Esperienza al vostro servizio
Maurizio Cassano
Milanese, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, dal 1986 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e dal 1995 all’Albo dei Revisori dei Conti.
Amministratore Unico dalla sua costituzione, il Dott. Maurizio Cassano attualmente è fondatore ed Amministratore Unico di C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l., fondatore ed Amministratore Unico di STUDIO CASSANO s.r.l..
Già Vicepresidente nazionale e Presidente per Milano e provincia di CONFLAVORO PMI, Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, fonda e dirige come Presidente nazionale CONFITALIAPMI, Associazione che rappresenta la cultura, la creatività e l'impegno imprenditoriale della Piccola e Media Impresa, che in essa trova informazione, rappresentanza degli interessi generali, rapporto con le controparti negoziali e con le Istituzioni.
Curatore fallimentare e liquidatore giudiziale, nonché Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano, vanta un’esperienza trentennale nel campo della consulenza fiscale, tributaria, societaria ed amministrativa.
Pubblicista per le maggiori testate economico-fiscali italiane, esperto in tema di legge sulla Privacy, relatore ai corsi istituiti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano in riferimento alla normativa sulla tutela dei dati personali, ha pubblicato per le edizioni Il Sole 24 Ore “La privacy negli studi professionali e nelle imprese di servizi”.
Relatore ai principali congressi europei in tema di tecnologie dell’ e-commerce ed informatica applicata all’area contabile/ fiscale, presiede un gruppo di ricerca europea su sistema informatico di quarta generazione per la creazione di un ERP gestionale finalizzato alla gestione della contabilità in multilingua e multifiscalità territoriale (progetto Logres, brevetto e marchi registrati).
Docente ai Master in Organizzazione e Tecnologie dell’E-Commerce, organizza e conduce seminari di aggiornamento in ambito contabile /fiscale per aziende medio – grandi.
Già membro del Collegio dei Sindaci dell’A.L.E.R. di Bergamo, membro del Collegio dei Sindaci di un primario Consorzio di Credito, ha una consolidata esperienza di Revisore dei Conti nei principali Comuni dell’hinterland milanese.
Nell’ambito degli enti culturali no-profit, già membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Boschi – Di Stefano di Milano, è Segretario Generale della Fondazione Carlo Colla & Figli, ente culturale milanese riconosciuto a livello internazionale.
La sua peculiarità è quella di affiancare l’imprenditore con un supporto gestionale fortemente strategico e proattivo, non soltanto nella risoluzione delle problematiche legate alla gestione ordinaria dell’azienda ma anche e soprattutto in operazioni straordinarie, come acquisizioni all’estero, accordi societari e commerciali particolarmente articolati e complessi, occupandosi altresì di finanza straordinaria.
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
chi siamo
Studio Cassano
Lo STUDIO CASSANO nasce agli inizi degli anni '80 dall'attività professionale del Dott. Maurizio Cassano, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed all’Albo dei Revisori dei Conti.
Lo STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO si è sempre contraddistinto per l’ integrità morale, la correttezza e l’indipendenza professionale.
In circa 35 anni di attività si è affermato, a livello nazionale ed internazionale, come una delle realtà professionali più significative ed ha progressivamente allargato il raggio di azione, le competenze e la gamma di servizi offerti.
Notevoli sono gli sforzi di aggiornamento e formazione professionale della struttura, il cui riflesso nei confronti della clientela è volto a mantenere il tradizionale rapporto personale di fiducia cliente – professionista, nell'ambito della consulenza amministrativa, fiscale, legale e societaria, dalla nascita e costituzione dell’impresa, durante la sua evoluzione e nel processo di internazionalizzazione.
Caratteristiche chiave dello STUDIO CASSANO sono il tempestivo flusso di notizie verso il cliente, la conoscenza approfondita delle problematiche, un lavoro interdisciplinare interno ben coordinato, l’uso degli strumenti tecnologici più sofisticati ed all’avanguardia.
Si avvale di propri modernissimi centri elaborazione dati, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI S.r.l. e STUDIO CASSANO S.r.l.
E' composto da circa venti persone fra dipendenti, collaboratori e personale di supporto, principalmente laureati in economia e commercio o diplomati in materie tecnico-commerciali.
Lo STUDIO CASSANO opera in consolidata partnership con alcuni primari studi di consulenza notarile e legale e con consulenti del lavoro interni, per integrare e completare la gamma di servizi a disposizione del cliente, proponendosi comunque e sempre quale interlocutore unico ed affidabile punto di riferimento per la risoluzione di gran parte delle problematiche della piccola – media impresa e della grande azienda multinazionale.
Aree di Intervento
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
Il Partner ideale per:
- Piccola - media impresa
- Grande azienda multinazionale
Siamo specializzati in
Assistenza per costituire imprese e/o società e per espletare tutte le conseguenti formalità amministrative e burocratiche presso i vari enti per la predisposizione di:
– atti costitutivi;
– statuti;
– contratti;
– consulenza in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni societarie;
– cessione ed affitto d’azienda;
– scioglimento e liquidazione dell’attività aziendale;
– gestione della crisi dell’impresa e nell’ipotesi di mancata ripresa della stessa;
– assistenza in fase di procedure concorsuali, quali il fallimento;
– valutazioni del patrimonio aziendale e relazioni di stima;
– assistenza per arbitrati, conciliazioni, vertenze giudiziali e stragiudiziali.
Lo Studio fornisce valida assistenza in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche:
– dichiarazioni fiscali;
– assistenza nelle verifiche fiscali.
Viene fornita assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi dell’Amministrazione Finanziaria.
Lo Studio Cassano, con sede operativa situata a pochi metri dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia, offre il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia per i clienti (persone fisiche ed aziende) che per conto di altri professionisti, gestendo tutti gli aspetti riguardanti il pre-contenzioso e il contenzioso tributario.
Lo Studio del Dott. Maurizio Cassano ha comprovata esperienza con risultati certi e competenze specifiche nei ricorsi tributari avverso:
– Avviso di accertamento IVA e/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;
– Accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 D.P.R. 600 del 1973);
– Accertamento da Studi di Settore;.
– Cartella di pagamento per controllo automatico e/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600 del 1973);.
– Avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell’imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria;.
– Accertamento per tributi locali (ICI, Tarsu; Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tosap, etc..);.
– Provvedimento di diniego degli Uffici Amministrativi/Agenzia delle Entrate (rimborsi, condono, etc..)
– Silenzio Rifiuto contro rimborso “imposte non dovute”;
– Silenzio Rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione (articolo 38 D.P.R. 602 del 1973).
Svolge pianificazioni fiscali a breve termine personalizzate per i propri clienti sulla base della normativa in vigore. Inoltre, offre un servizio d’aggiornamento continuo in materia di novità fiscali e personalizzazione della strategia fiscale in relazione alle singole esigenze, consulenza in sede di dichiarazione dei redditi, assistenza in sede di contenzioso tributario (istanze di sgravio, accertamenti con adesione, ricorsi) dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie.
Lo Studio interviene in:
– piani di risanamento aziendale;
– piani di consolidamento e di ristrutturazione del debito;
– concordati giudiziali e stragiudiziali;
– procedure di fallimento;
– piani industriali di rilancio dell’azienda;
– studio ed analisi di start-up.
Vengono effettuati:
– l’ analisi della convenienza riguardante la scelta della figura giuridica dell’ente non profit (ONLUS, fondazione, associazione riconosciuta o non);
– lo studio dello statuto;
– la redazione dei rendiconti sia ai fini istituzionali che fiscali;
– l’analisi, l’ impostazione e la redazione del bilancio sociale, anche con riferimento ad enti profit.
Lo Studio supporta l’impresa per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196):
– predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e relativi allegati tecnici;
– predisposizione dell’Organigramma Responsabilità, Ruoli ed Incarichi;
– elaborazione delle Lettere di incarico e lettere di nomina ai soggetti che effettuano il trattamento;
– analisi delle Banche Dati utilizzate con individuazione della tipologia di dato personale trattato (se comune o sensibile);
– analisi dell’infrastruttura informatica utilizzata e conformazione della stessa alla normativa vigente;
– analisi delle credenziali di accesso, modalità di composizione e periodicità di cambiamento;
– mantenimento degli standard di sicurezza.
In particolare STUDIO CASSANO S.r.l. è stato scelto da ITHRAA, Ente Pubblico per lo sviluppo dell’OMAN quale Ufficio di Rappresentanza sul territorio italiano.
STUDIO CASSANO assiste le aziende nella promozione dei propri servizi e prodotti in Oman ed all’estero, ricercando partner controparti estere, verificando le possibili fonti di finanziamento esistenti sia statali, regionali e comunitarie. Garantisce un supporto in tutte le operazioni che si rendono necessarie per stabilire una solida presenza nei mercati internazionali, individuando e segnalando reali opportunità commerciali e fornendo poi il supporto necessario per tradurle in un risultato economico positivo, attraverso le seguenti operazioni:
- Assistenza all’impresa con strumenti efficaci di strategia, marketing e comunicazione, al fine di guidarne l’ingresso in un nuovo mercato estero con la metodologia più consona alla tipologia dell’azienda stessa e agli obiettivi prefissati;
- Identificazione dei potenziali interlocutori che lavorano nell’area di interesse e ricerca di potenziali partners locali già presenti nel mercato target con cui instaurare un’alleanza strategica finalizzata alla creazione di un modello di business che potrà migliorare le performance di entrambe le imprese;
- Assistenza legale e tributaria per garantire un competitivo ed efficace inquadramento fiscale nel mercato straniero per poter usufruire al meglio delle agevolazioni che alcuni governi locali mettono a disposizione di chi guarda a nuovi mercati per espandere il proprio business;
- Consulenza al fine dell’individuazione del percorso di internazionalizzazione più funzionale alle esigenze dell’impresa; assistenza nella predisposizione di un piano di penetrazione nel mercato target estero attraverso una rete mirata di agenti; selezione e individuazione di un distributore realmente funzionale alla tipologia del prodotto.
Con l’introduzione dell’accordo Basilea 2, lo Studio affianca il Cliente nella gestione dell’area finanziaria, in particolare nella gestione della concessione del credito ai clienti, e promuove presso il sistema bancario e creditizio la ricerca delle soluzioni finanziarie più vicine alle esigenze aziendali.
Viene effettuata l’analisi delle richieste di credito, delle scelte sui tempi e modalità di concessione di credito ai Clienti, partecipando attivamente alla pianificazione della tesoreria per affrontare eventuali tensioni di liquidità.
Ricerca le possibili fonti di finanziamento ordinarie e/o speciali e individua le garanzie da concedere; redige piani aziendali per la pianificazione strategica e introduce sistemi di autovalutazione degli aspetti economici e reddituali con analisi per indici e flussi.
Lo Studio valuta la situazione economico-finanziaria dell’impresa, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione del fatturato, individua quali garanzie reali e personali possano essere presentate a fronte di una richiesta di affidamento e, infine, stila una reportistica con tutte le informazioni qualitative e andamentali, senza dimenticare l’esposizione complessiva dell’impresa e le sue esigenze di credito.
Assiste l’Azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:
– investimenti materiali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;
– investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;
– ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;
– fido di cassa;
– anticipo fatture e portafoglio;
– anticipo import ed export;
– interventi di aumento di capitale sociale.
La Fiscal Due Diligence, soprattutto nelle operazioni straordinarie, è uno strumento fondamentale.
Attraverso un’analisi approfondita, vengono focalizzati gli aspetti critici di un’impresa e della sua attività, valutati nell’ottica del potenziale investitore, il quale ha come obiettivo quello di massimizzare il profitto, di contenere l’assunzione di rischi e di limitare al massimo l’esborso finanziario.
Lo Studio è in grado di effettuare verifiche sulla posizione fiscale di una determinata società o gruppo, relativamente a:
· la corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale ordinaria e straordinaria vigente;
· l’individuazione delle aree a rischio;
· la rilevazione di potenziali responsabilità;
· gli scenari fiscali in caso di acquisizione o vendita di società;
· i benefici fiscali futuri;
· l’adeguamento ai nuovi regolamenti e gestione di precedenti irregolarità, sfruttando le opportunità concesse dalla legge.
Predispone quindi un documento cui sono evidenziati i risultati dell’analisi ed in particolare le aree di criticità che l’investitore deve tener in considerazione.
Lo Studio, grazie ai propri consulenti del lavoro interni, garantisce ai propri clienti un’attenta e competente gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali, fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro intrattenuti dalle aziende.
I settori in cui opera sono costituiti da ogni tipo di impresa, dalle piccole a quelle di grandi dimensioni, di ogni settore produttivo, avendo affinato una particolare esperienza di gestione di quasi tutti i contratti collettivi stipulati sia in sede nazionale che nelle realtà aziendali.
Il Cliente ha la possibilità di fruire non solo della completa gestione dei rapporti di lavoro dal momento della loro costituzione alla loro estinzione,(comprese le assistenze in sede ispettiva, contenzioso ecc,) ma anche della sola consulenza, attraverso interventi di volta in volta richiesti per la soluzione di particolari problemi o per l’adempimento a specifici obblighi imposti dalla legge o dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.
Lo Studio in particolar modo è estremamente competente nell’assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali davanti le commissioni di conciliazione ed in sede di arbitrato, promosse da lavoratori dipendenti, da autonomi e parasubordinati.
Le aree di intervento sono le seguenti:
CONSULENZA CONTRATTUALE:
Gestione delle diverse tipologie di Contratti Collettivi di Lavoro.
Interpretazione e applicazione delle norme anche tramite confronti con le Associazioni di Categoria.
CONSULENZA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE:
Inquadramento previdenziale delle Aziende.
Inquadramento INAIL (valutazione rischi).
Contenzioso e ricorsi INPS e INAIL.
Consulenza pensionistica.
CONSULENZA GIURIDICA:
Interpretazione ed applicazione delle norme di Legge in materia di lavoro.
Stesura contratti individuali di lavoro.
Legge Biagi: apprendistati, contratti d’inserimento, contratti a progetto, ecc.
Assistenza nell’applicazione delle normative disciplinari (contestazioni e provvedimenti).
Vertenze individuali di lavoro: assistenza del Cliente nelle trattative presso gli Uffici del Lavoro o in sede stragiudiziale.
CONSULENZA SINDACALE:
Trattative sindacali.
Procedure per cessioni rami d’azienda.
Procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria).
Procedure di mobilità.
Il centro di servizi interno, STUDIO CASSANO S.r.l., si occuperà delle seguenti adempienze:
Elaborazione dei cedolini svolta interamente all’interno da personale specializzato;
Prospetti contabili: prima nota, ratei e TFR
Adempimenti annuali: CUD, 770, autoliquidazione INAIL;
Data reporting;
Elaborazione budget aziendali;
Gestione pratiche Collocamento: assunzioni, trasformazioni e cessazioni.
Denunce d’infortunio.
Esame circa la ragionevolezza di piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria (ex art. 67 3° comma lettera d) L.F.);
Esame circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dei piani inerenti i ricorsi per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 161 3° comma L.F.);
Esame circa l’attuabilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti in particolare circa la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei agli accordi (ex art. 182 bis L.F.);
Gestione delle soluzioni negoziate della crisi di impresa;
Gestione della procedura fallimentare con svolgimento di attività di accertamento del passivo fallimentare con la valutazione di tutte le domande di ammissione alla procedura presentate dai creditori concorsuali, liquidazione del patrimonio fallimentare e riparto del ricavato tra creditori.
Revisione legale di bilanci di esercizio e bilanci consolidati ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
Revisione volontaria di bilanci, di situazioni contabili infra annuali e semestrali per finalità informative interne ed esterne; Assistenza ai Collegi Sindacali che assumono l’incarico di revisione legale;
Verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità;
Pareri di congruità nei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di nuove azioni con esclusione di diritto d’opzione;
Processo strutturato di audit basato sull’interazione costante e tempestiva con la direzione aziendale, allo scopo di identificare i principali gap nel sistema di controllo interno e di formulare raccomandazioni utili per la definizione di piani di azione per l’evoluzione dell’architettura di controllo;
Verifiche di conformità delle procedure e dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge, regolamenti o su richiesta di autorità di controllo.
Assistenza nella soluzione di problematiche di natura contabile;
Consulenza in materia di principi contabili IAS-IFRS;
Progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e manuali contabili;
Assistenza e redazione della reportistica interna;
Identificazione di azioni per il miglioramento del capitale circolante;
Check-up della situazione finanziaria;
Analisi della struttura dei costi aziendali;
Esame della marginalità dei singoli prodotti/unità di business;
Studio e valutazione del sistema di controllo interno;
Assistenza nell’implementazione del controllo di gestione.
Per l’elaborazione dei dati contabili lo Studio si avvale della propria struttura, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l.
Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
Affitti brevi in frenata: annunci online -11% Pesano Cin e redditività
A febbraio nei 20 capoluoghi di regione sono diminuiti dell’11% gli affitti brevi. Ad evidenziarlo l’analisi svolta sui principali portali online da Aigab, l’associazione dei gestori di locazioni brevi. Si va dal -9% di alloggi in offerta a Roma al -8% di Milano, con il picco di -20% a Firenze. ‘Con tanta offerta e poca domanda, i proprietari, anche per via dei tanti adempimenti, si stanno rivolgendo ad altri mercati’, commenta Marco Celani, presidente di Aigab. A pesare è quindi anche il Cin, il codice identificativo nazionale di cui devono essere dotati tutti gli alloggi in affitto breve. Venerdì scorso erano 519 mila, cifra che corrisponde all’85% delle strutture registrate nella banca dati del ministero del Turismo e dotate dei codici regionali. Questo scarto del 15% appare congruo con il calo delle inserzioni online nel 2015.
Crisi d’impresa, l’emersione anticipata batte il concordato
Il report di Unioncamere-Infocamere evidenzia che nel 2024 le domande di accesso alla composizione negoziata sono salite dell’83% e hanno superato quelle per il concordato preventivo. Il nuovo iter sta dunque iniziando a prendere piede. Ma lo scorso anno sono cresciute anche le altre procedure concorsuali con un incremento complessivo del 22%. Il report evidenzia anche che solo pochissime aziende si sono dotate di adeguati assetti amministrativi e contabili come disposto dal Codice della crisi. Appena il 3,5% delle imprese che hanno depositato il bilancio di esercizio 2023 ha infatti dichiarato di aver istituito assetti adeguati alla natura e alla dimensione della società. Nel 2024 sono aumentate tutte le procedure concorsuali tranne gli accordi di ristrutturazione. La crescita prosegue da tre anni e rappresenta un campanello d’allarme delle difficoltà del mondo imprenditoriale.
Nuove assegnazioni agevolate, test per le riserve in sospensione
La manovra 2025 ripropone le norme sulle assegnazioni agevolate. Nulla cambia rispetto alle norme in vigore due anni fa: stesse aliquote di imposta sostitutiva, stessi termini di versamento e, soprattutto, medesima aliquota per l’eventuale ‘liberazione’ delle riserve in sospensione di imposta. Il Dlgs n. 192/2024 offre un’alternativa con un’imposta del 10% in 4 anni, ma per le società di capitali non esonera i soci dalla tassazione sulla distribuzione. La scelta tra le due opzioni dipende dal tipo di società e dalla natura del socio: per le società di persone il 10% è più vantaggioso, mentre per le società di capitali può essere preferibile il 13% per evitare un’ulteriore imposizione. In alcuni casi, il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile può rendere più conveniente la tassazione ordinaria del dividendo. Inoltre, la distribuzione delle riserve segue un principio di priorità che potrebbe limitare l’utilizzo dell’assegnazione agevolata per liberare riserve in sospensione, rendendo necessario valutare l’affrancamento con il pagamento della sostitutiva del 10%, soprattutto se si prevede una futura distribuzione delle riserve al di fuori dell’assegnazione.
Beni ammortizzabili iscritti tra i costi: errore contabile con rettifica ‘light’
Grazie agli ultimi chiarimenti del Fisco, nella “stagione dei bilanci” è possibile correggere errori contabili nell’esercizio in cui avviene la rettifica, evitando la presentazione della dichiarazione integrativa per gli anni precedenti. L’interpello 63/2025 ha esaminato il caso di una società che nel 2022 ha registrato fatture di beni ammortizzabili come costi, generando un errore contabile. La correzione è stata effettuata nel 2023, con un impatto fiscale tramite variazioni in aumento e in rilasciato, senza dichiarazioni integrative. La normativa di riferimento è l’art. 8 del Dl 73/2022, che ha modificato l’art. 83 del Tuir, applicabile solo a bilanci soggetti a revisione legale. La disciplina semplifica la correzione di errori contabili rilevanti e non, evitando oneri dichiarativi. Gli errori possono essere di competenza, qualificazione o quantificazione. L’interpello chiarisce che la revisione legale è necessaria solo nell’anno di correzione, non in quelli precedenti.
Bonus edilizi, anche l’acquirente può impugnare lo scarto della cessione
La Cgt di Torino con tre decisioni del 2025 ha disposto che oltre che dal cedente, il provvedimento di scarto della comunicazione di cessione o sconto dei bonus edilizi presentata dal contribuente può essere impugnato anche dal cessionario ovvero dall’impresa edile. La società che ha acquistato il credito è ‘munita di un preciso interesse’. Inoltre, eventuali motivi ‘sostanziali’ di diniego del beneficio devono emergere da un atto di accertamento delle Entrate opportunamente motivato. Era destino che il tema della tutela del contribuente a fronte degli scarti delle comunicazioni operati in via automatica dalla piattaforma delle Entrate in base all’art. 122-bis del decreto Rilancio sfociasse nelle aule di giustizia.
La curatela dell’eredità giacente non paga l’imposta di successione
La Corte di giustizia tributaria di Reggio Emilia, con la sentenza 45/2/2025 depositata lo scorso 25 febbraio, ha affermato che la curatela dell’eredità giacente, pur essendo obbligata alla presentazione della dichiarazione, non è debitrice dell’imposta di successione, non avendo il possesso dei beni facenti parte dell’eredità, ma essendone solo mera detentrice. Il curatore non è soggetto passivo dell’imposta di successione avendo solo un ruolo di amministrazione e non di possesso. La curatela svolge una funzione meramente amministrativa e di gestione temporanea, sotto il controllo del giudice tutelare, fino all’accettazione dell’eredità da parte degli aventi diritto. Di segno opposto l’ordinanza n. 27081/2024 della Suprema corte.
Dichiarazione Iva, i controlli influenzano la sanzione
Il prossimo 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione Iva ed è bene fare i conti con i possibili errori nei modelli. È anche l’occasione per fare il punto sulle violazioni dichiarative in genere. Il tutto alla luce della revisione del sistema sanzionatorio. Chi entro febbraio ha inviato il modello per correggere eventuali errori può presentare una correttiva entro il 30 aprile, completa di quadro VH con tutti i dati, compresi quelli non integrati/modificati. Se si salda la scadenza del 30 aprile si può trasmettere una dichiarazione tardiva entro il 29 luglio. La presentazione della dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza è punita con la sanzione del 120% del tributo dovuto. Per l’infedeltà dichiarativa la violazione è punita nella misura del 70% della maggiore imposta dovuta. Finché non scadono i termini per l’accertamento e purché non sia partita un’attività di controllo è possibile presentare una dichiarazione integrativa.
Indebita detrazione ‘assorbita’ se successiva al 31 agosto 2024
Il decreto di revisione delle sanzioni ha previsto che quando una violazione dichiarativa come l’indebita detrazione dell’imposta si protrae nel tempo finendo per rendere infedele la dichiarazione annuale, la sanzione prevista per quest’ultima ‘trasgressione’ assorbe la penalità per la violazione c.d. prodromica, che diviene pertanto inapplicabile. Lo prevede il nuovo comma 6, articolo 6, del Dlgs 471/97. Occorre dunque prestare attenzione. Se è vero che l’infedeltà dichiarativa si consuma nel 2025, è tuttavia da considerare che il modello riepiloga le operazioni del 2024. E siccome le nuove regole operano per le violazioni commesse dal 1°settembre di tale anno, è da ritenere che il principio dell’assorbimento si applichi solo per un’indebita detrazione ‘consumata’ successivamente a tale data. La regola dell’assorbimento non opera se la violazione riguarda l’obbligo di fatturare.
Inversione contabile dell’Iva in un perimetro circoscritto
L’inversione contabile dell’IVA in modica quantità può essere autorizzata dall’UE solo se necessaria per contrastare le frodi, proporzionata e con limiti precisi. La Commissione europea ha già bocciato due richieste italiane per l’estensione del reverse charge, ritenendole sproporzionate. Il primo caso riguardava la vendita di beni nei supermercati, mentre il secondo le prestazioni di manodopera tramite appalti. La legge di Bilancio 2025 ripropone l’inversione contabile per i servizi di logistica e trasporto, con un ambito più limitato. In attesa dell’autorizzazione UE, è possibile applicare un meccanismo di split payment volontario. L’inversione contabile si applica già a determinate operazioni interne e transfrontaliere, con alcune esclusioni. I soggetti passivi stabiliti all’estero devono identificarsi per adempiere agli obblighi IVA. Alcuni soggetti, come produttori agricoli esonerati e associazioni sportive, sono esclusi dal meccanismo.
Uno scudo fiscale ad alto rischio
I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale e che intendono sfruttare i benefici del ravvedimento speciale si trovano davanti ad una gestione complessa perché in molti casi i prospetti vanno ricontrollati. E i calcoli fai-da-te aumentano il rischio di errori e decadenze. Il Fisco, infatti, non ha messo a disposizione dei contribuenti un software per determinare il piano rate delle imposte dovute per formalizzare la sanatoria lasciando il calcolo completamente nelle mani dei contribuenti che devono non solo frazionare gli importi ma anche applicare su ogni rata il tasso legale che può variare da un anno all’altro. La gestione, inoltre, è più complicata in quanto i prospetti messi a disposizione dalle Entrate, con l’ammontare delle sostitutive dovute, in conseguenza delle continue modifiche all’istituto per far rientrare tra le annualità sanabili anche quelle con cause di esclusione Isa per Covid o per non normale svolgimento dell’attività, risultano in molti casi parziali e da verificare.
Esenzione Imu con limiti rigidi
Con l’ordinanza n. 5445 dello scorso 1°marzo la Cassazione tributaria ha stabilito che l’amministratore unico deve versare l’Imu se utilizza come abitazione principale l’immobile intestato alla società, nella quale ha fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica. L’esenzione, infatti, spetta solo per le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, mentre, in tal caso, l’amministratore è solo detentore dell’abitazione. Solo le persone fisiche possono beneficiare dell’esenzione e non le società.
La finta separazione costa caro
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8259 depositata in cancelleria il 28 febbraio 2025, ha condannato pesantemente una coppia che aveva messo in piedi una finta separazione per non pagare le tasse. Scatta, infatti, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In appello la coppia era stata condannata per la c.d. ‘separazione simulata’ vale a dire un accordo di separazione fittizio, ove il vero interesse non è porre fine all’unione coniugale, ma ottenere vantaggi economici e fiscali legati ai benefici attribuiti dalla legge a questi trasferimenti. Attraverso gli accordi di separazione consensuale, infatti, si possono effettuare degli atti traslativi di diritto su beni mobili e immobili, o crediti, a condizioni fiscali particolarmente favorevoli. Con la separazione simulata si possono realizzare trasferimenti immobiliari, soggetti a tassazione agevolata, per sottrarli a creditori, fornitori o all’Erario.
Bollo cripto, istruzioni per l’uso
Sono tre i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate, da esporre nella sezione Erario del modello F24. Uno per la prima rata di acconto, uno per la seconda rata e un terzo per il saldo. I codici sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con l’indicazione, quale anno di riferimento, dell’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento. La legge di Bilancio 2023 ha disposto che in luogo dell’imposta di bollo si applichi un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato . L’articolo 13 della prima parte della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo del 2 per mille anche alle criptoattività. Tale modifica non ha aggiornato l’elenco dei soggetti passivi del tributo, in altre parole non ha aggiunto i prestatori di servizi relativi alle valute virtuali (i c.d. virtual asset service provider).
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Rilevanza della proprietà superficiaria ai fini dell’applicazione dell’art. 119, comma 10-bis, del Dl n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020, a favore di Onlus, Odv e Aps
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 10 marzo 2025, fornisce precisazioni in merito alla rilevanza della proprietà superficiaria di Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali ai fini dell’applicazione dell’articolo 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
I chiarimenti riguardano, in particolare, la spettanza del Superbonus per interventi su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 posseduti dagli enti associativi a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, in data anteriore al 1°giugno 2021. Gli stessi possono applicare la peculiare modalità di calcolo disciplinata dal decreto Rilancio che prevede la moltiplicazione del limite unitario, previsto per ciascuna unità, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Omi.
Il comma 10-bis tiene conto del fatto che tali enti in generale esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni in funzione dei servizi erogati alla collettività (ad esempio, Centro Diurno, RSA, Poliambulatori, Servizi sanitari assistenziali) che richiedono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate. Se gli interventi agevolabili fossero determinati in funzione del numero delle unità immobiliari, tali soggetti risulterebbero penalizzati in quanto interi immobili o complessi edilizi sono catastalmente individuati come una sola unità immobiliare.
Ai fini della fruizione del Superbonus sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 3/E e con la circolare n. 13/E, entrambe del 2023, alle quali la risoluzione rimanda per un maggiore approfondimenti dei requisiti previsti per beneficiare dell’agevolazione.
In particolare, la circolare n. 3/E/2023 ha precisato che ai fini della verifica del rispetto della condizione relativa al possesso dell’immobile, deve considerarsi tassativa l’elencazione dei titoli rilevanti. Il diritto di superficie può concretizzarsi nel diritto di costruire e mantenere la proprietà di una costruzione sul suolo altrui, oppure nel diritto di proprietà su una costruzione già esistente.
Dunque, il proprietario superficiario è titolare di un vero e proprio diritto di proprietà che gli consente di ‘godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo’.
La proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito di applicazione del citato comma 10-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio. Più precisamente, si deve ritenere che una Onlus, una Odv o una Aps che sostiene spese ammesse al Superbonus possa applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal comma 10-bis dell’articolo 119 anche in relazione agli immobili per i quali vanta un diritto di superficie, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge.
Questa conclusione non fa venir meno il carattere tassativo dei titoli in forza del quale l’immobile deve essere posseduto dal contribuente, in quanto la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione quale ‘tipo’ di proprietà.
Deve ritenersi pertanto superata la risposta ad interpello che esclude dall’ambito di applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio le Onlus, le Odv e le Aps che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie.
Modello F24 - soppressione del codice identificativo ‘10’ denominato ‘cessionario/fornitore’
Con la risoluzione n. 18/E del 7 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate ha proceduto alla soppressione del codice identificativo ‘10’ denominato ‘cessionario/fornitore’. Si tratta del codice che va indicato nel modello F24 Elide per il versamento, con la remissione in bonis, della sanzione in caso di mancato invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi.
Il codice in parola viene soppresso in quanto non è più utilizzabile visto che era stato previsto per consentire l’invio, fuori tempo, della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito da bonus edilizi.
Il codice ‘10’ doveva essere riportato nell’omonimo campo della sezione ‘Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’ insieme al codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.
Istituzione di due codici tributo per gli incentivi della Regione Friuli-Venezia Giulia
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 7 marzo 2025, ha istituito i codici tributo ‘7073’ e ‘7074’ che dovranno essere utilizzati dai contribuenti della Regione Friuli-Venezia Giulia per beneficiare dei contributi e degli incentivi riconosciuti dalla Regione per il miglioramento della competitività delle imprese e per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale.
Si tratta di incentivi riconosciuti sotto forma di credito d’imposta e utilizzabili in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto legislativo n. 129/2014 all’articolo 1, comma 2, ha stabilito che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, offrire incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici, da utilizzare in compensazione.
Successivamente due leggi regionali, la n. 29/2018 e la n. 13/2019, hanno riconosciuto dei contributi, nella forma di crediti d’imposta. La gestione di questi contributi è stata affidata ad una convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Friuli-Venezia Giulia. Tale convenzione prevede che la Regione comunica telematicamente alle Entrate l’elenco dei dati dei contribuenti e dei crediti d’imposta spettanti.
I due nuovi codici tributo sono:
- ‘7073’ denominato ‘Regione FVG – credito d’imposta per il miglioramento della competitività delle imprese – art. 2, commi da 34 a 40, L R 28 dicembre 2018 n. 29 – anno di concessione del contributo dal 2025’;
- ‘7074’ denominato ‘Regione FVG – credito d’imposta per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale – art. 7, commi da 21 a 31, L R 6 agosto 2019 n. 13 – anno di concessione del contributo dal 2025’.
Per i contributi concessi fino al 31 dicembre 2024 sono utilizzati i codici tributi ‘6910’ e ‘6911’, istituiti con la risoluzione n. 97/E del 28 novembre 2019.
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