Esperienza al vostro servizio
Maurizio Cassano
Milanese, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, dal 1986 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e dal 1995 all’Albo dei Revisori dei Conti.
Amministratore Unico dalla sua costituzione, il Dott. Maurizio Cassano attualmente è fondatore ed Amministratore Unico di C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l., fondatore ed Amministratore Unico di STUDIO CASSANO s.r.l..
Già Vicepresidente nazionale e Presidente per Milano e provincia di CONFLAVORO PMI, Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, fonda e dirige come Presidente nazionale CONFITALIAPMI, Associazione che rappresenta la cultura, la creatività e l'impegno imprenditoriale della Piccola e Media Impresa, che in essa trova informazione, rappresentanza degli interessi generali, rapporto con le controparti negoziali e con le Istituzioni.
Curatore fallimentare e liquidatore giudiziale, nonché Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano, vanta un’esperienza trentennale nel campo della consulenza fiscale, tributaria, societaria ed amministrativa.
Pubblicista per le maggiori testate economico-fiscali italiane, esperto in tema di legge sulla Privacy, relatore ai corsi istituiti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano in riferimento alla normativa sulla tutela dei dati personali, ha pubblicato per le edizioni Il Sole 24 Ore “La privacy negli studi professionali e nelle imprese di servizi”.
Relatore ai principali congressi europei in tema di tecnologie dell’ e-commerce ed informatica applicata all’area contabile/ fiscale, presiede un gruppo di ricerca europea su sistema informatico di quarta generazione per la creazione di un ERP gestionale finalizzato alla gestione della contabilità in multilingua e multifiscalità territoriale (progetto Logres, brevetto e marchi registrati).
Docente ai Master in Organizzazione e Tecnologie dell’E-Commerce, organizza e conduce seminari di aggiornamento in ambito contabile /fiscale per aziende medio – grandi.
Già membro del Collegio dei Sindaci dell’A.L.E.R. di Bergamo, membro del Collegio dei Sindaci di un primario Consorzio di Credito, ha una consolidata esperienza di Revisore dei Conti nei principali Comuni dell’hinterland milanese.
Nell’ambito degli enti culturali no-profit, già membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Boschi – Di Stefano di Milano, è Segretario Generale della Fondazione Carlo Colla & Figli, ente culturale milanese riconosciuto a livello internazionale.
La sua peculiarità è quella di affiancare l’imprenditore con un supporto gestionale fortemente strategico e proattivo, non soltanto nella risoluzione delle problematiche legate alla gestione ordinaria dell’azienda ma anche e soprattutto in operazioni straordinarie, come acquisizioni all’estero, accordi societari e commerciali particolarmente articolati e complessi, occupandosi altresì di finanza straordinaria.
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
chi siamo
Studio Cassano
Lo STUDIO CASSANO nasce agli inizi degli anni '80 dall'attività professionale del Dott. Maurizio Cassano, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed all’Albo dei Revisori dei Conti.
Lo STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO si è sempre contraddistinto per l’ integrità morale, la correttezza e l’indipendenza professionale.
In circa 35 anni di attività si è affermato, a livello nazionale ed internazionale, come una delle realtà professionali più significative ed ha progressivamente allargato il raggio di azione, le competenze e la gamma di servizi offerti.
Notevoli sono gli sforzi di aggiornamento e formazione professionale della struttura, il cui riflesso nei confronti della clientela è volto a mantenere il tradizionale rapporto personale di fiducia cliente – professionista, nell'ambito della consulenza amministrativa, fiscale, legale e societaria, dalla nascita e costituzione dell’impresa, durante la sua evoluzione e nel processo di internazionalizzazione.
Caratteristiche chiave dello STUDIO CASSANO sono il tempestivo flusso di notizie verso il cliente, la conoscenza approfondita delle problematiche, un lavoro interdisciplinare interno ben coordinato, l’uso degli strumenti tecnologici più sofisticati ed all’avanguardia.
Si avvale di propri modernissimi centri elaborazione dati, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI S.r.l. e STUDIO CASSANO S.r.l.
E' composto da circa venti persone fra dipendenti, collaboratori e personale di supporto, principalmente laureati in economia e commercio o diplomati in materie tecnico-commerciali.
Lo STUDIO CASSANO opera in consolidata partnership con alcuni primari studi di consulenza notarile e legale e con consulenti del lavoro interni, per integrare e completare la gamma di servizi a disposizione del cliente, proponendosi comunque e sempre quale interlocutore unico ed affidabile punto di riferimento per la risoluzione di gran parte delle problematiche della piccola – media impresa e della grande azienda multinazionale.
Aree di Intervento
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
Il Partner ideale per:
- Piccola - media impresa
- Grande azienda multinazionale
Siamo specializzati in
Assistenza per costituire imprese e/o società e per espletare tutte le conseguenti formalità amministrative e burocratiche presso i vari enti per la predisposizione di:
– atti costitutivi;
– statuti;
– contratti;
– consulenza in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni societarie;
– cessione ed affitto d’azienda;
– scioglimento e liquidazione dell’attività aziendale;
– gestione della crisi dell’impresa e nell’ipotesi di mancata ripresa della stessa;
– assistenza in fase di procedure concorsuali, quali il fallimento;
– valutazioni del patrimonio aziendale e relazioni di stima;
– assistenza per arbitrati, conciliazioni, vertenze giudiziali e stragiudiziali.
Lo Studio fornisce valida assistenza in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche:
– dichiarazioni fiscali;
– assistenza nelle verifiche fiscali.
Viene fornita assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi dell’Amministrazione Finanziaria.
Lo Studio Cassano, con sede operativa situata a pochi metri dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia, offre il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia per i clienti (persone fisiche ed aziende) che per conto di altri professionisti, gestendo tutti gli aspetti riguardanti il pre-contenzioso e il contenzioso tributario.
Lo Studio del Dott. Maurizio Cassano ha comprovata esperienza con risultati certi e competenze specifiche nei ricorsi tributari avverso:
– Avviso di accertamento IVA e/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;
– Accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 D.P.R. 600 del 1973);
– Accertamento da Studi di Settore;.
– Cartella di pagamento per controllo automatico e/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600 del 1973);.
– Avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell’imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria;.
– Accertamento per tributi locali (ICI, Tarsu; Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tosap, etc..);.
– Provvedimento di diniego degli Uffici Amministrativi/Agenzia delle Entrate (rimborsi, condono, etc..)
– Silenzio Rifiuto contro rimborso “imposte non dovute”;
– Silenzio Rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione (articolo 38 D.P.R. 602 del 1973).
Svolge pianificazioni fiscali a breve termine personalizzate per i propri clienti sulla base della normativa in vigore. Inoltre, offre un servizio d’aggiornamento continuo in materia di novità fiscali e personalizzazione della strategia fiscale in relazione alle singole esigenze, consulenza in sede di dichiarazione dei redditi, assistenza in sede di contenzioso tributario (istanze di sgravio, accertamenti con adesione, ricorsi) dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie.
Lo Studio interviene in:
– piani di risanamento aziendale;
– piani di consolidamento e di ristrutturazione del debito;
– concordati giudiziali e stragiudiziali;
– procedure di fallimento;
– piani industriali di rilancio dell’azienda;
– studio ed analisi di start-up.
Vengono effettuati:
– l’ analisi della convenienza riguardante la scelta della figura giuridica dell’ente non profit (ONLUS, fondazione, associazione riconosciuta o non);
– lo studio dello statuto;
– la redazione dei rendiconti sia ai fini istituzionali che fiscali;
– l’analisi, l’ impostazione e la redazione del bilancio sociale, anche con riferimento ad enti profit.
Lo Studio supporta l’impresa per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196):
– predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e relativi allegati tecnici;
– predisposizione dell’Organigramma Responsabilità, Ruoli ed Incarichi;
– elaborazione delle Lettere di incarico e lettere di nomina ai soggetti che effettuano il trattamento;
– analisi delle Banche Dati utilizzate con individuazione della tipologia di dato personale trattato (se comune o sensibile);
– analisi dell’infrastruttura informatica utilizzata e conformazione della stessa alla normativa vigente;
– analisi delle credenziali di accesso, modalità di composizione e periodicità di cambiamento;
– mantenimento degli standard di sicurezza.
In particolare STUDIO CASSANO S.r.l. è stato scelto da ITHRAA, Ente Pubblico per lo sviluppo dell’OMAN quale Ufficio di Rappresentanza sul territorio italiano.
STUDIO CASSANO assiste le aziende nella promozione dei propri servizi e prodotti in Oman ed all’estero, ricercando partner controparti estere, verificando le possibili fonti di finanziamento esistenti sia statali, regionali e comunitarie. Garantisce un supporto in tutte le operazioni che si rendono necessarie per stabilire una solida presenza nei mercati internazionali, individuando e segnalando reali opportunità commerciali e fornendo poi il supporto necessario per tradurle in un risultato economico positivo, attraverso le seguenti operazioni:
- Assistenza all’impresa con strumenti efficaci di strategia, marketing e comunicazione, al fine di guidarne l’ingresso in un nuovo mercato estero con la metodologia più consona alla tipologia dell’azienda stessa e agli obiettivi prefissati;
- Identificazione dei potenziali interlocutori che lavorano nell’area di interesse e ricerca di potenziali partners locali già presenti nel mercato target con cui instaurare un’alleanza strategica finalizzata alla creazione di un modello di business che potrà migliorare le performance di entrambe le imprese;
- Assistenza legale e tributaria per garantire un competitivo ed efficace inquadramento fiscale nel mercato straniero per poter usufruire al meglio delle agevolazioni che alcuni governi locali mettono a disposizione di chi guarda a nuovi mercati per espandere il proprio business;
- Consulenza al fine dell’individuazione del percorso di internazionalizzazione più funzionale alle esigenze dell’impresa; assistenza nella predisposizione di un piano di penetrazione nel mercato target estero attraverso una rete mirata di agenti; selezione e individuazione di un distributore realmente funzionale alla tipologia del prodotto.
Con l’introduzione dell’accordo Basilea 2, lo Studio affianca il Cliente nella gestione dell’area finanziaria, in particolare nella gestione della concessione del credito ai clienti, e promuove presso il sistema bancario e creditizio la ricerca delle soluzioni finanziarie più vicine alle esigenze aziendali.
Viene effettuata l’analisi delle richieste di credito, delle scelte sui tempi e modalità di concessione di credito ai Clienti, partecipando attivamente alla pianificazione della tesoreria per affrontare eventuali tensioni di liquidità.
Ricerca le possibili fonti di finanziamento ordinarie e/o speciali e individua le garanzie da concedere; redige piani aziendali per la pianificazione strategica e introduce sistemi di autovalutazione degli aspetti economici e reddituali con analisi per indici e flussi.
Lo Studio valuta la situazione economico-finanziaria dell’impresa, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione del fatturato, individua quali garanzie reali e personali possano essere presentate a fronte di una richiesta di affidamento e, infine, stila una reportistica con tutte le informazioni qualitative e andamentali, senza dimenticare l’esposizione complessiva dell’impresa e le sue esigenze di credito.
Assiste l’Azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:
– investimenti materiali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;
– investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;
– ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;
– fido di cassa;
– anticipo fatture e portafoglio;
– anticipo import ed export;
– interventi di aumento di capitale sociale.
La Fiscal Due Diligence, soprattutto nelle operazioni straordinarie, è uno strumento fondamentale.
Attraverso un’analisi approfondita, vengono focalizzati gli aspetti critici di un’impresa e della sua attività, valutati nell’ottica del potenziale investitore, il quale ha come obiettivo quello di massimizzare il profitto, di contenere l’assunzione di rischi e di limitare al massimo l’esborso finanziario.
Lo Studio è in grado di effettuare verifiche sulla posizione fiscale di una determinata società o gruppo, relativamente a:
· la corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale ordinaria e straordinaria vigente;
· l’individuazione delle aree a rischio;
· la rilevazione di potenziali responsabilità;
· gli scenari fiscali in caso di acquisizione o vendita di società;
· i benefici fiscali futuri;
· l’adeguamento ai nuovi regolamenti e gestione di precedenti irregolarità, sfruttando le opportunità concesse dalla legge.
Predispone quindi un documento cui sono evidenziati i risultati dell’analisi ed in particolare le aree di criticità che l’investitore deve tener in considerazione.
Lo Studio, grazie ai propri consulenti del lavoro interni, garantisce ai propri clienti un’attenta e competente gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali, fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro intrattenuti dalle aziende.
I settori in cui opera sono costituiti da ogni tipo di impresa, dalle piccole a quelle di grandi dimensioni, di ogni settore produttivo, avendo affinato una particolare esperienza di gestione di quasi tutti i contratti collettivi stipulati sia in sede nazionale che nelle realtà aziendali.
Il Cliente ha la possibilità di fruire non solo della completa gestione dei rapporti di lavoro dal momento della loro costituzione alla loro estinzione,(comprese le assistenze in sede ispettiva, contenzioso ecc,) ma anche della sola consulenza, attraverso interventi di volta in volta richiesti per la soluzione di particolari problemi o per l’adempimento a specifici obblighi imposti dalla legge o dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.
Lo Studio in particolar modo è estremamente competente nell’assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali davanti le commissioni di conciliazione ed in sede di arbitrato, promosse da lavoratori dipendenti, da autonomi e parasubordinati.
Le aree di intervento sono le seguenti:
CONSULENZA CONTRATTUALE:
Gestione delle diverse tipologie di Contratti Collettivi di Lavoro.
Interpretazione e applicazione delle norme anche tramite confronti con le Associazioni di Categoria.
CONSULENZA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE:
Inquadramento previdenziale delle Aziende.
Inquadramento INAIL (valutazione rischi).
Contenzioso e ricorsi INPS e INAIL.
Consulenza pensionistica.
CONSULENZA GIURIDICA:
Interpretazione ed applicazione delle norme di Legge in materia di lavoro.
Stesura contratti individuali di lavoro.
Legge Biagi: apprendistati, contratti d’inserimento, contratti a progetto, ecc.
Assistenza nell’applicazione delle normative disciplinari (contestazioni e provvedimenti).
Vertenze individuali di lavoro: assistenza del Cliente nelle trattative presso gli Uffici del Lavoro o in sede stragiudiziale.
CONSULENZA SINDACALE:
Trattative sindacali.
Procedure per cessioni rami d’azienda.
Procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria).
Procedure di mobilità.
Il centro di servizi interno, STUDIO CASSANO S.r.l., si occuperà delle seguenti adempienze:
Elaborazione dei cedolini svolta interamente all’interno da personale specializzato;
Prospetti contabili: prima nota, ratei e TFR
Adempimenti annuali: CUD, 770, autoliquidazione INAIL;
Data reporting;
Elaborazione budget aziendali;
Gestione pratiche Collocamento: assunzioni, trasformazioni e cessazioni.
Denunce d’infortunio.
Esame circa la ragionevolezza di piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria (ex art. 67 3° comma lettera d) L.F.);
Esame circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dei piani inerenti i ricorsi per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 161 3° comma L.F.);
Esame circa l’attuabilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti in particolare circa la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei agli accordi (ex art. 182 bis L.F.);
Gestione delle soluzioni negoziate della crisi di impresa;
Gestione della procedura fallimentare con svolgimento di attività di accertamento del passivo fallimentare con la valutazione di tutte le domande di ammissione alla procedura presentate dai creditori concorsuali, liquidazione del patrimonio fallimentare e riparto del ricavato tra creditori.
Revisione legale di bilanci di esercizio e bilanci consolidati ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
Revisione volontaria di bilanci, di situazioni contabili infra annuali e semestrali per finalità informative interne ed esterne; Assistenza ai Collegi Sindacali che assumono l’incarico di revisione legale;
Verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità;
Pareri di congruità nei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di nuove azioni con esclusione di diritto d’opzione;
Processo strutturato di audit basato sull’interazione costante e tempestiva con la direzione aziendale, allo scopo di identificare i principali gap nel sistema di controllo interno e di formulare raccomandazioni utili per la definizione di piani di azione per l’evoluzione dell’architettura di controllo;
Verifiche di conformità delle procedure e dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge, regolamenti o su richiesta di autorità di controllo.
Assistenza nella soluzione di problematiche di natura contabile;
Consulenza in materia di principi contabili IAS-IFRS;
Progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e manuali contabili;
Assistenza e redazione della reportistica interna;
Identificazione di azioni per il miglioramento del capitale circolante;
Check-up della situazione finanziaria;
Analisi della struttura dei costi aziendali;
Esame della marginalità dei singoli prodotti/unità di business;
Studio e valutazione del sistema di controllo interno;
Assistenza nell’implementazione del controllo di gestione.
Per l’elaborazione dei dati contabili lo Studio si avvale della propria struttura, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l.
Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
Sospensione termini per Covid non limitata alla scadenza 2020
La sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni introdotta nel periodo emergenziale Covid è ad ampio raggio: essa infatti comporta la proroga della decadenza non solo per gli anni in scadenza nel 2020 ma anche per quelli successivi interessati in qualche modo dal periodo in questione. A precisarlo è il decreto 3/2025 della Prima Presidente della Corte di cassazione che ha ritenuto inammissibili i rinvii pregiudiziali sollevati dalla Cgt di Lecce e dalla Cgt di Gorizia. L’inammissibilità deriva dal fatto che successivamente al rinvio delle Corte tributarie, la Suprema corte ha risolto la questione con l’ordinanza n 960/2025 della Prima sezione che, in verità, concerneva i termini prescrizionali (e non decadenziali) di pretesa del credito da parte dell’agente della riscossione nell’ambito di un’insinuazione nel passivo fallimentare. Per il fisco la sospensione di 85 giorni doveva riferirsi non solo agli atti impositivi in scadenza nel 2020 ma a tutte le attività accertative in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e, quindi, alle rettifiche di tutte le dichiarazioni accertabili in tal periodo.
Distribuzione di riserve fino al 2023 non abusiva per l’Ires premiale
La prima condizione per beneficiare dell’Ires premiale richiede di trattenere a riserva almeno l’80% degli utili di esercizio al 31 dicembre 2024. Questa condizione non impedisce però la contestuale distribuzione di riserve preesistenti. L’operazione non sembra censurabile dal fisco neppure con la norma antiabuso, ma l’interrogativo è stato formulato. Analogo dubbio si pone per il periodo di sorveglianza (fino al 31 dicembre 2026) nel quale non si potrà distribuire l’80% accantonato, senza però che la legge impedisca l’attribuzione di riserve vecchie o dell’utile 2025. Contestazioni in merito a queste operazioni non dovrebbero sussistere per due ragioni. La prima, formale, deriva dal meccanismo applicativo della norma. La misura dell’agevolazione non è commisurata all’incremento del patrimonio netto generato dagli utili trattenuti, essendo l’accantonamento dell’80% una semplice condizione di accesso per così dire ‘isolata’. La seconda ragione è che non possono qualificarsi come abusive le operazioni poste in essere proprio al fine di poter usufruire di disposizioni agevolative specifiche.
Carbone: supporto alle imprese sulla misura Circolare dopo il decreto
Nel corso del convegno di Confcommercio, a Milano, il neo direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenza Carbone, ha confermato la vocazione sempre più consulenziale e di assistenza ai contribuenti tracciata con le linee guida 2025. Dopo aver illustrato i tratti salienti dell’Ires premiale Carbone ha indicato i passaggi che vedrà coinvolta l’Agenzia delle Entrate. Prima, però, sarà necessario attendere il decreto del Mef che avrà il compito di adottare le disposizioni attuative, introdurre le eventuali disposizioni di coordinamento con le altre norme dell’ordinamento tributario e disciplinare le modalità di recupero in caso di decadenza. Dopo questo step l’Agenzia fornirà i necessari chiarimenti con una circolare che sarà utile a tutte le società che hanno effettuato investimenti e assunzioni e che quindi possono accedere all’Ires al 20%.
Auto aziendali e trasferte: spinta del Senato per il rinvio
Pd e Forza Italia hanno chiesto di rinviare al 1° luglio 2025 l’obbligo per i pagamenti tracciabili delle spese di trasferta da parte dei dipendenti. Obbligo che se non rispettato comporta l’indeducibilità dei costi per l’impresa e la tassazione del rimborso per il lavoratore. Fratelli d’Italia spinge affinché la misura sia rinviata di un anno, ovvero al 2026. Vista la spinta bipartisan, se il Mef non dovesse dare il via libera per ragioni di coperture, si potrebbe profilare una riformulazione che arrivi almeno ad escludere le spese sostenute all’estero. Con due emendamenti Fratelli d’Italia chiede il rinvio della tassazione più pesante sui veicoli maggiormente inquinanti dal 1°gennaio al 1°luglio 2025 e cerca di evitare oltre al danno la beffa per i ‘veicoli immatricolati a partire dal 1°gennaio 2025 ma contrattualizzati entro il 31 dicembre 2024’, scongiurando così il prelievo con le nuove regole più sfavorevoli e non conoscibili al momento della prenotazione dell’auto. Anche l’applicazione dell’Iva sui distacchi di personale è nel mirino delle forze di maggioranza e delle autonomie che chiedono di differire di sei mesi l’entrata in vigore.
Immobili demoliti, spiraglio per gli sconti in fattura nel 2025
Con una risposta a interpello appena pubblicata la Dre dell’Abruzzo apre alla possibilità che anche quest’anno sia possibile utilizzare i meccanismi alternativi alla detrazione per il sismabonus acquisti, purché ricorrano determinate condizioni. La questione nasce dal quesito di un contribuente che nel luglio 2022 ha firmato un preliminare di acquisto di un immobile che potrà accedere al sismabonus acquisti: quindi un immobile demolito e ricostruito da un’impresa, che poi lo ha rivenduto. La domanda è se anche nel 2025 potrà trovare applicazione per questa agevolazione lo sconto in fattura. Per la Dre Abruzzo il sismabonus acquisti spetta anche per le spese sostenute nel 2025. Inoltre ‘l’istante potrà fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito considerato che, alla data del 16 febbraio 2023, è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo sopra indicato’. Non opera, invece, il limite legato alle spese effettuate. Il dubbio è che l’art. 121 del decreto Rilancio limita la cessione del credito e lo sconto in fattura a un periodo che arriva fino al 2024.
Sì al riordino delle accise
Ieri le commissioni Finanze di Senato e Camera hanno approvato il decreto legislativo di riforma delle accise che prevede un aumento graduale delle aliquote su gasolio e benzina, tra 1 e 2 centesimi al litro, spalmato su cinque anni. L’obiettivo è finanziare il trasporto pubblico locale, considerando anche l’impatto ambientale ed economico. Il testo dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. La misura sarà attuata con un decreto interministeriale. Allo studio un incremento simbolico vicino a 1,1 centesimi. Si richiede inoltre di posticipare la riforma al 2026 per permettere agli operatori di adeguarsi. Il Codacons stima un aggravio massimo annuo di 490 milioni di euro per i proprietari di auto diesel, considerando un aumento di 2 centesimi al litro.
Mini-Ires limitata al solo 2025
Per stimolare gli investimenti e l’occupazione nei settori dell’innovazione e della trasformazione digitale ed energetica il Governo ha inserito nella legge di Bilancio 2025 l’Ires premiale, ovvero la mini Ires al 20%. Ne ha parlato il neo direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone nel suo primo intervento ufficiale al convegno organizzato a Milano da Confcommercio, dedicato all’attualità fiscale. L’Ires premiale è un regime agevolativo temporaneo che consente alle società di ridurre per il 2025 l’aliquota di imposta di quattro punti percentuali (dal 24% al 20%), a fronte dell’accantonamento a riserva di parte degli utili 2024 e il reimpiego in investimenti in beni strumentali e nuove assunzioni sul territorio nazionale. Dopo l’abrogazione dell’Ace, il legislatore ha voluto favorire, da un lato, la patrimonializzazione delle società, premiando l’accantonamento a riserva degli utili 2024 e, dall’altro, stimolare gli investimenti in beni strumentali sul territorio nazionale e la creazione di nuovi posti di lavoro stabili.
Integrative, ultima chance
Fino al prossimo 29 gennaio è possibile correggere senza sanzioni la dichiarazione infedele attraverso la trasmissione di un modello integrativo/sostitutivo. Dal 30 gennaio, invece, la regolarizzazione di violazioni da infedele dichiarazione commesse nel modello per l’anno d’imposta 2023 sconteranno la nuova sanzione ‘ridotta’ pari al 50% dell’imposta non versata. Questi sono gli effetti prodotti da alcune novità introdotte dal decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio, in particolare all’art. 2 del Dlgs 87/2024, recante modifiche al Dlgs 471/1997 che disciplina le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, che per la prima volta impattano sulla dichiarazione dei redditi. La nuova integrativa per correggere le dichiarazioni infedeli effettuata dopo 90 giorni dal termine ordinario di invio è caratterizzata da una nuova sanzione ridotta del 50%. Grazie al nuovo impianto sanzionatorio si riducono anche le sanzioni per omessa dichiarazione che passando dal ventaglio dal 90% al 180% dell’imposta evasa al 70% con minimo di 150 euro.
Cripto, esenzioni fiscali addio
La legge n 207 del 30 dicembre 2024 ha eliminato la soglia di 2 mila euro introdotta nel 2023 per le cripto valute. Ad esserne interessati sono un milione di italiani, molti giovani, che hanno investito in cripto-attività. Come anticipato l’ultima manovra ha eliminato la soglia di esenzione al di sotto della quale veniva esclusa l’applicazione dell’imposta del 26% da applicare sui guadagni derivanti dalla vendita di cripto-asset. Dallo scorso 1°gennaio tutti dovranno pagare le imposte sui guadagni derivanti dalla vendita delle cripto fissate nel 26% per l’anno in corso e per il 33% a partire dal prossimo anno. Dall’eliminazione della soglia dei 2 mila euro il Mef stima entrate per diversi milioni di euro.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
L’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023 introduce, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una nuova misura destinata ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, finalizzata a favorire l’incremento occupazionale con il riconoscimento di una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, anche di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.
Un apposito decreto del Mef e del min. Lavoro stabilirà le disposizioni attuative e i coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.
Il suddetto decreto contiene anche le disposizioni volte a specificare più nel dettaglio gli ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione del beneficio, i criteri di determinazione dell’incremento occupazionale e della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.
La legge di Bilancio 2025 ha disposto una proroga di questa misura, prevedendo che la stessa trovi applicazione anche per tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024. Di conseguenza, per ciascuno dei 3 periodi d’imposta per i quali è prevista la proroga, la disciplina agevolativa in esame dovrà essere applicata, con i relativi adeguamenti temporali.
Con la circolare n. 1 del 20 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli Uffici per garantirne l’uniformità di azioni, in relazione alla menzionata disciplina agevolativa.
Ambito soggettivo
Possono fruire del beneficio per le nuove assunzioni:
titolari di reddito d’impresa;
esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo.
Non ne beneficiano, invece, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir. Diversamente, si annoverano tra i beneficiari dell’agevolazione anche le persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato redditi ivi imponibili:
di lavoro autonomo, per mezzo di una base fissa;
d’impresa, per mezzo di una stabile organizzazione.
L’agevolazione in parola spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Possono comunque avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni, purché le medesime imprese siano in attività da almeno 365 giorni.
La data di inizio attività può essere riscontrata nei modelli AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e AA9/12 per le persone fisiche, presentati dai contribuenti all’Agenzia delle Entrate. Qualora la data di inizio effettivo dell’attività sia successiva a quella indicata in questi modelli, occorre far riferimento alla data di inizio effettivo.
Per gli enti non commerciali residenti di cui all’art. 74, comma 1, lettera c) del Tuir, il decreto attuativo prevede che la maggiorazione spetti esclusivamente per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’ambito dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata distinta contabile.
Non sono ammessi al beneficio in esame i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario.
Presupposti oggettivi: incremento occupazionale e incremento occupazionale complessivo
Per avere diritto alla maggiorazione il contesto normativo richiede ai datori di lavoro di procedere ad una doppia verifica. Nello specifico si deve verificare la sussistenza dell’incremento dell’occupazione e dell’incremento occupazionale complessivo. L’aumento dell’occupazione stabile si verifica quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è maggiore rispetto alla media dei dipendenti a tempo indeterminato impiegati durante il periodo d’imposta precedente a quello per il quale viene chiesta l’agevolazione. L’aumento occupazionale complessivo, invece, avviene quando il totale dei lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, è superiore o uguale alla media dei lavoratori dipendenti durante il periodo d’imposta che termina il 31 dicembre 2023.
Tale ulteriore condizione deve pertanto sussistere congiuntamente al requisito dell’incremento occupazionale stabile. In sintesi, la maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’aumento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.
La maggiorazione non spetta, invece, nel caso in cui si verifichi una riduzione dell’occupazione complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo d’imposta precedente. Ciò si determina anche nel caso in cui la base occupazionale resti immutata sotto il profilo numerico ma subisce variazioni qualitative come avviene, ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato.
Per determinare l’aumento occupazionale e l’aumento occupazionale complessivo ‘il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque o trecentosessantasei se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio’.
La media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate, sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque (o trecentosessantasei se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).
Per l’individuazione dei ‘lavoratori dipendenti a tempo indeterminato’ occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, nonché a tutte quelle forme contrattuali assimilabili, sulla base della disciplina giuslavoristica. Ad esempio, il contratto di apprendistato è generalmente considerato un contratto a tempo indeterminato.
Considerato che il beneficio è finalizzato a stimolare gli investimenti in capitale umano, attraverso l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, sono da considerarsi tra le diminuzioni occupazionali anche le ipotesi di interruzione naturali del rapporto di lavoro come il pensionamento.
Gruppi
In merito alla determinazione della maggiorazione per le società appartenenti a gruppi, l’articolo 4, comma 7, del decreto attuativo circoscrive l’operatività dell’agevolazione alle società appartenenti al c.d. ‘gruppo interno’, inteso come insieme di soggetti controllanti, controllati o collegati, residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni in Italia di società residenti all’estero.
L’accesso al beneficio è concesso solo se le condizioni di incremento occupazionale e di incremento occupazionale generale sono soddisfatte sia individualmente dal soggetto del gruppo che desidera usufruire dell’incentivo sia a livello dell’intero gruppo interno.
La relazione illustrativa al decreto attuativo precisa che, per la definizione del perimetro del gruppo, oltre alle società rientranti nella definizione di cui all’articolo 2359 c.c., occorre considerare anche le società e gli enti detenuti per interposta persona, le società fiduciarie e le persone fisiche che producono reddito d’impresa.
Nel perimetro di gruppo vanno incluse anche le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli enti titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni, come potenziali beneficiari dell’agevolazione.
Ai soli fini dell’individuazione del perimetro del gruppo, occorre includere anche le persone fisiche e gli enti che, pur non essendo titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo abituale e, quindi, non inclusi tra i destinatari dell’agevolazione, detengono partecipazioni di controllo o di collegamento, svolgendo un ruolo di ‘capogruppo’ o di ‘aggregatore’ dei soggetti che compongono il gruppo.
In ultimo, nella definizione di gruppo interno sono inclusi anche i soggetti residenti controllati (anche indirettamente) da un soggetto localizzato all’estero.
Casi particolari
Il documento di prassi amministrativa si sofferma sul caso in cui i contratti sono trasferiti a seguito di cessione del contratto di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 1406 c.c. o in sede di trasferimento di azienda o di rami d’azienda.
Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, i dipendenti, con contratti già in essere al 31 dicembre 2023 devono essere esclusi dal computo, sia da parte del cedente che del cessionario.
Più precisamente, se il trasferimento si verifica durante il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di rendere omogenei i termini di confronto, il cedente deve escludere tali dipendenti dal conteggio sia relativo al periodo d’imposta agevolato sia a quello precedente, mentre il cessionario deve escluderli dal computo per il periodo d’imposta agevolato.
Se, invece, il trasferimento si verifica nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, per garantire la comparabilità, il cedente non deve considerare i dipendenti trasferiti nel conteggio per il periodo d’imposta precedente a quello beneficiato e il cessionario deve escluderli sia per il periodo d’imposta beneficiato sia per quello precedente.
Altri casi oggetto di disamina riguardano: l’assegnazione alla stabile organizzazione da parte di un soggetto non residente, la destinazione del dipendente all’estero, il distacco, la somministrazione di personale e la conversione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.
Determinazione della maggiorazione
Il decreto all’articolo 3, comma 4, stabilisce che l’agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% dell’incremento occupazionale, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Questo costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento del costo complessivo del personale relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per calcolare la maggiorazione occorre fare riferimento al dato contabile delle predette voci, fatte salve le deroghe.
I soggetti che in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico, come i soggetti Ias/Ifrs adopter, devono tener conto delle componenti del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella lettera B), n. 9) del conto economico.
Non è necessario, dunque, riadattare le operazioni rilevate nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs alle categorie e alle tempistiche degli OIC. Invece, partendo dalle classificazioni Ias/Ifrs, occorre identificare soltanto quegli elementi del conto economico che corrispondono per natura a quelli che un soggetto OIC avrebbe inserito nella voce specificata B9 del conto economico.
Ad analoga conclusione si giunge con riguardo ai soggetti che non hanno l’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio quali, ad esempio, le imprese minori di cui all’art. 66 del Tuir e gli esercenti arti e professioni. Tali soggetti, pertanto, sono tenuti a identificare gli oneri sostenuti aventi le caratteristiche corrispondenti a quelli delle voci di cui al n. 9) della lettera B) del primo comma dell’art. 2425 c.c..
Per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata ai sensi dell’art. 66 del Tuir, ovvero per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, l’imputazione dei costi del personale segue il criterio di cassa, salve le deroghe.
Determinazione della maggiorazione in presenza di lavoratori meritevoli di maggior tutela
Per incentivare l’assunzione di soggetti meritevoli di maggiore tutela, il costo del personale da assumere a tempo indeterminato ai fini della maggiorazione è incrementato del 10% (per una maggiorazione totale del 30%), per le assunzioni di dipendenti ricompresi nelle seguenti categorie:
lavoratori molto svantaggiati;
persone con disabilità, persone svantaggiate;
donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti;
donne vittime di violenza, inserite in percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza;
giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media EU27, o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.
Determinazione della maggiorazione per il ‘gruppo interno’
Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina il beneficio riducendo il costo da assumere ai fini della maggiorazione di un importo pari al prodotto tra il minor costo tra quello effettivo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale e il rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nel gruppo interno e l’incremento occupazionale complessivo verificatosi nei soggetti a cui spetta la maggiorazione del costo.
Altri casi di determinazione della maggiorazione
In merito alla spettanza del beneficio per gli enti non commerciali residenti questi fruiscono della maggiorazione limitatamente alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale. Dunque, per gli enti non commerciali che assumono nuovo personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e dei proventi derivanti dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi.
Adempimenti e controlli
Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si deve tener conto delle disposizioni dell’articolo 4 del decreto. Parimenti, ai fini della determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dell’articolo 4.
Proroga e determinazione degli acconti
L’articolo 1, comma 399, della manovra proroga le disposizioni agevolative contenute nell’articolo 4 del decreto, prevedendo che per ‘il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodo di imposta rispetto al periodo d’imposta precedente’.
Come precisato nella relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2025, l’incentivo va calcolato su base ‘mobile’, consentendo di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi di imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Questo adeguamento temporale, per coerenza, dovrebbe essere effettuato anche per verificare la presenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa.
Ad esempio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (2027, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026).
Accedono al regime della trascrizione i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni per impianti da fonti rinnovabili
I contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti rinnovabili accedono al regime di trascrizione regolato dal Codice civile. Nel recente decreto Agricoltura, infatti, non è stata prevista una deroga alla regola generale. La proroga dei contratti, già in corso, invece, non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 13 gennaio 2025. Due i quesiti rappresentati relativi al coordinamento di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge n. 63/2024 con le formalità di pubblicità immobiliare.
La norma anzidetta dispone che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti rinnovabili non può essere inferiore a 6 anni, con rinnovazione automatica, alla scadenza, per un ulteriore sessennio.
Inoltre la norma ha previsto l’applicazione di tale disciplina anche ai contratti già stipulati e non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso.
All’Agenzia delle Entrate si chiede se derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice civile, il decreto legge n. 63/2024 consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni. Inoltre si chiede se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.
Per rispondere alla prima domanda in tema di trascrizione l’Amministrazione finanziaria evidenzia che l’art. 5, comma 2-bis, del Dl 63/2024 non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tale senso, non dispone alcuna deroga al dettato del Codice civile. Significa che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di tale trascrizione restano comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia ‘massima’ della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di ‘tempestiva’ trascrizione del conseguente atto definitivo.
In altre parole, una cosa è l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio; altro è la durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale.
Per quanto concerne, poi, il secondo quesito, relativo alle eventuali modalità di ‘trascrizione’ per dare evidenza della proroga ex lege disposta per i contratti già in essere, l’Agenzia ritiene utile evidenziare l’assenza di una esplicita novità normativa nella disciplina della pubblicità immobiliare.
In sostanza, stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di pubblicare nei registri immobiliari un evento giuridico, nei casi e nelle forme di legge, nell’ipotesi in cui detto evento sia contenuto in un atto che rispetti i requisiti di forma di cui all’art. 2657 c.c..
Stante l’assenza di una espressa disciplina derogatoria derogata l’Agenzia ritiene che:
i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni possono continuare ad accedere al regime della trascrizione dei contratti preliminari, ma, pur rimanendo ferma l’efficacia sostanziale dell’atto (durata minima di almeno un sessennio, rinnovabile alla scadenza), gli effetti della trascrizione saranno comunque disciplinati dall’art. 2645 bis c.c. che prevede, per tale formalità, l’efficacia massima di un triennio;
la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari.
Soppressione dei codici tributo ‘6787’ e ‘6788’ per l’utilizzo in compensazione del credito maturato per effetto della restituzione delle ritenute su interessi e canoni operate a soggetti esenti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2025, dispone la soppressione dei codici tributo ‘6787’ e ‘6788’, relativi a fattispecie non più attuali, per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta del credito maturato per effetto della restituzione delle ritenute su interessi e canoni operate a soggetti esenti, ai sensi del Dlgs n. 143/2005.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione e ridenominazione di codici tributo esistenti
Il decreto legislativo n. 139/2024 ha modificato le norme relative all’imposta sulle successioni e donazioni. Il contribuente interessato ha la possibilità di eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni anche a rate, nella misura non inferiore al 20% entro il termine di cui all’articolo 37, ovvero entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il rimanente importo va corrisposto in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20 mila euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali. Per importi inferiori a 1.000 euro non è ammessa la dilazione.
Le nuove misure si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1°gennaio 2025.
Con la risoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate procede all’istituzione e alla ridenominazione dei codici tributo da utilizzare per l’autoliquidazione delle imposte.
Versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione e autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento
Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, la risoluzione istituisce il codice tributo ‘1539’ denominato ‘Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione’.
Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è istituito il codice tributo ‘1635’ denominato ‘Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale’.
In sede di compilazione del mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’ in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, indicando:
nel campo ‘anno di riferimento’, nel formato ‘AAAA’, l’anno del decesso;
nella sezione ‘Contribuente’ il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo ‘Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’ è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice ‘08’ da riportare nel campo ‘codice identificativo’;
per il solo codice tributo ‘1539’, il campo ‘rateazione/Regione/Prov./mese rif.’ è sempre valorizzato nel formato ‘NNRR’, ove ‘NN’ rappresenta il numero della rata in pagamento e ‘RR’ indica il numero complessivo delle rate.
Chi sceglie di pagare l’imposta di successione a rate, deve effettuare un versamento iniziale che deve essere di almeno il 20% dell’imposta dovuta, da effettuare entro lo stesso termine del versamento in unica soluzione, utilizzando il campo ‘0101’. Per il rimanente importo da versare a rate, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, ‘01’, ‘02’, ‘03’ e così via) seguito dal numero complessivo delle rate.
Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento
Per i pagamenti tardivi la risoluzione n. 2/E/2025 istituisce il codice tributo ‘1549’, da utilizzare esclusivamente mediante modello F24, denominato ‘Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzioni da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 Dlgs 472/1997’.
Sempre la presente risoluzione ha ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato: ‘1535’ denominato ‘Successioni – Sanzioni da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni’ – art. 13 Dlgs 472/1997’.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente ‘1537’ denominato ‘Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13 Dlgs 472/1997’.
Versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, il documento di prassi amministrativa istituisce il codice tributo ‘A139’ denominato ‘Successioni – Sanzioni imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS’.
Sempre la risoluzione n. 2/E/2025 procede alla ridenominazione del seguente codice tributo ‘A150’ denominato ‘Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS’.
Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente ‘A152’ denominato ‘Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta’.
Infine vengono ridenominati i seguenti codici tributo:
‘1532’ denominato ‘Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali’;
‘1567’ denominato ‘Atti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastali’;
‘A142’ denominato ‘Atti pubblici – Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Somme liquidate da ufficio’.
Concordato preventivo biennale - Versamento imposta sostitutiva in regime di ravvedimento in relazione ai redditi prodotti da società o associazioni - Ridenominazione del codice identificativo ‘73’
Lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento.
Con la risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2025 la stessa Amministrazione fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca ai redditi prodotti da società o associazioni.
Versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati
Lo scorso 4 novembre il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in parola. In merito al versamento dell’imposta sostitutiva da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, nel modello F24, all’interno della sezione ‘Contribuenti’ vanno riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato. Nel campo ‘Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’ va invece indicato il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice identificativo ‘73’, ridenominato ‘Contribuente – Società’.
Restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo ‘Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’ e del codice identificativo 73’.
Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali eseguite dalla società o associazione
Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, l’articolo 7, comma 1, lettera a-bis), del decreto legge n. 155/2024 ha previsto che il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
Per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo ‘4075’, indipendentemente dalla compagine sociale.
Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo ‘5076’.
Calendario Fiscale
Le date importanti