Esperienza al vostro servizio
Maurizio Cassano
Milanese, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, dal 1986 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e dal 1995 all’Albo dei Revisori dei Conti.
Amministratore Unico dalla sua costituzione, il Dott. Maurizio Cassano attualmente è fondatore ed Amministratore Unico di C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l., fondatore ed Amministratore Unico di STUDIO CASSANO s.r.l..
Già Vicepresidente nazionale e Presidente per Milano e provincia di CONFLAVORO PMI, Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, fonda e dirige come Presidente nazionale CONFITALIAPMI, Associazione che rappresenta la cultura, la creatività e l'impegno imprenditoriale della Piccola e Media Impresa, che in essa trova informazione, rappresentanza degli interessi generali, rapporto con le controparti negoziali e con le Istituzioni.
Curatore fallimentare e liquidatore giudiziale, nonché Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano, vanta un’esperienza trentennale nel campo della consulenza fiscale, tributaria, societaria ed amministrativa.
Pubblicista per le maggiori testate economico-fiscali italiane, esperto in tema di legge sulla Privacy, relatore ai corsi istituiti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano in riferimento alla normativa sulla tutela dei dati personali, ha pubblicato per le edizioni Il Sole 24 Ore “La privacy negli studi professionali e nelle imprese di servizi”.
Relatore ai principali congressi europei in tema di tecnologie dell’ e-commerce ed informatica applicata all’area contabile/ fiscale, presiede un gruppo di ricerca europea su sistema informatico di quarta generazione per la creazione di un ERP gestionale finalizzato alla gestione della contabilità in multilingua e multifiscalità territoriale (progetto Logres, brevetto e marchi registrati).
Docente ai Master in Organizzazione e Tecnologie dell’E-Commerce, organizza e conduce seminari di aggiornamento in ambito contabile /fiscale per aziende medio – grandi.
Già membro del Collegio dei Sindaci dell’A.L.E.R. di Bergamo, membro del Collegio dei Sindaci di un primario Consorzio di Credito, ha una consolidata esperienza di Revisore dei Conti nei principali Comuni dell’hinterland milanese.
Nell’ambito degli enti culturali no-profit, già membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Boschi – Di Stefano di Milano, è Segretario Generale della Fondazione Carlo Colla & Figli, ente culturale milanese riconosciuto a livello internazionale.
La sua peculiarità è quella di affiancare l’imprenditore con un supporto gestionale fortemente strategico e proattivo, non soltanto nella risoluzione delle problematiche legate alla gestione ordinaria dell’azienda ma anche e soprattutto in operazioni straordinarie, come acquisizioni all’estero, accordi societari e commerciali particolarmente articolati e complessi, occupandosi altresì di finanza straordinaria.
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
chi siamo
Studio Cassano
Lo STUDIO CASSANO nasce agli inizi degli anni '80 dall'attività professionale del Dott. Maurizio Cassano, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed all’Albo dei Revisori dei Conti.
Lo STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO si è sempre contraddistinto per l’ integrità morale, la correttezza e l’indipendenza professionale.
In circa 35 anni di attività si è affermato, a livello nazionale ed internazionale, come una delle realtà professionali più significative ed ha progressivamente allargato il raggio di azione, le competenze e la gamma di servizi offerti.
Notevoli sono gli sforzi di aggiornamento e formazione professionale della struttura, il cui riflesso nei confronti della clientela è volto a mantenere il tradizionale rapporto personale di fiducia cliente – professionista, nell'ambito della consulenza amministrativa, fiscale, legale e societaria, dalla nascita e costituzione dell’impresa, durante la sua evoluzione e nel processo di internazionalizzazione.
Caratteristiche chiave dello STUDIO CASSANO sono il tempestivo flusso di notizie verso il cliente, la conoscenza approfondita delle problematiche, un lavoro interdisciplinare interno ben coordinato, l’uso degli strumenti tecnologici più sofisticati ed all’avanguardia.
Si avvale di propri modernissimi centri elaborazione dati, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI S.r.l. e STUDIO CASSANO S.r.l.
E' composto da circa venti persone fra dipendenti, collaboratori e personale di supporto, principalmente laureati in economia e commercio o diplomati in materie tecnico-commerciali.
Lo STUDIO CASSANO opera in consolidata partnership con alcuni primari studi di consulenza notarile e legale e con consulenti del lavoro interni, per integrare e completare la gamma di servizi a disposizione del cliente, proponendosi comunque e sempre quale interlocutore unico ed affidabile punto di riferimento per la risoluzione di gran parte delle problematiche della piccola – media impresa e della grande azienda multinazionale.
Aree di Intervento
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
Il Partner ideale per:
- Piccola - media impresa
- Grande azienda multinazionale
Siamo specializzati in
Assistenza per costituire imprese e/o società e per espletare tutte le conseguenti formalità amministrative e burocratiche presso i vari enti per la predisposizione di:
– atti costitutivi;
– statuti;
– contratti;
– consulenza in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni societarie;
– cessione ed affitto d’azienda;
– scioglimento e liquidazione dell’attività aziendale;
– gestione della crisi dell’impresa e nell’ipotesi di mancata ripresa della stessa;
– assistenza in fase di procedure concorsuali, quali il fallimento;
– valutazioni del patrimonio aziendale e relazioni di stima;
– assistenza per arbitrati, conciliazioni, vertenze giudiziali e stragiudiziali.
Lo Studio fornisce valida assistenza in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche:
– dichiarazioni fiscali;
– assistenza nelle verifiche fiscali.
Viene fornita assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi dell’Amministrazione Finanziaria.
Lo Studio Cassano, con sede operativa situata a pochi metri dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia, offre il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia per i clienti (persone fisiche ed aziende) che per conto di altri professionisti, gestendo tutti gli aspetti riguardanti il pre-contenzioso e il contenzioso tributario.
Lo Studio del Dott. Maurizio Cassano ha comprovata esperienza con risultati certi e competenze specifiche nei ricorsi tributari avverso:
– Avviso di accertamento IVA e/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;
– Accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 D.P.R. 600 del 1973);
– Accertamento da Studi di Settore;.
– Cartella di pagamento per controllo automatico e/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600 del 1973);.
– Avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell’imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria;.
– Accertamento per tributi locali (ICI, Tarsu; Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tosap, etc..);.
– Provvedimento di diniego degli Uffici Amministrativi/Agenzia delle Entrate (rimborsi, condono, etc..)
– Silenzio Rifiuto contro rimborso “imposte non dovute”;
– Silenzio Rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione (articolo 38 D.P.R. 602 del 1973).
Svolge pianificazioni fiscali a breve termine personalizzate per i propri clienti sulla base della normativa in vigore. Inoltre, offre un servizio d’aggiornamento continuo in materia di novità fiscali e personalizzazione della strategia fiscale in relazione alle singole esigenze, consulenza in sede di dichiarazione dei redditi, assistenza in sede di contenzioso tributario (istanze di sgravio, accertamenti con adesione, ricorsi) dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie.
Lo Studio interviene in:
– piani di risanamento aziendale;
– piani di consolidamento e di ristrutturazione del debito;
– concordati giudiziali e stragiudiziali;
– procedure di fallimento;
– piani industriali di rilancio dell’azienda;
– studio ed analisi di start-up.
Vengono effettuati:
– l’ analisi della convenienza riguardante la scelta della figura giuridica dell’ente non profit (ONLUS, fondazione, associazione riconosciuta o non);
– lo studio dello statuto;
– la redazione dei rendiconti sia ai fini istituzionali che fiscali;
– l’analisi, l’ impostazione e la redazione del bilancio sociale, anche con riferimento ad enti profit.
Lo Studio supporta l’impresa per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196):
– predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e relativi allegati tecnici;
– predisposizione dell’Organigramma Responsabilità, Ruoli ed Incarichi;
– elaborazione delle Lettere di incarico e lettere di nomina ai soggetti che effettuano il trattamento;
– analisi delle Banche Dati utilizzate con individuazione della tipologia di dato personale trattato (se comune o sensibile);
– analisi dell’infrastruttura informatica utilizzata e conformazione della stessa alla normativa vigente;
– analisi delle credenziali di accesso, modalità di composizione e periodicità di cambiamento;
– mantenimento degli standard di sicurezza.
In particolare STUDIO CASSANO S.r.l. è stato scelto da ITHRAA, Ente Pubblico per lo sviluppo dell’OMAN quale Ufficio di Rappresentanza sul territorio italiano.
STUDIO CASSANO assiste le aziende nella promozione dei propri servizi e prodotti in Oman ed all’estero, ricercando partner controparti estere, verificando le possibili fonti di finanziamento esistenti sia statali, regionali e comunitarie. Garantisce un supporto in tutte le operazioni che si rendono necessarie per stabilire una solida presenza nei mercati internazionali, individuando e segnalando reali opportunità commerciali e fornendo poi il supporto necessario per tradurle in un risultato economico positivo, attraverso le seguenti operazioni:
- Assistenza all’impresa con strumenti efficaci di strategia, marketing e comunicazione, al fine di guidarne l’ingresso in un nuovo mercato estero con la metodologia più consona alla tipologia dell’azienda stessa e agli obiettivi prefissati;
- Identificazione dei potenziali interlocutori che lavorano nell’area di interesse e ricerca di potenziali partners locali già presenti nel mercato target con cui instaurare un’alleanza strategica finalizzata alla creazione di un modello di business che potrà migliorare le performance di entrambe le imprese;
- Assistenza legale e tributaria per garantire un competitivo ed efficace inquadramento fiscale nel mercato straniero per poter usufruire al meglio delle agevolazioni che alcuni governi locali mettono a disposizione di chi guarda a nuovi mercati per espandere il proprio business;
- Consulenza al fine dell’individuazione del percorso di internazionalizzazione più funzionale alle esigenze dell’impresa; assistenza nella predisposizione di un piano di penetrazione nel mercato target estero attraverso una rete mirata di agenti; selezione e individuazione di un distributore realmente funzionale alla tipologia del prodotto.
Con l’introduzione dell’accordo Basilea 2, lo Studio affianca il Cliente nella gestione dell’area finanziaria, in particolare nella gestione della concessione del credito ai clienti, e promuove presso il sistema bancario e creditizio la ricerca delle soluzioni finanziarie più vicine alle esigenze aziendali.
Viene effettuata l’analisi delle richieste di credito, delle scelte sui tempi e modalità di concessione di credito ai Clienti, partecipando attivamente alla pianificazione della tesoreria per affrontare eventuali tensioni di liquidità.
Ricerca le possibili fonti di finanziamento ordinarie e/o speciali e individua le garanzie da concedere; redige piani aziendali per la pianificazione strategica e introduce sistemi di autovalutazione degli aspetti economici e reddituali con analisi per indici e flussi.
Lo Studio valuta la situazione economico-finanziaria dell’impresa, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione del fatturato, individua quali garanzie reali e personali possano essere presentate a fronte di una richiesta di affidamento e, infine, stila una reportistica con tutte le informazioni qualitative e andamentali, senza dimenticare l’esposizione complessiva dell’impresa e le sue esigenze di credito.
Assiste l’Azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:
– investimenti materiali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;
– investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;
– ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;
– fido di cassa;
– anticipo fatture e portafoglio;
– anticipo import ed export;
– interventi di aumento di capitale sociale.
La Fiscal Due Diligence, soprattutto nelle operazioni straordinarie, è uno strumento fondamentale.
Attraverso un’analisi approfondita, vengono focalizzati gli aspetti critici di un’impresa e della sua attività, valutati nell’ottica del potenziale investitore, il quale ha come obiettivo quello di massimizzare il profitto, di contenere l’assunzione di rischi e di limitare al massimo l’esborso finanziario.
Lo Studio è in grado di effettuare verifiche sulla posizione fiscale di una determinata società o gruppo, relativamente a:
· la corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale ordinaria e straordinaria vigente;
· l’individuazione delle aree a rischio;
· la rilevazione di potenziali responsabilità;
· gli scenari fiscali in caso di acquisizione o vendita di società;
· i benefici fiscali futuri;
· l’adeguamento ai nuovi regolamenti e gestione di precedenti irregolarità, sfruttando le opportunità concesse dalla legge.
Predispone quindi un documento cui sono evidenziati i risultati dell’analisi ed in particolare le aree di criticità che l’investitore deve tener in considerazione.
Lo Studio, grazie ai propri consulenti del lavoro interni, garantisce ai propri clienti un’attenta e competente gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali, fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro intrattenuti dalle aziende.
I settori in cui opera sono costituiti da ogni tipo di impresa, dalle piccole a quelle di grandi dimensioni, di ogni settore produttivo, avendo affinato una particolare esperienza di gestione di quasi tutti i contratti collettivi stipulati sia in sede nazionale che nelle realtà aziendali.
Il Cliente ha la possibilità di fruire non solo della completa gestione dei rapporti di lavoro dal momento della loro costituzione alla loro estinzione,(comprese le assistenze in sede ispettiva, contenzioso ecc,) ma anche della sola consulenza, attraverso interventi di volta in volta richiesti per la soluzione di particolari problemi o per l’adempimento a specifici obblighi imposti dalla legge o dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.
Lo Studio in particolar modo è estremamente competente nell’assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali davanti le commissioni di conciliazione ed in sede di arbitrato, promosse da lavoratori dipendenti, da autonomi e parasubordinati.
Le aree di intervento sono le seguenti:
CONSULENZA CONTRATTUALE:
Gestione delle diverse tipologie di Contratti Collettivi di Lavoro.
Interpretazione e applicazione delle norme anche tramite confronti con le Associazioni di Categoria.
CONSULENZA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE:
Inquadramento previdenziale delle Aziende.
Inquadramento INAIL (valutazione rischi).
Contenzioso e ricorsi INPS e INAIL.
Consulenza pensionistica.
CONSULENZA GIURIDICA:
Interpretazione ed applicazione delle norme di Legge in materia di lavoro.
Stesura contratti individuali di lavoro.
Legge Biagi: apprendistati, contratti d’inserimento, contratti a progetto, ecc.
Assistenza nell’applicazione delle normative disciplinari (contestazioni e provvedimenti).
Vertenze individuali di lavoro: assistenza del Cliente nelle trattative presso gli Uffici del Lavoro o in sede stragiudiziale.
CONSULENZA SINDACALE:
Trattative sindacali.
Procedure per cessioni rami d’azienda.
Procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria).
Procedure di mobilità.
Il centro di servizi interno, STUDIO CASSANO S.r.l., si occuperà delle seguenti adempienze:
Elaborazione dei cedolini svolta interamente all’interno da personale specializzato;
Prospetti contabili: prima nota, ratei e TFR
Adempimenti annuali: CUD, 770, autoliquidazione INAIL;
Data reporting;
Elaborazione budget aziendali;
Gestione pratiche Collocamento: assunzioni, trasformazioni e cessazioni.
Denunce d’infortunio.
Esame circa la ragionevolezza di piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria (ex art. 67 3° comma lettera d) L.F.);
Esame circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dei piani inerenti i ricorsi per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 161 3° comma L.F.);
Esame circa l’attuabilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti in particolare circa la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei agli accordi (ex art. 182 bis L.F.);
Gestione delle soluzioni negoziate della crisi di impresa;
Gestione della procedura fallimentare con svolgimento di attività di accertamento del passivo fallimentare con la valutazione di tutte le domande di ammissione alla procedura presentate dai creditori concorsuali, liquidazione del patrimonio fallimentare e riparto del ricavato tra creditori.
Revisione legale di bilanci di esercizio e bilanci consolidati ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
Revisione volontaria di bilanci, di situazioni contabili infra annuali e semestrali per finalità informative interne ed esterne; Assistenza ai Collegi Sindacali che assumono l’incarico di revisione legale;
Verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità;
Pareri di congruità nei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di nuove azioni con esclusione di diritto d’opzione;
Processo strutturato di audit basato sull’interazione costante e tempestiva con la direzione aziendale, allo scopo di identificare i principali gap nel sistema di controllo interno e di formulare raccomandazioni utili per la definizione di piani di azione per l’evoluzione dell’architettura di controllo;
Verifiche di conformità delle procedure e dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge, regolamenti o su richiesta di autorità di controllo.
Assistenza nella soluzione di problematiche di natura contabile;
Consulenza in materia di principi contabili IAS-IFRS;
Progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e manuali contabili;
Assistenza e redazione della reportistica interna;
Identificazione di azioni per il miglioramento del capitale circolante;
Check-up della situazione finanziaria;
Analisi della struttura dei costi aziendali;
Esame della marginalità dei singoli prodotti/unità di business;
Studio e valutazione del sistema di controllo interno;
Assistenza nell’implementazione del controllo di gestione.
Per l’elaborazione dei dati contabili lo Studio si avvale della propria struttura, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l.
Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
‘Manovra, contributi da tutti’ Un caso le frasi di Giorgetti
Intervistato al convegno di Bloomberg il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha detto che la prossima manovra richiederà sacrifici da tutti. Il responsabile di via XX Settembre non ha nascosto le difficoltà e sull’ipotesi di nuove tasse sui c.d. extraprofitti ha risposto che: ‘Non è corretto parlare di extraprofitti, ma di tassare i profitti a chi li ha fatti: è uno sforzo che l’intero Paese deve sostenere, ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi’. Sul fisco Giorgetti ha lanciato un messaggio alle partite Iva invitandole ad aderire al concordato preventivo biennale per il 2024-2025. Le parole del ministro hanno fatto scendere la Borsa di Milano dell’1,5%. Le opposizioni hanno accusato il Governo di preparare una manovra ‘lacrime e sangue’. Voci di una premier sorpresa e irritata con Giorgetti, che Palazzo Chigi non conferma, pur nella consapevolezza che per la legge di Bilancio la strada non è semplice e che va considerata anche la possibilità di una tassazione aggiuntiva generalizzata. Poi arriva la marcia indietro con Giorgetti che precisa: ‘No a nuove tasse’. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Giorgetti: ‘In manovra chiesti sacrifici a tutti’ Borsa giù dell’1,5%’ – pag. 4)
Diesel e benzina, il governo studia la rimodulazione delle accise
Il Governo studia un meccanismo di allineamento delle accise tra la benzina e il gasolio. Nonostante il boom delle entrate fiscali serve, infatti, altro gettito per far quadrare i conti della prossima manovra di Bilancio. Inoltre, anche il Pnrr impone la riduzione dei ‘Sussidi fiscali dannosi’ per l’ambiente, i cosiddetti Sad. L’intervento non si tradurrà nell’innalzamento delle accise sul gasolio al livello di quelle della benzina ma in una loro rimodulazione. Nel 2021 lo Stato ha concesso 22 miliardi di incentivi, agevolazioni, sconti, deduzioni e detrazioni fiscali che hanno un impatto negativo sull’ambiente e sugli obiettivi di riduzione dell’inquinamento. Di questi 22 miliardi, 14 riguardano gli incentivi sulle fonti energetiche fossili, tra detrazioni e sconti di accisa. Solo quella del gasolio rispetto alla benzina vale più di 3 miliardi di euro l’anno. Le accise e l’Iva sui carburanti hanno portato nel 2023 ad un gettito di 38 miliardi.
Dai prelievi sugli utili ai bonus Caccia ai fondi per la manovra Il Tesoro cerca coperture stabili
È ancora tutto da definire il pacchetto di misure per la prossima legge di Bilancio che dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 miliardi di euro, per confermare il taglio al cuneo fiscale, le deduzioni alle imprese che assumono, la decontribuzione per le mamme che lavorano e gli sgravi Irpef per i redditi bassi. L’intento è quello di estendere questi sgravi e di alzare la flat tax ma servono tra 5 e 10 miliardi di euro. Una parte di queste risorse aggiuntive dovrebbe arrivare dalle imprese che traggono maggiori profitti grazie a condizioni di mercato eccezionali, come le banche e le assicurazioni. Tra gli interventi allo studio ci sono la possibile modifica al trattamento fiscale delle imposte differite delle imprese, le c.d. Dta, che danno luogo a crediti di imposta. C’è anche l’idea di un nuovo intervento sulle stock option. Per la quadratura dei conti il ministro dell’Economia Giorgetti confida soprattutto sul taglio delle spese a cominciare dai ministeri. Per le ristrutturazioni edilizie si va verso lo stop ai bonus sulle seconde case ed una stretta sull’ecobonus.
Fisco, la riforma per imprese e professionisti arriva in Parlamento
Via libera della Ragioneria dello Stato al decreto attuativo che riscrive le regole per la tassazione delle partite Iva e punta a semplificare la gestione delle operazioni straordinarie delle società. Il decreto interviene su 4 fronti: agricoltura, reddito di lavoro dipendente, reddito di lavoro autonomo e reddito di impresa. Manca una revisione complessiva dell’Ires ma, al momento, l’intento è quello di semplificare la vita degli operatori, allineando le norme del Tuir ai mutamenti dello scenario economico circostante. Due le novità sul fronte professionisti: debutta il principio di onnicomprensività che è finalizzato ad accorciare le distanze con la determinazione del reddito d’impresa. Viene sancita la regola generale in base alla quale il reddito è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo di imposta in relazione all’attività svolta e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo per lo svolgimento della professione. Arriva, poi, la neutralità fiscale delle aggregazioni professionali che potrà dare una spinta alla crescita dimensionale degli studi.
Successioni in aziende e società senza tassazione ereditaria
Il decreto legislativo n. 139 del 2024 ha modificato la norma che prevede il non assoggettamento a imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti gratuiti, inter vivos e mortis causa, di aziende e partecipazioni societarie a favore di coniuge e discendenti. Non si tratta di una novità, quanto di una revisione dettata dalla necessità di definire in maniera più precisa e puntuale il perimetro e le condizioni dell’agevolazione. La nuova formulazione specifica che la disposizione riguarda tre diverse fattispecie: a) il trasferimento di quote di società di capitali; b) il trasferimento di quote di società di persone; c) il trasferimento di aziende o rami di azienda. Ad ogni fattispecie corrispondono requisiti oggettivi differenti. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione i beneficiari devono rendere apposita dichiarazione. Il mancato rispetto delle condizioni comporta l’applicazione dell’imposta in misura ordinaria, più interessi e sanzioni del 30%.
Il trust gioca d’anticipo con la tassa in entrata
Per l’istituto del trust è molto importante la revisione della tassazione contenuta nel Dlgs n.139/2024. A seguito di questo intervento viene meno l’imposizione indiretta. In mancanza di tassazione ‘in entrata’, l’imposta di donazione si pagherà al momento in cui il trustee attribuirà il patrimonio del trust ai beneficiari. Se, invece, si pagherà ‘in entrata’ nessuna tassazione sarà applicata al momento in cui il trustee effettuerà l’attribuzione ai beneficiari. Significa che se si pagherà in entrata, diventeranno irrilevanti le vicende che il patrimonio del trust avrà durante la vigenza del trust e pure diviene irrilevante il cambiamento di percussione fiscale che intervenga tra il momento in cui il trust è istituito e quello in cui il trustee distribuisce il patrimonio del trust. La tassazione anticipata conviene anche all’Erario che perfeziona un incasso in anticipo rispetto al momento in cui si realizza la fattispecie dalla quale origina l’obbligazione di pagamento dell’imposta.
Ravvedimento speciale in bilico per gli esclusi da Isa causa Covid
Potrebbe creare problemi proprio a chi ha subìto i maggiori danni dalla pandemia la sanatoria collegata al concordato fiscale prevista dal decreto Omnibus che ieri ha ricevuto il voto di fiducia della Camera. Nei periodi d’imposta caratterizzati dal Covid-19 sono state approvate alcune peculiari cause di esclusione dagli ISA alla luce del fatto che l’andamento di costi e ricavi in queste annualità erano del tutto anomali. Sono molti i soggetti che per come è scritto al momento l’emendamento, non potranno fruire del ‘ravvedimento speciale’ in quanto quest’ultima si rivolge ai soggetti che hanno applicato gli ISA, requisito che in questo caso manca. Il problema è noto al Parlamento. Una soluzione potrebbe essere quella che fa riferimento ai valori medi degli ISA 2020-2022 in luogo dell’effettivo voto ISA mancante. Questa soluzione si scontra con i ristretti tempi della conversione.
Marketplace, le operazioni indirette vanno segnalate
Le piattaforme di mercato, in base alle regole OCSE del 2020 e alla normativa DAC 7, devono comunicare alle autorità fiscali tutte le informazioni sui venditori, comprese quelle acquisite. L’obbligo riguarda le operazioni di vendita e prestazione di servizi concluse tramite il marketplace, anche se il venditore non ha un contatto diretto con l’acquirente o non è registrato sulla piattaforma, purché esista un rapporto contrattuale con il gestore. La comunicazione deve includere anche operazioni dove il gestore agisce per conto del venditore, mantenendo l’anonimato tra le parti. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i gestori devono inviare i dati relativi all’anno precedente riguardanti vendite, servizi e locazioni immobiliari di venditori residenti nell’UE o operanti in Italia. La normativa italiana che regola questi obblighi è il decreto legislativo n. 32 del 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2021/514.
I giovani commercialisti chiedono salari d’ingresso e carriere chiare
Ieri si è aperto a Piacenza il convegno dell’Unione giovani dottori commercialisti. Davanti a circa mille partecipanti il presidente Francesco Cataldi ha fatto il punto della consiliatura. In modo schietto ha evidenziato come per la professione si apre la sfida della riforma del decreto legislativo 139/2005. Si tratta di un vestito non più adeguato, per Cataldi. La riforma costituirà il banco di prova per riuscire a dare una rappresentanza istituzionale agli under 45 negli Ordini come nel Consiglio nazionale. Tra le altre richieste di modifica del 139 c’è la previsione di un riconoscimento economico per i tirocinanti, come segno di dignità. Cruciale sarà la partita dell’equo compenso, ha aggiunto Cataldi. Il salario di ingresso dovrà essere accompagnato da meccanismi di carriera chiari perché solo così sarà possibile attrarre i giovani. Particolare attenzione è stata dedicata al tema delle specializzazioni che per il presidente dell’Ugdc non devono diventare altro adempimento per far proliferare obblighi.
Interconnessione entro febbraio 2026 per salvare il bonus transizione 5.0
Dalle ultime Faq del Gse emerge che l’interconnessione non condiziona i termini di ultimazione del progetto, ma deve essere realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, dalla perizia tecnica o dall’attestato di conformità o ancora dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante in modo da poter essere dichiarata come fatta entro la data di invio del modello ‘Attestazione di posesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile’. Ricordiamo che questo modello deve essere inviato entro il 28 febbraio 2026. L’acconto del 20% non è relativo ad ogni singolo bene ma il pagamento di questa quota salva l’intero progetto anche se fatta ad un unico fornitore. Il risparmio energetico deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali e immateriali e, quindi, a niente rileva l’eventuale impianto fotovoltaico.
Doppio pressing sul concordato
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti invita ad aderire al Concordato preventivo biennale. Ma già si inizia a parlare di una possibile proroga della misura al 15 novembre come richiesto dal Consiglio nazionale dei commercialisti. I vertici dell’Amministrazione finanziaria però non sono disponibili. Ciò in quanto le adesioni al concordato fiscale sono essenziali ai fini dei calcoli delle risorse da destinare in legge di Bilancio alle riforme fiscali. Il ministro dell’Economia, ieri, ha detto che tutti i contribuenti dovranno partecipare al sacrificio di una manovra che si annuncia rigorosa. Per Giorgetti, le categorie interessate dal ravvedimento e dal concordato preventivo devono accettare l’idea di dichiarare di più rispetto a quello che hanno dichiarato in passato per mettersi in regola con il Fisco. Elbano de Nuccio chiede una proroga della scadenza del 31 ottobre per il concordato preventivo biennale.
Una spinta a fare il concordato
Per convincere i contribuenti ad aderire al Concordato preventivo biennale, risultano estesi a coloro che faranno questa opzione, i benefici della disciplina Iva destinati ai soggetti ISA. Si tratta del riconoscimento del maggior limite (70 mila euro) per la compensazione orizzontale senza rilascio del visto di conformità o per la richiesta dei rimborsi dell’Iva, già previsti per i contribuenti che soddisfano i requisiti relativi agli ISA. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, a coloro che aderiscono alla proposta del Fisco vengono così riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’Iva, previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del Dl 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017. Ricordiamo che l’art. 14, comma 1, del Dlgs 1/2024 ha innalzato la soglia in base alla quale, i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità. Per quanto concerne i crediti Iva richiesti a rimborso o utilizzabili in compensazione, il nuovo limite per l’esonero dall’apposizione del visto è pari a 70 mila euro.
Fisco, software nuova fonte
Le implementazioni dei software fiscali costituiscono una nuova fonte del diritto tributario. Nell’era del fisco telematico dove ogni obbligazione tributaria deve essere adempiuta attraverso apposite procedure software un dubbio si impone: possono essere effettuati aggiornamenti o sviluppi di software dichiarativi anche in assenza di provvedimenti normativi che li supportano? Il dubbio in oggetto, almeno all’atto pratico ha avuto già una prima risposta. Durante la presente stagione dichiarativa, infatti, i software di calcolo degli ISA sono stati aggiornati e modificati, sulla base di un Dpcm che non era stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il riferimento è al decreto ministeriale del 29 aprile scorso che, nonostante la sua pubblicazione avvenuta solo il 10 settembre, non ha impedito all’Amministrazione finanziaria di aggiornare il software ‘Il tuo ISA 3035 CPB’ con la versione 2.00 del 15 giugno 2024.
Delega unica per i servizi fiscali
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, con il provvedimento 0375356 del 2024, ha approvato il contenuto delle informazioni minime che dovranno essere indicate nella delega unica semplificata, allegando anche un fac-simile e le specifiche tecniche per la sua trasmissione all’Amministrazione finanziaria ai fini dell’attivazione. Il tutto in attuazione del decreto adempimenti. Sempre ai fini della semplificazione degli adempimenti va vista l’altra novità rappresentata dall’unica scadenza della delega per tutti i servizi, che viene portata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita. Per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio si tratta di un passo concreto verso il raggiungimento della piena interoperabilità dei dati prevista dalla legge delega di riforma del sistema tributario. Particolarmente apprezzabile – prosegue de Nuccio – anche l’unificazione del procedimento di delega per l’accesso anche ai servizi di Ade-Riscossione.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Versamento delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale
Con la risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni che i contribuenti ISA e quelli forfetari dovranno seguire per versare gli importi dovuti relativi al primo periodo di adesione.
Il Concordato preventivo biennale è un nuovo istituto che consente ai soggetti aderenti di stabilire d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, in via preventiva, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la produzione ai fini Irap da dichiarare nel periodo interessato.
Il Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 disciplina le modalità attuative del concordato fiscale.
Il documento di prassi amministrativa ha istituito 6 codici tributo per versare, tramite modello F24, le somme dovute per aderire al Concordato preventivo biennale. I primi quattro dovranno essere utilizzati da coloro che applicano gli ISA; gli ultimi due da coloro che aderiscono al regime forfetario.
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- ‘4068’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4069’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4070’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4071’ denominato ‘CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del Dlgs n. 13 del 2024’;
- ‘4072’ denominato ‘CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 13 del 2024’;
- 4073’ denominato ‘CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del Dlgs n. 13 del 2024’.
Iva - Emissione nota di variazione - Liquidazione ordinaria di una società e sua estinzione mediante cancellazione dal Registro delle imprese
All’Agenzia delle Entrate hanno chiesto di chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali e, in particolare, con riguardo alla possibilità di emettere note di variazione, ex art. 26 del decreto Iva.
Con la risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, l’Amministrazione finanziaria ha riepilogato la disciplina fiscale delle operazioni straordinarie e, in particolare, delle operazioni di fusione e incorporazione disciplinate dall’articolo 2504-bis del Codice civile il quale dispone che: ‘la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione’.
La disciplina fiscale, con l’articolo 172, comma 4, del Tuir, ha disposto gli effetti successori in ordine al subentro della società o dell’ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni.
Recentemente la Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, ha ribadito che la fusione comporta l’estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante.
La fusione non è un’operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né a trasferirli ad un altro soggetto con permanenza in vita del disponente, quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo.
Al verificarsi delle condizioni innanzi citate, dunque, la società che subentra nelle posizioni soggettive del cedente/prestatore di servizi acquisisce, tra l’altro, la facoltà di emettere note di variazione, ex art. 26 del decreto Iva, con riferimento alle operazioni effettuate originariamente dalla società scissa/incorporata. Tale subentro ricorre anche ai fini della ricezione della nota di variazione, laddove l’operazione straordinaria abbia visto coinvolto il cessionario/committente.
I principi enucleati dalla Suprema corte non trovano applicazione, invece, nell’ipotesi di liquidazione ordinaria di una società che comporta la sua estinzione mediante la cancellazione dal Registro delle imprese.
In tale evenienza, infatti, sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga che l’estinzione della società, a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, dia luogo ad un fenomeno successorio in favore dei soci, resta ferma, come evidenziato dalla stessa Suprema corte nella sentenza n. 21970/2021, la diversa finalità della procedura liquidatoria rispetto alle altre ‘operazioni straordinarie’ che determinano una successione dell’avente causa nei diritti e negli obblighi della società coinvolta nelle predette operazioni.
Con la liquidazione ordinaria, infatti, si concludono tutti i rapporti sociali, nei quali il soggetto-società viene liquidato e cessa di operare sul mercato; non c’è continuazione di impresa né subentro di altri soggetti.
L’estinzione della società determina, pertanto, l’estinzione delle predette posizioni soggettive le quali non ricadono nel fenomeno successorio.
Ne consegue che, qualora la società emittente la fattura si estingua prima di aver esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa, diversamente da quanto, invece, accade nell’ambito di una operazione straordinaria con effetti successori, ove il soggetto che sopravvive e prosegue l’attività imprenditoriale eredita anche le posizioni soggettive ad essa correlate e la possibilità di assolvere ai connessi adempimenti fiscali.
Tornano, dunque, applicabili i limiti secondo cui, per emettere la nota di variazione prevista dall’articolo 26 Dpr n. 633/1972 (decreto Iva) è necessaria l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria e che esista corrispondenza tra i due atti contabili ovvero tra i due soggetti originari dell’operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio.
In conclusione, estinta la società, senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non è consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l’Iva relativa ad un credito non incassato.
La risoluzione fornisce un altro chiarimento in merito all’indirizzo espresso dalla Cassazione nella richiamata sentenza n. 6070 del 2013, con la quale i giudici di legittimità hanno chiarito che l’estinzione della società, a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese, dà luogo ad un fenomeno successorio in favore dei soci i quali subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla società estinta.
Il Fisco precisa che l’esercizio di posizioni soggettive riferibili alla società, compresa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione, non ricade nel fenomeno successorio e, pertanto, in caso di estinzione della società, i debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono ai sensi dell’art. 2495 del Codice civile.
L’articolo 28, comma 4, del Dlgs 21 novembre 2014 n. 175 dispone che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di accertamento, liquidazione, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese,
Causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli impiegati in Agricoltura
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E/2024, ha istituito le causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in Agricoltura – Gestione Separata Agrotecnici (ENPAIA).
Con la risoluzione n. 46/E del 18 settembre 2024 l’Agenzia informa che, in sede di compilazione del mod. F24 per il versamento delle somme in parola, in corrispondenza del campo ‘codice posizione’ è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA.
Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento è indicato il valore ‘0’.
Disciplina del Concordato Preventivo Biennale
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, fornisce istruzioni operative agli Uffici in merito al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale. Come chiarito nella legge delega, l’istituto si inserisce tra le diverse misure ‘finalizzate a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo’. Il documento di prassi amministrativa è articolato in questo modo:
- la prima parte introduttiva, illustra gli aspetti del nuovo istituto;
- la parte centrale è dedicata ai contribuenti che applicano gli ISA e a quelli che aderiscono al regime forfetario;
- la parte conclusiva descrive ulteriori elementi e fornisce chiarimenti su quesiti che investono il Concordato preventivo biennale.
Condizioni per accedere al Concordato
Possono accedere al Concordato preventivo biennale (CPB) i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime forfetario per i quali non si verificano le cause ostative previste dal decreto CPB.
Le condizioni ostative possono essere così riassunte:
- presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. Deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al Concordato i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che il residuo dovuto risulti inferiore a 5 mila euro.
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento.
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, dall’articolo 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato.
La ratio delle condizioni previste in questo primo raggruppamento è quella di precludere la possibilità di accedere al Concordato preventivo biennale nei casi in cui ricorrono fattispecie che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l’istituto si fonda.
La seconda tipologia di condizioni ostative concerne fattispecie riferibili al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
Il terzo e ultimo raggruppamento di condizioni riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, e cioé:
- aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario, della legge forfetari;
- (per le società o gli enti) essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’art. 5 Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale.
Queste condizioni hanno l’obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto e hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al Concordato fiscale.
Assenza di debiti tributari o contributivi
In merito alla condizione relativa all’assenza di debiti tributari o contributivi di importo complessivamente pari o superiore a 5 mila euro, la circolare fa presente che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il vincolo ostativo relativo alla soglia di 5 mila euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia.
Qualora il contribuente, per aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all’accesso all’istituto mediante l’estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5 mila euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta. .
Nella relazione illustrativa alla norma è precisato che per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si intendono i debiti derivanti:
- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione. Non rilevano, dunque, i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta.
Assenza di condanne
Riguardo alla condizione relativa all’assenza di condanne l’art. 11 del decreto Concordato precisa che alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Considerato che il predetto art. 11 che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell’accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che la suddetta equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie.
L’esclusione dall’accesso al Concordato preventivo biennale opera nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento venga irrogata una pena che supera i due anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale ‘soglia’ la causa di esclusione non opera. La Relazione illustrativa di accompagno al Dlgs n. 108/2024 chiarisce che l’accesso al Concordato fiscale è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza ‘irrevocabile’, non contemplando la disposizione l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere effettuata al momento dell’accettazione della proposta di Concordato attraverso l’apposita modulistica.
Ambito oggettivo del Concordato preventivo biennale
Se accettata la proposta di concordato definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e, solo per i soggetti ISA la base imponibile Irap. Naturalmente questo non vale per i forfettari per i quali l’adesione al Concordato rileva per il solo anno 2024.
Resta invece esclusa dal Concordato fiscale l’Iva che continua a trovare applicazione secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
Contribuenti ISA
In merito ai soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e minusvalenze; redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del Tuir; ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.
In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze o minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a 2 mila euro.
- il reddito d’impresa, di cuil’art. 56 Tuir e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad Ires, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del Tuir, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e sopravvenienze attive; minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 del Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, del Tuir.
In caso di reddito d’impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a 2 mila euro.
Per quanto riguarda l’Irap, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 Dlgs n. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del decreto Concordato per la determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Sebbene l’art. 17 del decreto Concordato, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l’art. 11 del decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del valore della produzione netta.
Ciò comporta che in sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l’inizio del biennio al netto di tali spese.
Anche per l’Irap, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, il saldo netto tra il valore della produzione netta oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a 2 mila euro.
Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia si impegna quindi a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.
Il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato.
Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L’obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste in caso di cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni.
Forfetari
Le regole di applicazione del Concordato ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA in ragione delle peculiarità che caratterizzano il regime forfetario.
Per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario l’adesione al Concordato è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024.
Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di concordato. Trattandosi di contribuenti che ‘ordinariamente’ determinano il reddito in modo forfetario, anche il calcolo del Concordato risulta più semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi
Modalità e termini di adesione alla proposta di Concordato
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di Concordato fiscale.
Il contribuente può quindi aderire alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo di questi programmi informatici.
Per il primo anno di applicazione del Concordato le tempistiche utili per valutare la proposta ed eventualmente aderirvi sono molto ampie e uniformate a quelle previste per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Per il primo anno di applicazione del nuovo istituto, il contribuente può aderire alla proposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Utilizzando il software in argomento il contribuente può:
- inserire i dati necessari;
- calcolare la proposta di Concordato;
- accettare la proposta entro il 31 ottobre.
La metodologia adottata per l’adesione al Concordato si innesta nel processo di progressiva digitalizzazione del dialogo tra Fisco e contribuente, nell’ottica di riduzione e semplificazione degli adempimenti fiscali.
Il termine per aderire al Concordato è perentorio, in quanto il legislatore, solo per il 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio. Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di Concordato non trova applicazione l’art. 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
Cause di cessazione del Concordato
Il Concordato cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente.
Nello specifico, si tratta dei seguenti casi:
- cessazione o modifica dell’attività (per tutti i contribuenti che possono applicare il Concordato);
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
- adesione al regime forfetario (per i soli contribuenti ISA);
- operazione di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni (per i soli contribuenti ISA);
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50% (per i soli contribuenti ISA);
- superamento del limite dei ricavi o compensi maggiorato del 50% (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).
Cause di decadenza
L’art. 22 del decreto Concordato prevede che il contribuente decade dal concordato al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili.
Il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi ed al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.
Un caso si verifica quando a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:
- l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- la commissione di altre violazioni ritenute di ‘non lieve entità’.
Si tratta di violazioni constatate che integrano reati tributari, relativamente a periodi di imposta oggetto del concordato; comunicazioni inesatte o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’art. 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%; violazioni relative agli anni oggetto del concordato, come omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e Irap, dei sostituti d’imposta e dell’Iva.
Altra ipotesi di decadenza si verifica quando a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
Altra ipotesi di decadenza ricorre quando sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
Ancora un’altra ipotesi di decadenza si realizza quando vengono meno i requisiti o risultino insussistenti le condizioni necessarie per accedere al concordato.
Infine, è prevista la decadenza quanto è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di concordato.
In ogni caso, l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di Concordato non rileva ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Infine, secondo quanto previsto nel decreto Concordato, in caso di decadenza restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Il documento di prassi amministrativa rileva, altresì, che affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di Concordato, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso Concordato, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.
Rinnovo del concordato
Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti per accedervi e non siano incorse cause di esclusione, lo stesso può accedere ad un nuovo biennio di concordato.
Ciò comporta che, con riferimento al primo biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia aderito al Concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il software che verrà messo a disposizione per il periodo di imposta 2025, aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall’Agenzia delle Entrate relativa al successivo biennio 2026-2027, con le stesse modalità previste per la prima adesione.
Differimento del termine dei versamenti
Per il primo anno di applicazione del Concordato è stato previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto.
In particolare, i soggetti indicati nella norma e tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva, possono provvedere entro il 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione.
Inoltre la norma chiarisce che è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024 (ovvero entro il 30 agosto 2024), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La norma specifica che la disposizione si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del Tuir interessati dalla applicazione degli ISA.
Risposte a quesiti
L’ultima parte della circolare è dedicata alle risposte ai quesiti formulati dalle organizzazioni di categoria e dalla stampa specializzata. Viene chiarito, ad esempio, che il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta di Concordato può ancora farlo, presentando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre 2024.
Qualora il contribuente eserciti due attività, una di impresa ed una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, riceverà dall’Agenzia delle Entrate due proposte, alle quali l’interessato potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
Calendario Fiscale
Le date importanti