Esperienza al vostro servizio
Maurizio Cassano
Milanese, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, dal 1986 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e dal 1995 all’Albo dei Revisori dei Conti.
Amministratore Unico dalla sua costituzione, il Dott. Maurizio Cassano attualmente è fondatore ed Amministratore Unico di C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l., fondatore ed Amministratore Unico di STUDIO CASSANO s.r.l..
Già Vicepresidente nazionale e Presidente per Milano e provincia di CONFLAVORO PMI, Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, fonda e dirige come Presidente nazionale CONFITALIAPMI, Associazione che rappresenta la cultura, la creatività e l'impegno imprenditoriale della Piccola e Media Impresa, che in essa trova informazione, rappresentanza degli interessi generali, rapporto con le controparti negoziali e con le Istituzioni.
Curatore fallimentare e liquidatore giudiziale, nonché Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano, vanta un’esperienza trentennale nel campo della consulenza fiscale, tributaria, societaria ed amministrativa.
Pubblicista per le maggiori testate economico-fiscali italiane, esperto in tema di legge sulla Privacy, relatore ai corsi istituiti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano in riferimento alla normativa sulla tutela dei dati personali, ha pubblicato per le edizioni Il Sole 24 Ore “La privacy negli studi professionali e nelle imprese di servizi”.
Relatore ai principali congressi europei in tema di tecnologie dell’ e-commerce ed informatica applicata all’area contabile/ fiscale, presiede un gruppo di ricerca europea su sistema informatico di quarta generazione per la creazione di un ERP gestionale finalizzato alla gestione della contabilità in multilingua e multifiscalità territoriale (progetto Logres, brevetto e marchi registrati).
Docente ai Master in Organizzazione e Tecnologie dell’E-Commerce, organizza e conduce seminari di aggiornamento in ambito contabile /fiscale per aziende medio – grandi.
Già membro del Collegio dei Sindaci dell’A.L.E.R. di Bergamo, membro del Collegio dei Sindaci di un primario Consorzio di Credito, ha una consolidata esperienza di Revisore dei Conti nei principali Comuni dell’hinterland milanese.
Nell’ambito degli enti culturali no-profit, già membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Boschi – Di Stefano di Milano, è Segretario Generale della Fondazione Carlo Colla & Figli, ente culturale milanese riconosciuto a livello internazionale.
La sua peculiarità è quella di affiancare l’imprenditore con un supporto gestionale fortemente strategico e proattivo, non soltanto nella risoluzione delle problematiche legate alla gestione ordinaria dell’azienda ma anche e soprattutto in operazioni straordinarie, come acquisizioni all’estero, accordi societari e commerciali particolarmente articolati e complessi, occupandosi altresì di finanza straordinaria.
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
chi siamo
Studio Cassano
Lo STUDIO CASSANO nasce agli inizi degli anni '80 dall'attività professionale del Dott. Maurizio Cassano, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed all’Albo dei Revisori dei Conti.
Lo STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO si è sempre contraddistinto per l’ integrità morale, la correttezza e l’indipendenza professionale.
In circa 35 anni di attività si è affermato, a livello nazionale ed internazionale, come una delle realtà professionali più significative ed ha progressivamente allargato il raggio di azione, le competenze e la gamma di servizi offerti.
Notevoli sono gli sforzi di aggiornamento e formazione professionale della struttura, il cui riflesso nei confronti della clientela è volto a mantenere il tradizionale rapporto personale di fiducia cliente – professionista, nell'ambito della consulenza amministrativa, fiscale, legale e societaria, dalla nascita e costituzione dell’impresa, durante la sua evoluzione e nel processo di internazionalizzazione.
Caratteristiche chiave dello STUDIO CASSANO sono il tempestivo flusso di notizie verso il cliente, la conoscenza approfondita delle problematiche, un lavoro interdisciplinare interno ben coordinato, l’uso degli strumenti tecnologici più sofisticati ed all’avanguardia.
Si avvale di propri modernissimi centri elaborazione dati, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI S.r.l. e STUDIO CASSANO S.r.l.
E' composto da circa venti persone fra dipendenti, collaboratori e personale di supporto, principalmente laureati in economia e commercio o diplomati in materie tecnico-commerciali.
Lo STUDIO CASSANO opera in consolidata partnership con alcuni primari studi di consulenza notarile e legale e con consulenti del lavoro interni, per integrare e completare la gamma di servizi a disposizione del cliente, proponendosi comunque e sempre quale interlocutore unico ed affidabile punto di riferimento per la risoluzione di gran parte delle problematiche della piccola – media impresa e della grande azienda multinazionale.
Aree di Intervento
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
Il Partner ideale per:
- Piccola - media impresa
- Grande azienda multinazionale
Siamo specializzati in
Assistenza per costituire imprese e/o società e per espletare tutte le conseguenti formalità amministrative e burocratiche presso i vari enti per la predisposizione di:
– atti costitutivi;
– statuti;
– contratti;
– consulenza in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni societarie;
– cessione ed affitto d’azienda;
– scioglimento e liquidazione dell’attività aziendale;
– gestione della crisi dell’impresa e nell’ipotesi di mancata ripresa della stessa;
– assistenza in fase di procedure concorsuali, quali il fallimento;
– valutazioni del patrimonio aziendale e relazioni di stima;
– assistenza per arbitrati, conciliazioni, vertenze giudiziali e stragiudiziali.
Lo Studio fornisce valida assistenza in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche:
– dichiarazioni fiscali;
– assistenza nelle verifiche fiscali.
Viene fornita assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi dell’Amministrazione Finanziaria.
Lo Studio Cassano, con sede operativa situata a pochi metri dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia, offre il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia per i clienti (persone fisiche ed aziende) che per conto di altri professionisti, gestendo tutti gli aspetti riguardanti il pre-contenzioso e il contenzioso tributario.
Lo Studio del Dott. Maurizio Cassano ha comprovata esperienza con risultati certi e competenze specifiche nei ricorsi tributari avverso:
– Avviso di accertamento IVA e/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;
– Accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 D.P.R. 600 del 1973);
– Accertamento da Studi di Settore;.
– Cartella di pagamento per controllo automatico e/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600 del 1973);.
– Avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell’imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria;.
– Accertamento per tributi locali (ICI, Tarsu; Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tosap, etc..);.
– Provvedimento di diniego degli Uffici Amministrativi/Agenzia delle Entrate (rimborsi, condono, etc..)
– Silenzio Rifiuto contro rimborso “imposte non dovute”;
– Silenzio Rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione (articolo 38 D.P.R. 602 del 1973).
Svolge pianificazioni fiscali a breve termine personalizzate per i propri clienti sulla base della normativa in vigore. Inoltre, offre un servizio d’aggiornamento continuo in materia di novità fiscali e personalizzazione della strategia fiscale in relazione alle singole esigenze, consulenza in sede di dichiarazione dei redditi, assistenza in sede di contenzioso tributario (istanze di sgravio, accertamenti con adesione, ricorsi) dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie.
Lo Studio interviene in:
– piani di risanamento aziendale;
– piani di consolidamento e di ristrutturazione del debito;
– concordati giudiziali e stragiudiziali;
– procedure di fallimento;
– piani industriali di rilancio dell’azienda;
– studio ed analisi di start-up.
Vengono effettuati:
– l’ analisi della convenienza riguardante la scelta della figura giuridica dell’ente non profit (ONLUS, fondazione, associazione riconosciuta o non);
– lo studio dello statuto;
– la redazione dei rendiconti sia ai fini istituzionali che fiscali;
– l’analisi, l’ impostazione e la redazione del bilancio sociale, anche con riferimento ad enti profit.
Lo Studio supporta l’impresa per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196):
– predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e relativi allegati tecnici;
– predisposizione dell’Organigramma Responsabilità, Ruoli ed Incarichi;
– elaborazione delle Lettere di incarico e lettere di nomina ai soggetti che effettuano il trattamento;
– analisi delle Banche Dati utilizzate con individuazione della tipologia di dato personale trattato (se comune o sensibile);
– analisi dell’infrastruttura informatica utilizzata e conformazione della stessa alla normativa vigente;
– analisi delle credenziali di accesso, modalità di composizione e periodicità di cambiamento;
– mantenimento degli standard di sicurezza.
In particolare STUDIO CASSANO S.r.l. è stato scelto da ITHRAA, Ente Pubblico per lo sviluppo dell’OMAN quale Ufficio di Rappresentanza sul territorio italiano.
STUDIO CASSANO assiste le aziende nella promozione dei propri servizi e prodotti in Oman ed all’estero, ricercando partner controparti estere, verificando le possibili fonti di finanziamento esistenti sia statali, regionali e comunitarie. Garantisce un supporto in tutte le operazioni che si rendono necessarie per stabilire una solida presenza nei mercati internazionali, individuando e segnalando reali opportunità commerciali e fornendo poi il supporto necessario per tradurle in un risultato economico positivo, attraverso le seguenti operazioni:
- Assistenza all’impresa con strumenti efficaci di strategia, marketing e comunicazione, al fine di guidarne l’ingresso in un nuovo mercato estero con la metodologia più consona alla tipologia dell’azienda stessa e agli obiettivi prefissati;
- Identificazione dei potenziali interlocutori che lavorano nell’area di interesse e ricerca di potenziali partners locali già presenti nel mercato target con cui instaurare un’alleanza strategica finalizzata alla creazione di un modello di business che potrà migliorare le performance di entrambe le imprese;
- Assistenza legale e tributaria per garantire un competitivo ed efficace inquadramento fiscale nel mercato straniero per poter usufruire al meglio delle agevolazioni che alcuni governi locali mettono a disposizione di chi guarda a nuovi mercati per espandere il proprio business;
- Consulenza al fine dell’individuazione del percorso di internazionalizzazione più funzionale alle esigenze dell’impresa; assistenza nella predisposizione di un piano di penetrazione nel mercato target estero attraverso una rete mirata di agenti; selezione e individuazione di un distributore realmente funzionale alla tipologia del prodotto.
Con l’introduzione dell’accordo Basilea 2, lo Studio affianca il Cliente nella gestione dell’area finanziaria, in particolare nella gestione della concessione del credito ai clienti, e promuove presso il sistema bancario e creditizio la ricerca delle soluzioni finanziarie più vicine alle esigenze aziendali.
Viene effettuata l’analisi delle richieste di credito, delle scelte sui tempi e modalità di concessione di credito ai Clienti, partecipando attivamente alla pianificazione della tesoreria per affrontare eventuali tensioni di liquidità.
Ricerca le possibili fonti di finanziamento ordinarie e/o speciali e individua le garanzie da concedere; redige piani aziendali per la pianificazione strategica e introduce sistemi di autovalutazione degli aspetti economici e reddituali con analisi per indici e flussi.
Lo Studio valuta la situazione economico-finanziaria dell’impresa, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione del fatturato, individua quali garanzie reali e personali possano essere presentate a fronte di una richiesta di affidamento e, infine, stila una reportistica con tutte le informazioni qualitative e andamentali, senza dimenticare l’esposizione complessiva dell’impresa e le sue esigenze di credito.
Assiste l’Azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:
– investimenti materiali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;
– investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;
– ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;
– fido di cassa;
– anticipo fatture e portafoglio;
– anticipo import ed export;
– interventi di aumento di capitale sociale.
La Fiscal Due Diligence, soprattutto nelle operazioni straordinarie, è uno strumento fondamentale.
Attraverso un’analisi approfondita, vengono focalizzati gli aspetti critici di un’impresa e della sua attività, valutati nell’ottica del potenziale investitore, il quale ha come obiettivo quello di massimizzare il profitto, di contenere l’assunzione di rischi e di limitare al massimo l’esborso finanziario.
Lo Studio è in grado di effettuare verifiche sulla posizione fiscale di una determinata società o gruppo, relativamente a:
· la corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale ordinaria e straordinaria vigente;
· l’individuazione delle aree a rischio;
· la rilevazione di potenziali responsabilità;
· gli scenari fiscali in caso di acquisizione o vendita di società;
· i benefici fiscali futuri;
· l’adeguamento ai nuovi regolamenti e gestione di precedenti irregolarità, sfruttando le opportunità concesse dalla legge.
Predispone quindi un documento cui sono evidenziati i risultati dell’analisi ed in particolare le aree di criticità che l’investitore deve tener in considerazione.
Lo Studio, grazie ai propri consulenti del lavoro interni, garantisce ai propri clienti un’attenta e competente gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali, fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro intrattenuti dalle aziende.
I settori in cui opera sono costituiti da ogni tipo di impresa, dalle piccole a quelle di grandi dimensioni, di ogni settore produttivo, avendo affinato una particolare esperienza di gestione di quasi tutti i contratti collettivi stipulati sia in sede nazionale che nelle realtà aziendali.
Il Cliente ha la possibilità di fruire non solo della completa gestione dei rapporti di lavoro dal momento della loro costituzione alla loro estinzione,(comprese le assistenze in sede ispettiva, contenzioso ecc,) ma anche della sola consulenza, attraverso interventi di volta in volta richiesti per la soluzione di particolari problemi o per l’adempimento a specifici obblighi imposti dalla legge o dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.
Lo Studio in particolar modo è estremamente competente nell’assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali davanti le commissioni di conciliazione ed in sede di arbitrato, promosse da lavoratori dipendenti, da autonomi e parasubordinati.
Le aree di intervento sono le seguenti:
CONSULENZA CONTRATTUALE:
Gestione delle diverse tipologie di Contratti Collettivi di Lavoro.
Interpretazione e applicazione delle norme anche tramite confronti con le Associazioni di Categoria.
CONSULENZA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE:
Inquadramento previdenziale delle Aziende.
Inquadramento INAIL (valutazione rischi).
Contenzioso e ricorsi INPS e INAIL.
Consulenza pensionistica.
CONSULENZA GIURIDICA:
Interpretazione ed applicazione delle norme di Legge in materia di lavoro.
Stesura contratti individuali di lavoro.
Legge Biagi: apprendistati, contratti d’inserimento, contratti a progetto, ecc.
Assistenza nell’applicazione delle normative disciplinari (contestazioni e provvedimenti).
Vertenze individuali di lavoro: assistenza del Cliente nelle trattative presso gli Uffici del Lavoro o in sede stragiudiziale.
CONSULENZA SINDACALE:
Trattative sindacali.
Procedure per cessioni rami d’azienda.
Procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria).
Procedure di mobilità.
Il centro di servizi interno, STUDIO CASSANO S.r.l., si occuperà delle seguenti adempienze:
Elaborazione dei cedolini svolta interamente all’interno da personale specializzato;
Prospetti contabili: prima nota, ratei e TFR
Adempimenti annuali: CUD, 770, autoliquidazione INAIL;
Data reporting;
Elaborazione budget aziendali;
Gestione pratiche Collocamento: assunzioni, trasformazioni e cessazioni.
Denunce d’infortunio.
Esame circa la ragionevolezza di piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria (ex art. 67 3° comma lettera d) L.F.);
Esame circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dei piani inerenti i ricorsi per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 161 3° comma L.F.);
Esame circa l’attuabilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti in particolare circa la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei agli accordi (ex art. 182 bis L.F.);
Gestione delle soluzioni negoziate della crisi di impresa;
Gestione della procedura fallimentare con svolgimento di attività di accertamento del passivo fallimentare con la valutazione di tutte le domande di ammissione alla procedura presentate dai creditori concorsuali, liquidazione del patrimonio fallimentare e riparto del ricavato tra creditori.
Revisione legale di bilanci di esercizio e bilanci consolidati ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
Revisione volontaria di bilanci, di situazioni contabili infra annuali e semestrali per finalità informative interne ed esterne; Assistenza ai Collegi Sindacali che assumono l’incarico di revisione legale;
Verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità;
Pareri di congruità nei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di nuove azioni con esclusione di diritto d’opzione;
Processo strutturato di audit basato sull’interazione costante e tempestiva con la direzione aziendale, allo scopo di identificare i principali gap nel sistema di controllo interno e di formulare raccomandazioni utili per la definizione di piani di azione per l’evoluzione dell’architettura di controllo;
Verifiche di conformità delle procedure e dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge, regolamenti o su richiesta di autorità di controllo.
Assistenza nella soluzione di problematiche di natura contabile;
Consulenza in materia di principi contabili IAS-IFRS;
Progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e manuali contabili;
Assistenza e redazione della reportistica interna;
Identificazione di azioni per il miglioramento del capitale circolante;
Check-up della situazione finanziaria;
Analisi della struttura dei costi aziendali;
Esame della marginalità dei singoli prodotti/unità di business;
Studio e valutazione del sistema di controllo interno;
Assistenza nell’implementazione del controllo di gestione.
Per l’elaborazione dei dati contabili lo Studio si avvale della propria struttura, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l.
Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
Affitti calmierati e studenti Il piano casa diventa legge
Il Piano casa è legge. L’obiettivo è rendere disponibili 100 mila alloggi a prezzi accessibili nell’arco di 10 anni, attraverso tre strumenti. Primo, il recupero di 60 mila appartamenti delle case popolari che al momento non possono essere affittati perché necessitano di lavori di ristrutturazione. Secondo, la realizzazione di alloggi per la c.d. ‘fascia grigia’ da offrire anche con formule come il ‘rent to buy’. Terzo, incentivi e semplificazioni per gli operatori privati che accettino di destinare almeno il 70% degli alloggi realizzati all’edilizia convenzionata, con prezzi o canoni ridotti di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato. Il Governo stima investimenti complessivi per 10 miliardi di euro in 10 anni. Soddisfazione ha espresso il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Per il Pd si tratta di un ‘Piano beffa’. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Il Piano casa è legge: mix di incentivi pubblici e privati per affrontare l’emergenza abitativa’ – pag. 2 e Italia Oggi: ‘Piano Casa, edilizia per i fragili’ – pag. 26)
L’uso di software a noleggio non pregiudica i beni connessi
Nel settore della logistica è diffusa un’errata interpretazione secondo la quale l’utilizzo di un software in modalità Saas per interconnettere un bene strumentale comporta la perdita dell’agevolazione prevista dalla Nuova Transizione 5.0. In realtà, la normativa distingue chiaramente tra l’esclusione dall’incentivo del costo del software Saas e la verifica dei requisiti tecnici del bene. L’interconnessione è soddisfatta se il bene scambia dati in modo automatico con i sistemi aziendali, indipendentemente dalla modalità di erogazione del software. Di conseguenza, un bene interconnesso tramite Saas può restare agevolabile, purché siano dimostrati tutti i requisiti tecnici richiesti. Il canone Saas, invece, non concorre alla determinazione della spesa agevolabile.
F24 da modificare a mano entro fine anno
Esodati Transizione 5.0. Chiusa la dichiarazione dei redditi, gli esodati da Transizione 5.0 sono chiamati a compilare il modello F24 a mano, modificando il codice tributo 7072, che viene generato automaticamente con la compilazione della sezione del codice credito T6 del quadro RU, con il corretto codice tributo 7079. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che non hanno potuto usufruire di Transizione 5.0 per mancanza di fondi. Il credito Transizione 5.0 riconosciuto agli esodati è utilizzabile in F24 solo entro il 31 dicembre 2026.
Prestazioni Forma.Temp sempre imponibili Iva
Sono imponibili ai fini Iva i servizi di formazione professionale finanziati da Forma.Temp. Non è applicabile l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n.20) Dpr 633/1972. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18301 chiarendo che la disposizione introdotta dalla legge 207/2024, in vigore dal 1°gennaio 2025, non rappresenta una novità, ma una conferma di un principio già desumibile dalla normativa nazionale e unionale. Superata, così, la tesi delle Entrate che avevano sostenuto l’esenzione ritenendo sufficiente l’accreditamento presso Forma-Temp. Secondo i giudici di piazza Cavour, tale accreditamento non equivale al riconoscimento da parte di una PA richiesto dalla disciplina di esenzione. L’esenzione Iva, infatti, si applica solo ai rapporti tra il soggetto che eroga la formazione e i lavoratori destinatari del servizio e non ai rapporti tra gli operatori economici coinvolti nel finanziamento dell’attività formativa.
Nella permuta Iva ora prevale il valore soggettivo versato
La legge n. 88/2026 che ha convertito il decreto legge n. 38/2026, ha corretto la disciplina introdotta dalla manovra 2026, riallineando la determinazione della base imponibile Iva nelle permute ai principi della normativa unionale. In particolare, viene confermato che la base imponibile deve corrispondere al corrispettivo effettivamente pattuito tra le parti, mentre il criterio del costo assume un ruolo solo residuale, quando tale corrispettivo non sia determinabile. La modifica supera le criticità della disciplina precedente, che rischiava di contrastare con la giurisprudenza della Corte di giustizia e di creare difficoltà applicative e distorsioni operative. Resta fermo che il costo rappresenta il limite minimo della base imponibile, un aspetto che potrebbe creare problemi nei casi in cui il corrispettivo concordato sia inferiore ai costi sostenuti.
Crediti 4.0, comunicazione finale al Gse entro fine luglio
Sull’iperammortamento 2026 arriva il via libera del Gse in merito al buon esito del caricamento dati. Si tratta di una impostazione differente rispetto al meccanismo del Piano Transizione 5.0, dove le comunicazioni del Gse riportavano l’importo del credito prenotato e la quota di risorse a favore del beneficiario, fornendo una sostanziale certezza sulla disponibilità dei fondi. Anche per il Tax credit 4.0 luglio rappresenta uno snodo cruciale per le imprese. Il 30 giugno si è chiusa la possibilità di completare gli investimenti agevolati. Ora, entro fine mese, le imprese sono chiamate ad inviare al Gse la comunicazione di avvenuto completamento dell’investimento. Per l’interconnessione, invece, non c’è scadenza esplicita a fine mese. Al 15 luglio le istanze per il Fondo Green Tour. Per accedere al bando le imprese devono presentare un piano minimo di spesa di 1 milione.
Tassa sui mini-pacchi, è addio
La Commissione europea ha chiarito che tutti i balzelli nazionali dovranno fermarsi, compresa, dunque, la tassa sui mini-pacchi extra Ue italiana. Questo avverrà una volta che la tassa di gestione dell’Unione inizierà ad applicarsi, ovvero entro il mese di novembre. In questo modo si eviteranno distorsioni nel mercato unico o il dirottamento delle importazioni verso altri Paesi membri con tariffa più agevole. La tassa di gestione che ha lo scopo di coprire i costi di sdoganamento e che, a differenza del dazio di 3 euro, applicato su ogni categoria merceologica, si applicherà alla spedizione a prescindere dal numero di pezzi in essa contenuti, dovrebbe essere pari a 2 euro per pacco a partire dal 1°novembre 2026.
Pex slegata da forme societarie
L’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) ha emanato la norma di comportamento n. 238/2026 per fare chiarezza in merito alla disciplina sui conferimenti di azienda in società a responsabilità limitata già partecipate dal soggetto conferente. Il regime di neutralità fiscale e la possibilità di fruire della partecipation exemption (Pex) si rendono applicabili integralmente anche se l’azienda è conferita in una società a responsabilità limitata preesistente e già partecipata. Il requisito dell’anzianità di possesso e classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie devono essere valutati tenendo conto della storia dei beni aziendali conferiti, garantendo una totale e piena continuità fiscale. Il passaggio dalla neutralità fiscale alla cessione della partecipazione per fruire dell’esenzione non costituisce una pratica elusiva, ai sensi della norma anti-abuso, di cui all’art. 10-bis della legge 212/2000.
Superbonus a quota 190 mld
Ha superato i 190 miliardi di euro il conto di Superbonus e bonus facciate. Ad aggiornare la stima in commissione Finanze della Camera è stata la sottosegretaria all’Economia, Lucia Albano. L’aggiornamento arriva dopo il recente sequestro, disposto dalla Guardia di Finanza di Siracusa, di crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro riconducibili a presunte frodi sul Superbonus. Il ministero dell’Economia ha confermato in commissione che i fenomeni fraudolenti sono oggetto di costante monitoraggio. Sul punto la sottosegretaria ha ricordato il rafforzamento dei controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione, l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate del potere di sospendere le operazioni sospette e il successivo blocco delle comunicazioni qualora i profili di rischio risultino confermati. La risposta ripercorre anche le modifiche introdotte sulla circolazione dei crediti fiscali.
L’autotutela è inefficace
Inefficace l’autotutela dei contribuenti in caso di accertamento: solo il 2,85% di quelle presentate ha portato all’annullamento dell’atto nel 2025 e solo l’1,17% ha determinato una rettifica della maggiore imposta accertata dall’ufficio. Di contro, cresce il numero di controlli eseguiti dall’Amministrazione finanziaria con esito negativo o con annullamento in autotutela, passati dal 9,5% del 2024 al 16,9% del 2025. Ad altissima efficacia, invece, i controlli formali dell’Agenzia delle Entrate, con in media solo il 6,2% degli atti annullati in autotutela. Sono i dati che emergono dal Rapporto di verifica dei risultati della gestione 2025 dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sugli effetti prodotti dalla presentazione di istanze di autotutela da parte dei contribuenti e quanto rilevato anche dalla Corte dei conti nel Rendiconto generale dello Stato 2025.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Chiarimenti sul regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese - Legge di Bilancio 2026
Con la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi, delle svalutazioni derivanti dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese sui crediti, per i crediti del primo e del secondo stato di rischio di credito.
In particolare è stato chiesto se le svalutazioni, in relazione alle quali opera, ai fini della loro deducibilità, il differimento temporale, debbano essere assunte al lordo oppure al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio in cui sono rilevate le predette svalutazioni conformemente all’applicazione del principio Ifrs 9.
L’Ifrs 9 ha introdotto significative modifiche al sistema di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, con l’adozione di un nuovo modello di impairment dei crediti basato sulle perdite attese, che impone di tener conto delle probabilità di insolvenza anche prima della reale manifestazione dell’evento. Questo metodo ha sostituito il precedente approccio basato sulle perdite sostenute. Le perdite attese vengono dunque imputate a conto economico in contropartita del fondo a copertura perdite, con una valutazione aggiornata a ogni data di bilancio.
Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 10 gennaio 2018, ha emanato le disposizioni di coordinamento delle norme che disciplinano la determinazione delle basi imponibili Ires e Irap con le modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari previste dall’Ifrs 9.
In particolare, l’art. 7 del decreto stabilisce, ai fini Ires, che alle riduzioni di valore dei crediti rilevate in bilancio in contropartita del fondo a copertura perdite si applicano, tra le altre, le disposizioni degli articoli 94, 101, 106 e 110 del Tuir.
Analoga previsione di rilevanza fiscale è stabilita, ai fini Irap, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto Irap.
Per gli intermediari finanziari l’articolo 106, comma 3, del Tuir prevede la deducibilità integrale nell’esercizio delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Ma la stessa disposizione precisa anche un criterio decisivo: le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione onerosa devono essere assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
L’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 dispone, inoltre, che concorrono alla determinazione della base imponibile Irap degli intermediari finanziari le ‘rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti a bilancio a tale titolo’.
In deroga al regime di deducibilità integrale, tuttavia, la legge di Bilancio 2026 dispone un differimento per le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello Ifrs 9 relative ai crediti in stage 1 e 2: tali importi diventano deducibili in cinque esercizi, dall’anno di rilevazione ai quattro successivi.
Il comma 57 dell’art. 1, disciplina, altresì, il trattamento delle imposte anticipate collegate a questa disposizione, ovvero che i ‘commi 55, 56-bis, 56 bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016 n. 119’.
Infine, il comma 58 dell’articolo 1 detta una regola specifica per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57.
Tenuto conto delle modifiche normative intervenute, pertanto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi le svalutazioni dei crediti verso la clientela, derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese di cui all’Ifrs 9, per i crediti appartenenti ai stage 1 e 2, sono deducibili, ai fini Ires e Irap, in quote costanti (‘quinti’) nell’esercizio di rilevazione in bilancio e nei quattro successivi.
Le predette svalutazioni devono essere assunte ‘al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio’.
Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento in quote
Al fine di fornire indicazioni volte ad agevolare un’uniformità di trattamento sul territorio nazionale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 19 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito all’istituto della cancellazione semplificata di ipoteca e della relativa disciplina.
Nelle prassi operative di vari Uffici dei registri immobiliari sono state riscontrate difformità che attengono i casi in cui la cancellazione semplificata riguarda l’estinzione di un’obbligazione creditizia relativa a un contratto di mutuo oggetto di frazionamento, senza che sia intervenuto accollo da parte dell’acquirente della quota immobiliare gravata da garanzia.
Ai sensi dell’articolo 2847 c.c. l’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per 20 anni dalla sua data; tale effetto cessa qualora l’iscrizione non sia rinnovata prima della scadenza del relativo termine. Inoltre, l’ipoteca si estingue per mancata rinnovazione entro il citato termine ventennale, per estinzione dell’obbligazione oppure mediante cancellazione dell’iscrizione.
Il decreto legge n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, ha introdotto nell’ordinamento una significativa semplificazione del procedimenti di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria.
Tale norma ha disposto che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da mutui e finanziamenti si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita. In tal caso, il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmette al conservatore dei registri immobiliari la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data; decorso tale termine, il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca.
Con questo intervento il legislatore ha previsto una ipotesi alternativa a quella ordinaria ventennale, di perenzione legale dell’iscrizione ipotecaria che si realizza per effetto dell’estinzione dell’obbligazione. Quest’ultima, infatti, determina non solo l’estinzione dell’ipoteca sotto il profilo sostanziale, ma anche la cessazione della sua efficacia come iscrizione nei registri immobiliari.
Questo procedimento non richiede la redazione di una nota né la presentazione di un titolo formale e si conclude mediante annotazione della comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione; inoltre, la cancellazione semplificata non è assoggettata al pagamento di tributi.
La cancellazione semplificata su mutui oggetto di frazionamento
La legge finanziaria del 2008 ha disposto l’estensione del procedimento semplificato alle cancellazioni di ipoteca relative a mutui ‘accollati a seguito di frazionamento’.
Il frazionamento di mutuo consente la suddivisione del finanziamento e della correlata garanzia ipotecaria in una pluralità di quote autonome, ciascuna riferita a una specifica porzione immobiliare catastalmente identificata. La fattispecie si colloca nell’ambito dei mutui concessi nel settore edile, dove al fine di una più agevole commercializzazione delle unità immobiliari, si procede al frazionamento del finanziamento e della relativa garanzia gravante sul complesso immobiliare. Questo comporta che ciascuna unità immobiliare risulta gravata da una quota autonoma del debito e dalla corrispondente frazione della garanzia ipotecaria.
La suddivisione del finanziamento in quote e, di conseguenza, il frazionamento dell’ipoteca a garanzia, comporta la configurazione di una pluralità di posizioni giuridiche distinte, con conseguente autonomia delle singole quote di garanzia. Quando questo si verifica, si estingue anche la relativa quota di ipoteca.
Secondo alcuni Uffici, l’articolo 40-bis, comma 1, del TUB individua come unico presupposto della cancellazione semplificata l’estinzione dell’obbligazione garantita. La norma non richiede che vi sia un accollo né che il debitore che estingue il mutuo sia diverso dal debitore originario. Di conseguenza, quando una quota di mutuo frazionato viene integralmente pagata, il requisito richiesto dalla legge è soddisfatto.
Il riferimento normativo ai mutui ‘stipulati o accollati a seguito di frazionamento’ circoscriverebbe l’ambito applicativo della cancellazione semplificata alle sole ipotesi in cui, nel caso di frazionamento, si configuri anche una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio per effetto dell’accollo.
Per risolvere la questione interpretativa occorre verificare se il legislatore abbia inteso subordinare l’applicabilità della procedura, nei casi di frazionamento del mutuo originario, alla presenza dell’accollo ovvero se tale riferimento debba essere diversamente interpretato.
In altre parole, occorre stabilire se nel campo di applicazione della cancellazione semplificata possano rientrare anche i mutui frazionati ma non accollati, considerato che nella prassi, il frazionamento può non essere accompagnato da accollo.
La questione può essere risolta mediante una lettura coordinata e teleologica della disciplina in esame, che tenga conto del profilo strutturale del frazionamento, della portata dell’art. 40-bis TUB e della funzione dell’istituto della cancellazione semplificata.
La suddivisione del mutuo di cui all’articolo 39 TUB e il correlato frazionamento dell’ipoteca comportano la trasformazione del rapporto originario in una pluralità di distinti rapporti. Ciascuna quota di finanziamento, infatti, viene correlata ad una specifica porzione immobiliare ed assume una propria autonoma configurazione, cui corrisponde una distinta frazione di garanzia ipotecaria, il cui grado ipotecario coincide con quello dell’ipoteca originaria.
Inoltre, l’articolo 40-bis TUB individua come unico presupposto della cancellazione semplificata l’estinzione dell’obbligazione garantita. La norma non richiede che vi sia un accollo né che il debitore che estingue il mutuo sia diverso dal debitore originario. Di conseguenza, quando una quota di mutuo frazionato viene integralmente pagata, il requisito richiesto dalla legge è pienamente soddisfatto.
Il riferimento legislativo ai mutui ‘accollati a seguito di frazionamento’ va letto in senso estensivo e non restrittivo. Il legislatore non ha voluto limitare la procedura ai casi di accollo, ma chiarire che la cancellazione semplificata è possibile anche quando il soggetto che estingue il debito non coincide con il debitore originario perché è intervenuto un accollo. In sostanza, il riferimento all’accollo non rappresenta una condizione ma ha la funzione di estendere l’ambito applicativo dell’istituto, includendo anche ipotesi in cui sia cambiato il debitore.
L’accollo comporta, infatti, esclusivamente la modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio e ‘non incide sul presupposto oggettivo dell’estinzione del debito: ne consegue che l’inclusione espressa di tale fattispecie non può essere intesa quale indice di esclusione delle ipotesi diverse, ma deve essere letta, in una ratio estensiva perseguita dal legislatore, quale conferma dell’operatività della procedura sui mutui frazionati anche in presenza di modificazioni soggettive del rapporto’.
Una diversa interpretazione contrasterebbe con la finalità dell’istituto che è quella di semplificare le formalità ipotecarie e di favorire la circolazione dei beni immobili.
Sotto altro profilo la risoluzione precisa che la cancellazione di quota di ipoteca frazionata è ben diversa dalla fattispecie della c.d. restrizione di beni. Nella restrizione il debito resta unico e viene semplicemente liberata dall’ipoteca una parte degli immobili originariamente vincolati; di conseguenza, non si verifica l’estinzione dell’obbligazione, presupposto necessario per la cancellazione semplificata dell’ipoteca.
In conclusione, la cancellazione semplificata si applica anche quando una quota di mutuo frazionato viene estinta senza che vi sia stato un accollo. L’elemento determinante è l’avvenuta estinzione del debito garantito, mentre la presenza o meno di una modifica soggettiva del debitore non assume rilievo ai fini dell’applicazione della procedura.
Con specifico riguardo al contenuto delle comunicazioni relative all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con il Provvedimento del 29 gennaio 2008 precisando che le comunicazioni di estinzione relative a quote di mutuo frazionate devono indicare con chiarezza sia la quota di finanziamento estinta sia gli immobili interessati, con i relativi dati identificativi e catastali. Le stesse regole valgono non solo per i mutui frazionati e accollati, ma anche per quelli frazionati e non accollati, utilizzando l’apposito codice previsto per la cancellazione della quota di ipoteca frazionata.
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