art. 37 e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a 20 mila euro, in massimo 12 rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Dopo il pagamento l’ufficio effettua il controllo in merito alla regolarità dell’autoliquidazione di imposte e tasse effettuata dal contribuente, avendo cura di verificare anche la rispondenza degli importi con i dati indicati nella dichiarazione. Qualora, a seguito delle attività di controllo l’ufficio rilevi la necessità di un versamento d’imposta maggiore, notifica un avviso di liquidazione, oltre a sanzioni e interessi.
SVINCOLO DELLE ATTIVITA’ CADUTE IN SUCCESSIONE IN FAVORE DELL’UNICO EREDE DI ETA’ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI
Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 48 del TUS stabilisce che le banche e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni.
La circolare precisa che tale requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi siano altri chiamati all’eredità che, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa.
In merito al requisito anagrafico si precisa che questo sussiste qualora, alla data di presentazione dell’istanza alla banca, il richiedente non abbia ancora compiuto ventisei anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta. Il documento di prassi amministrativa precisa, inoltre, che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, non estendendosi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi quali l’imposta di successione, il tributi speciali e le tasse per i servizi ipotecari e catastali.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte si applicano le seguenti aliquote e franchigie:
- 4%, se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
- 6%, se a favore dei fratelli e sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- 6%, se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8%, se a favore di altri soggetti.
Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta (legge n. 104/1992) l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L’art. 28, comma 1, del TUS prevede che la dichiarazione di successione sia presentata telematicamente. I soggetti non residenti possono spedire la dichiarazione mediante raccomandata. Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione ci sono anche i trustee, in caso di trust testamentario. Il comma 3, stabilisce che la dichiarazione di successione sia redatta su apposito modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DEI DEBITI
Cambia la disciplina prevista dall’art. 22, comma 2, del TUS in materia di deducibilità dei debiti contratti dal defunto. La nuova norma dispone che i debiti contratti da quest’ultimo negli ultimi sei mesi sono deducibili se impiegati in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche. La circolare precisa che tali spese devono essere comprovate da idonea documentazione, dalla quale risulti anche la correlazione tra il debito e le spese.
Per quanto concerne la qualifica di familiare a carico si ritiene che occorre fare riferimento alla nozione e ai limiti reddituali annuali indicati dall’art. 12, comma 2, del Tuir. La condizione di familiare a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di mantenimento. Laddove queste siano state sostenute in due differenti annualità, la condizione di familiare a carico deve essere considerata, autonomamente, in relazione a ciascuna di esse.
LIBERALITA’ INDIRETTE
Il decreto delegato interviene anche per modificare l’art. 56-bis del TUS, concernente l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette.
A seguito della modifica normativa, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato ‘esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi’.
Non è più richiesta l’ulteriore condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato un incremento patrimoniale ‘superiore all’importo di 350 milioni di lire’.
Il comma 2 dell’art. 56-bis del TUS stabilisce che alle liberalità anzidette si applica l’aliquota dell’8%, per la parte eccedente l’eventuale franchigia. Laddove la registrazione delle liberalità indirette avvenga volontariamente, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie.
DISCIPLINA DEL COACERVO
Le novità normative investono anche l’art. 57, comma 1, del TUS, prevedendo, ai soli fini delle franchigie di cui all’art. 56, che il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione.
Sul punto si evidenzia che tale orientamento era stato già assunto dalle Entrate con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023.
Con tale documento di prassi è stato inoltre precisato che dal coacervo donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le ‘donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata’.
Con l’intervento normativo in esame è stato poi abrogato l’art. 8, comma 4, del TUS che disciplina l’istituto del c.d. ‘coacervo successorio’.
DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E DECORRENZA
Il raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto legislativo in parola è garantito dall’art. 9 del decreto delegato. Viene stabilito che ove gli atti normativi o regolamentari richiamino le disposizioni abrogate, qualunque riferimento alle stesse si intende rivolto alle corrispondenti disposizioni del TUS. Le modifiche hanno effetto, in generale, per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1°gennaio 2025.
ESONERO DAL REGIME DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE
La circolare si sofferma sul nuovo art. 36 del TUS il quale al comma 5-bis prevede ora l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, in favore degli enti del Terzo settore e di tutti i soggetti indicati nell’art. 3 del TUS.
MODIFICHE RELATIVE ALLE SANZIONI SULLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
L’art. 4, comma 2, del Dlgs n. 87/2024 modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1°settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.
In particolare, in forza delle modifiche:
- all’art. 50, comma 1, del TUS, rubricato ‘Omissione della dichiarazione’:
-
- l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240%);
- la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60 al 120%);
- all’art. 51 del TUS, rubricato ‘Infedeltà della dichiarazione’:
-
- nelle ipotesi in cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si applica una sanzione amministrativa pari all’80% della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200%);
- nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
- all’art. 53 del TUS, rubricato ‘Altre violazioni’:
-
- nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200%);
- nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimenti di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui al comma 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente, all’80% (in luogo di quella dal 100 al 200%) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire);
- al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.
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