Esperienza al vostro servizio
Maurizio Cassano
Milanese, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, dal 1986 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e dal 1995 all’Albo dei Revisori dei Conti.
Amministratore Unico dalla sua costituzione, il Dott. Maurizio Cassano attualmente è fondatore ed Amministratore Unico di C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l., fondatore ed Amministratore Unico di STUDIO CASSANO s.r.l..
Già Vicepresidente nazionale e Presidente per Milano e provincia di CONFLAVORO PMI, Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, fonda e dirige come Presidente nazionale CONFITALIAPMI, Associazione che rappresenta la cultura, la creatività e l'impegno imprenditoriale della Piccola e Media Impresa, che in essa trova informazione, rappresentanza degli interessi generali, rapporto con le controparti negoziali e con le Istituzioni.
Curatore fallimentare e liquidatore giudiziale, nonché Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano, vanta un’esperienza trentennale nel campo della consulenza fiscale, tributaria, societaria ed amministrativa.
Pubblicista per le maggiori testate economico-fiscali italiane, esperto in tema di legge sulla Privacy, relatore ai corsi istituiti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano in riferimento alla normativa sulla tutela dei dati personali, ha pubblicato per le edizioni Il Sole 24 Ore “La privacy negli studi professionali e nelle imprese di servizi”.
Relatore ai principali congressi europei in tema di tecnologie dell’ e-commerce ed informatica applicata all’area contabile/ fiscale, presiede un gruppo di ricerca europea su sistema informatico di quarta generazione per la creazione di un ERP gestionale finalizzato alla gestione della contabilità in multilingua e multifiscalità territoriale (progetto Logres, brevetto e marchi registrati).
Docente ai Master in Organizzazione e Tecnologie dell’E-Commerce, organizza e conduce seminari di aggiornamento in ambito contabile /fiscale per aziende medio – grandi.
Già membro del Collegio dei Sindaci dell’A.L.E.R. di Bergamo, membro del Collegio dei Sindaci di un primario Consorzio di Credito, ha una consolidata esperienza di Revisore dei Conti nei principali Comuni dell’hinterland milanese.
Nell’ambito degli enti culturali no-profit, già membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Boschi – Di Stefano di Milano, è Segretario Generale della Fondazione Carlo Colla & Figli, ente culturale milanese riconosciuto a livello internazionale.
La sua peculiarità è quella di affiancare l’imprenditore con un supporto gestionale fortemente strategico e proattivo, non soltanto nella risoluzione delle problematiche legate alla gestione ordinaria dell’azienda ma anche e soprattutto in operazioni straordinarie, come acquisizioni all’estero, accordi societari e commerciali particolarmente articolati e complessi, occupandosi altresì di finanza straordinaria.
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
chi siamo
Studio Cassano
Lo STUDIO CASSANO nasce agli inizi degli anni '80 dall'attività professionale del Dott. Maurizio Cassano, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed all’Albo dei Revisori dei Conti.
Lo STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO si è sempre contraddistinto per l’ integrità morale, la correttezza e l’indipendenza professionale.
In circa 35 anni di attività si è affermato, a livello nazionale ed internazionale, come una delle realtà professionali più significative ed ha progressivamente allargato il raggio di azione, le competenze e la gamma di servizi offerti.
Notevoli sono gli sforzi di aggiornamento e formazione professionale della struttura, il cui riflesso nei confronti della clientela è volto a mantenere il tradizionale rapporto personale di fiducia cliente – professionista, nell'ambito della consulenza amministrativa, fiscale, legale e societaria, dalla nascita e costituzione dell’impresa, durante la sua evoluzione e nel processo di internazionalizzazione.
Caratteristiche chiave dello STUDIO CASSANO sono il tempestivo flusso di notizie verso il cliente, la conoscenza approfondita delle problematiche, un lavoro interdisciplinare interno ben coordinato, l’uso degli strumenti tecnologici più sofisticati ed all’avanguardia.
Si avvale di propri modernissimi centri elaborazione dati, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI S.r.l. e STUDIO CASSANO S.r.l.
E' composto da circa venti persone fra dipendenti, collaboratori e personale di supporto, principalmente laureati in economia e commercio o diplomati in materie tecnico-commerciali.
Lo STUDIO CASSANO opera in consolidata partnership con alcuni primari studi di consulenza notarile e legale e con consulenti del lavoro interni, per integrare e completare la gamma di servizi a disposizione del cliente, proponendosi comunque e sempre quale interlocutore unico ed affidabile punto di riferimento per la risoluzione di gran parte delle problematiche della piccola – media impresa e della grande azienda multinazionale.
Aree di Intervento
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
Il Partner ideale per:
- Piccola - media impresa
- Grande azienda multinazionale
Siamo specializzati in
Assistenza per costituire imprese e/o società e per espletare tutte le conseguenti formalità amministrative e burocratiche presso i vari enti per la predisposizione di:
– atti costitutivi;
– statuti;
– contratti;
– consulenza in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni societarie;
– cessione ed affitto d’azienda;
– scioglimento e liquidazione dell’attività aziendale;
– gestione della crisi dell’impresa e nell’ipotesi di mancata ripresa della stessa;
– assistenza in fase di procedure concorsuali, quali il fallimento;
– valutazioni del patrimonio aziendale e relazioni di stima;
– assistenza per arbitrati, conciliazioni, vertenze giudiziali e stragiudiziali.
Lo Studio fornisce valida assistenza in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche:
– dichiarazioni fiscali;
– assistenza nelle verifiche fiscali.
Viene fornita assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi dell’Amministrazione Finanziaria.
Lo Studio Cassano, con sede operativa situata a pochi metri dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia, offre il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia per i clienti (persone fisiche ed aziende) che per conto di altri professionisti, gestendo tutti gli aspetti riguardanti il pre-contenzioso e il contenzioso tributario.
Lo Studio del Dott. Maurizio Cassano ha comprovata esperienza con risultati certi e competenze specifiche nei ricorsi tributari avverso:
– Avviso di accertamento IVA e/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;
– Accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 D.P.R. 600 del 1973);
– Accertamento da Studi di Settore;.
– Cartella di pagamento per controllo automatico e/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600 del 1973);.
– Avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell’imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria;.
– Accertamento per tributi locali (ICI, Tarsu; Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tosap, etc..);.
– Provvedimento di diniego degli Uffici Amministrativi/Agenzia delle Entrate (rimborsi, condono, etc..)
– Silenzio Rifiuto contro rimborso “imposte non dovute”;
– Silenzio Rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione (articolo 38 D.P.R. 602 del 1973).
Svolge pianificazioni fiscali a breve termine personalizzate per i propri clienti sulla base della normativa in vigore. Inoltre, offre un servizio d’aggiornamento continuo in materia di novità fiscali e personalizzazione della strategia fiscale in relazione alle singole esigenze, consulenza in sede di dichiarazione dei redditi, assistenza in sede di contenzioso tributario (istanze di sgravio, accertamenti con adesione, ricorsi) dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie.
Lo Studio interviene in:
– piani di risanamento aziendale;
– piani di consolidamento e di ristrutturazione del debito;
– concordati giudiziali e stragiudiziali;
– procedure di fallimento;
– piani industriali di rilancio dell’azienda;
– studio ed analisi di start-up.
Vengono effettuati:
– l’ analisi della convenienza riguardante la scelta della figura giuridica dell’ente non profit (ONLUS, fondazione, associazione riconosciuta o non);
– lo studio dello statuto;
– la redazione dei rendiconti sia ai fini istituzionali che fiscali;
– l’analisi, l’ impostazione e la redazione del bilancio sociale, anche con riferimento ad enti profit.
Lo Studio supporta l’impresa per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196):
– predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e relativi allegati tecnici;
– predisposizione dell’Organigramma Responsabilità, Ruoli ed Incarichi;
– elaborazione delle Lettere di incarico e lettere di nomina ai soggetti che effettuano il trattamento;
– analisi delle Banche Dati utilizzate con individuazione della tipologia di dato personale trattato (se comune o sensibile);
– analisi dell’infrastruttura informatica utilizzata e conformazione della stessa alla normativa vigente;
– analisi delle credenziali di accesso, modalità di composizione e periodicità di cambiamento;
– mantenimento degli standard di sicurezza.
In particolare STUDIO CASSANO S.r.l. è stato scelto da ITHRAA, Ente Pubblico per lo sviluppo dell’OMAN quale Ufficio di Rappresentanza sul territorio italiano.
STUDIO CASSANO assiste le aziende nella promozione dei propri servizi e prodotti in Oman ed all’estero, ricercando partner controparti estere, verificando le possibili fonti di finanziamento esistenti sia statali, regionali e comunitarie. Garantisce un supporto in tutte le operazioni che si rendono necessarie per stabilire una solida presenza nei mercati internazionali, individuando e segnalando reali opportunità commerciali e fornendo poi il supporto necessario per tradurle in un risultato economico positivo, attraverso le seguenti operazioni:
- Assistenza all’impresa con strumenti efficaci di strategia, marketing e comunicazione, al fine di guidarne l’ingresso in un nuovo mercato estero con la metodologia più consona alla tipologia dell’azienda stessa e agli obiettivi prefissati;
- Identificazione dei potenziali interlocutori che lavorano nell’area di interesse e ricerca di potenziali partners locali già presenti nel mercato target con cui instaurare un’alleanza strategica finalizzata alla creazione di un modello di business che potrà migliorare le performance di entrambe le imprese;
- Assistenza legale e tributaria per garantire un competitivo ed efficace inquadramento fiscale nel mercato straniero per poter usufruire al meglio delle agevolazioni che alcuni governi locali mettono a disposizione di chi guarda a nuovi mercati per espandere il proprio business;
- Consulenza al fine dell’individuazione del percorso di internazionalizzazione più funzionale alle esigenze dell’impresa; assistenza nella predisposizione di un piano di penetrazione nel mercato target estero attraverso una rete mirata di agenti; selezione e individuazione di un distributore realmente funzionale alla tipologia del prodotto.
Con l’introduzione dell’accordo Basilea 2, lo Studio affianca il Cliente nella gestione dell’area finanziaria, in particolare nella gestione della concessione del credito ai clienti, e promuove presso il sistema bancario e creditizio la ricerca delle soluzioni finanziarie più vicine alle esigenze aziendali.
Viene effettuata l’analisi delle richieste di credito, delle scelte sui tempi e modalità di concessione di credito ai Clienti, partecipando attivamente alla pianificazione della tesoreria per affrontare eventuali tensioni di liquidità.
Ricerca le possibili fonti di finanziamento ordinarie e/o speciali e individua le garanzie da concedere; redige piani aziendali per la pianificazione strategica e introduce sistemi di autovalutazione degli aspetti economici e reddituali con analisi per indici e flussi.
Lo Studio valuta la situazione economico-finanziaria dell’impresa, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione del fatturato, individua quali garanzie reali e personali possano essere presentate a fronte di una richiesta di affidamento e, infine, stila una reportistica con tutte le informazioni qualitative e andamentali, senza dimenticare l’esposizione complessiva dell’impresa e le sue esigenze di credito.
Assiste l’Azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:
– investimenti materiali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;
– investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;
– ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;
– fido di cassa;
– anticipo fatture e portafoglio;
– anticipo import ed export;
– interventi di aumento di capitale sociale.
La Fiscal Due Diligence, soprattutto nelle operazioni straordinarie, è uno strumento fondamentale.
Attraverso un’analisi approfondita, vengono focalizzati gli aspetti critici di un’impresa e della sua attività, valutati nell’ottica del potenziale investitore, il quale ha come obiettivo quello di massimizzare il profitto, di contenere l’assunzione di rischi e di limitare al massimo l’esborso finanziario.
Lo Studio è in grado di effettuare verifiche sulla posizione fiscale di una determinata società o gruppo, relativamente a:
· la corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale ordinaria e straordinaria vigente;
· l’individuazione delle aree a rischio;
· la rilevazione di potenziali responsabilità;
· gli scenari fiscali in caso di acquisizione o vendita di società;
· i benefici fiscali futuri;
· l’adeguamento ai nuovi regolamenti e gestione di precedenti irregolarità, sfruttando le opportunità concesse dalla legge.
Predispone quindi un documento cui sono evidenziati i risultati dell’analisi ed in particolare le aree di criticità che l’investitore deve tener in considerazione.
Lo Studio, grazie ai propri consulenti del lavoro interni, garantisce ai propri clienti un’attenta e competente gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali, fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro intrattenuti dalle aziende.
I settori in cui opera sono costituiti da ogni tipo di impresa, dalle piccole a quelle di grandi dimensioni, di ogni settore produttivo, avendo affinato una particolare esperienza di gestione di quasi tutti i contratti collettivi stipulati sia in sede nazionale che nelle realtà aziendali.
Il Cliente ha la possibilità di fruire non solo della completa gestione dei rapporti di lavoro dal momento della loro costituzione alla loro estinzione,(comprese le assistenze in sede ispettiva, contenzioso ecc,) ma anche della sola consulenza, attraverso interventi di volta in volta richiesti per la soluzione di particolari problemi o per l’adempimento a specifici obblighi imposti dalla legge o dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.
Lo Studio in particolar modo è estremamente competente nell’assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali davanti le commissioni di conciliazione ed in sede di arbitrato, promosse da lavoratori dipendenti, da autonomi e parasubordinati.
Le aree di intervento sono le seguenti:
CONSULENZA CONTRATTUALE:
Gestione delle diverse tipologie di Contratti Collettivi di Lavoro.
Interpretazione e applicazione delle norme anche tramite confronti con le Associazioni di Categoria.
CONSULENZA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE:
Inquadramento previdenziale delle Aziende.
Inquadramento INAIL (valutazione rischi).
Contenzioso e ricorsi INPS e INAIL.
Consulenza pensionistica.
CONSULENZA GIURIDICA:
Interpretazione ed applicazione delle norme di Legge in materia di lavoro.
Stesura contratti individuali di lavoro.
Legge Biagi: apprendistati, contratti d’inserimento, contratti a progetto, ecc.
Assistenza nell’applicazione delle normative disciplinari (contestazioni e provvedimenti).
Vertenze individuali di lavoro: assistenza del Cliente nelle trattative presso gli Uffici del Lavoro o in sede stragiudiziale.
CONSULENZA SINDACALE:
Trattative sindacali.
Procedure per cessioni rami d’azienda.
Procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria).
Procedure di mobilità.
Il centro di servizi interno, STUDIO CASSANO S.r.l., si occuperà delle seguenti adempienze:
Elaborazione dei cedolini svolta interamente all’interno da personale specializzato;
Prospetti contabili: prima nota, ratei e TFR
Adempimenti annuali: CUD, 770, autoliquidazione INAIL;
Data reporting;
Elaborazione budget aziendali;
Gestione pratiche Collocamento: assunzioni, trasformazioni e cessazioni.
Denunce d’infortunio.
Esame circa la ragionevolezza di piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria (ex art. 67 3° comma lettera d) L.F.);
Esame circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dei piani inerenti i ricorsi per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 161 3° comma L.F.);
Esame circa l’attuabilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti in particolare circa la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei agli accordi (ex art. 182 bis L.F.);
Gestione delle soluzioni negoziate della crisi di impresa;
Gestione della procedura fallimentare con svolgimento di attività di accertamento del passivo fallimentare con la valutazione di tutte le domande di ammissione alla procedura presentate dai creditori concorsuali, liquidazione del patrimonio fallimentare e riparto del ricavato tra creditori.
Revisione legale di bilanci di esercizio e bilanci consolidati ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
Revisione volontaria di bilanci, di situazioni contabili infra annuali e semestrali per finalità informative interne ed esterne; Assistenza ai Collegi Sindacali che assumono l’incarico di revisione legale;
Verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità;
Pareri di congruità nei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di nuove azioni con esclusione di diritto d’opzione;
Processo strutturato di audit basato sull’interazione costante e tempestiva con la direzione aziendale, allo scopo di identificare i principali gap nel sistema di controllo interno e di formulare raccomandazioni utili per la definizione di piani di azione per l’evoluzione dell’architettura di controllo;
Verifiche di conformità delle procedure e dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge, regolamenti o su richiesta di autorità di controllo.
Assistenza nella soluzione di problematiche di natura contabile;
Consulenza in materia di principi contabili IAS-IFRS;
Progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e manuali contabili;
Assistenza e redazione della reportistica interna;
Identificazione di azioni per il miglioramento del capitale circolante;
Check-up della situazione finanziaria;
Analisi della struttura dei costi aziendali;
Esame della marginalità dei singoli prodotti/unità di business;
Studio e valutazione del sistema di controllo interno;
Assistenza nell’implementazione del controllo di gestione.
Per l’elaborazione dei dati contabili lo Studio si avvale della propria struttura, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l.
Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
Manovra e famiglie, fondi ai redditi più bassi
Per potenziare gli aiuti alla natalità l’Esecutivo pensa di rafforzare l’Assegno unico. Un intervento limitato alle sole detrazioni fiscali taglierebbe fuori dai benefici i contribuenti ‘incapienti’ che non avendo nulla da pagare, non possono scontare niente. Per l’equilibrio a medio termine dei conti il sostegno alla natalità è fondamentale. Ne è convinto il ministro dell’Economia Giorgetti che potrebbe sollecitare anche un’iniziativa comunitaria. Se ne parlerà domani a Budapest in occasione della riunione informale dei ministri delle Finanze. Al Mef, intanto, si lavora sulle possibili opzioni in vista della manovra. Un rafforzamento dell’assegno unico potrebbe essere finanziato da una nuova stretta sulle detrazioni. L’idea è quella di imporre un ‘cap’, un tetto massimo alle spese che possono essere portate in dichiarazione dei redditi per ridurre le imposte. Il tetto potrebbe essere articolato in base al reddito e al numero dei figli. Il margine per intervenire è ampio. Le detrazioni fiscali valgono 80 miliardi di euro l’anno. Secondo l’Upb oggi il 50% dei contribuenti meno abbienti gode di circa il 15% delle detrazioni totali, mentre il 26% è appannaggio del 10% più ricco.
‘Tetti alle detrazioni e una flat tax allargata Ora privatizzazioni’
Il sottosegretario all’Economia Federico Freni, intervistato dal Corriere, anticipa subito che nella prossima manovra ci saranno meno tasse per chi fa figli. L’idea è quella di inserire un tetto alla detrazione che sia tarato in base al reddito e al numero di figli a carico. Per Freni le detrazioni, che in totale costano 80 miliardi di euro, sono troppe e si devono tagliare. Mai, tuttavia, su sanità, casa e lavoro. La Lega ha proposto l’estensione della flat tax, le coperture necessarie si troveranno tra maggiori entrate e razionalizzazione della spesa. Compatibilmente con le risorse a disposizione ci sarà, come chiede Forza Italia, un intervento sulle pensioni minime. Il taglio dei tassi deciso ieri dalla Bce rappresenta un primo passo ma è prematuro fare stime sull’impatto che avrà. L’approvazione del Piano strutturale di bilancio è stata rinviata in attesa della revisione quinquennale dei conti pubblici; con la Commissione Ue non ci sono problemi in quanto la scadenza non è perentoria. In ogni caso, come ha illustrato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Piano poggia su riforme ed investimenti imprescindibili per il Paese.
Tassa di soggiorno estesa a tutti i Comuni
Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo e la ministra del Turismo Daniela Santanché lavorano alla riforma della tassa di soggiorno. Oggi è applicabile solo dai capoluoghi di provincia, le unioni di comuni e i comuni delle località turistiche o delle città d’arte. Per intenderci da appena 1.000 comuni su 8.000 totali. La riforma prevede l’applicazione di questa tassa ‘su base volontaria’. La ministra vuole distribuire meglio questa imposta mentre per il viceministro servono regole uniformi su tutto il territorio nazionale. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Turismo: tassa aperta a tutti i Comuni, rincari progressivi’ – pag. 7)
Tassi, un altro taglio dello 0,25% La Bce: cautela sulle prossime mosse
Ieri la Bce ha deciso di tagliare i tassi d’interesse di un altro 0,25%, portando al 3,5% il costo del denaro. La decisione è arrivata all’unanimità ma, come al solito, la presidente Christine Lagarde è stata cauta. D’altronde i problemi non mancano: le difficoltà della Germania, la recessione industriale italiana e le limature nelle previsioni di crescita dell’economia. In ogni caso Lagarde ha lasciato la porta aperta a tutto. Anche a una potenziale accelerazione del ritmo al quale i tassi caleranno in futuro. Questo non significa che già ad ottobre il costo del denaro scenderà di nuovo o che a dicembre si ridurrà di mezzo punto in un colpo solo. Nessuna decisione del genere è stata presa in seno alla Bce. A Francoforte si discute. Da una parte ci sono i banchieri centrali più accomodanti che sottolineano tutti i fattori di debolezza dell’area, dall’altra i banchieri centrali del Nord preferiscono il ritmo più cauto dei tagli. I più monetaristi hanno votato per il sì al taglio dei tassi ma senza accelerare per la paura che l’inflazione torni a crescere. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘La Bce taglia i tassi al 3,50% Crescita rivista al ribasso’ – pag. 3 e Italia Oggi: ‘La Bce riduce i tassi di interesse’ – pag. 3)
Multinazionali obbligate alla pubblicità delle tasse pagate
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto legislativo n. 128/2024 che recepisce la direttiva 2021/2101 UE. In base alla nuova norma dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024, le imprese multinazionali, le loro succursali e i gruppi multinazionali di grandi dimensioni saranno tenuti a dare comunicazione pubblica Paese per Paese delle informazioni relative all’imposta sul reddito e correlate informazioni aziendali. La comunicazione delle imposte sul reddito deve essere depositata entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale la comunicazione è redatta, presso l’ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza e deve dare conto dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet della società. La comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale.
Bollo 2 per mille sui bitcoin presso operatore
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 181/2024, conferma che i bitcoin detenuti presso un fornitore di servizi relativi a criptovalute iscritti nella sezione speciale del registro istituito dall’Organismo agenti e mediatori creditizi (Oam) sono soggetti all’imposta di bollo del 2 per mille e di conseguenza non scontano l’imposta sul valore delle criptoattività. Nel caso esaminato il rendiconto assoggettato a bollo includeva anche importi in euro ‘temporaneamente’ presenti a fine anno in virtù di ordini di acquisto non ancora eseguiti ovvero di ordini di vendita appena eseguiti. Poiché tali importi non sono prodotti finanziari, l’Agenzia ha precisato che non sono soggetti a imposta di bollo. La mancata opzione da parte del contribuente per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato comporta che i redditi derivanti dalla detenzione di criptoattività devono essere inclusi nel quadro RT della dichiarazione dei redditi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Niente bollo dall’intermediario? Scatta imposta al 2 per mille’ – pag. 23)
Concordato precluso se il debito è definitivamente accertato
Possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che ‘con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta’ non hanno debiti tributari o debiti contributivi. Ne deriva, in sostanza, che il concordato è escluso se il contribuente ha debiti tributari o contributivi che si sono cristallizzati entro il periodo d’imposta 2023. È bene però ricordare che l’adesione al concordato viene comunque consentita se il contribuente, entro il 31 ottobre prossimo, provvede ad estinguere i debiti, con l’ulteriore possibilità che è ammesso all’istituto in presenza di un debito residuo inferiore a 5 mila euro. Da comprendere se questa soglia si riferisce sia ai debiti tributari che a quelli contributivi. Il riferimento ai debiti ‘di cui al primo periodo’ farebbe pensare che la soglia valga per singolo comparto, anche se potrebbe essere giustificata anche la soglia omnicomprensiva. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Per il concordato conti in ordine’ – pag. 26)
Dietrofront sull’estinzione del giudizio: dopo tutte le rate
La Cassazione fa dietrofront sulla rottamazione quater. Con l’ordinanza n. 24479 depositata lo scorso 12 settembre la Corte ha dichiarato che l’estinzione del giudizio, in presenza di definizione agevolata degli affidamenti, si può chiedere solo dopo l’integrale pagamento delle rate. Nell’ordinanza 24428, emessa lo scorso 30 aprile, invece, la Cassazione aveva sostenuto che l’estinzione del processo, in presenza di rottamazione quater, si ottiene anche solo documentando i pagamenti effettuati sino alla data della richiesta. In merito è bene ricordare che la legge di Bilancio 2023 ha previsto una disciplina specifica in caso di rottamazione di affidamenti per i quali pende un contenzioso. Prevede che, depositando la copia dell’istanza di sanatoria, il contribuente può ottenere la sospensione del giudizio. L’estinzione del processo, invece, è subordinata ‘all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati’.
Rottamazione, pagamenti della quinta rata entro il 23 settembre
Entro il 23 settembre i contribuenti in regola con i primi 4 pagamenti della rottamazione quater devono pagare la quinta rata che ordinariamente scadeva il 31 luglio ma poi è slittata al 15 settembre. Considerati i 5 giorni di tolleranza e il week-end si arriva a lunedì 23 settembre. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate della rottamazione quater comporta effetti pesanti: i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. La rottamazione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. A differenza delle precedenti edizioni della rottamazione, il contribuente che decade dalla rottamazione quater può dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie. La rottamazione quater si perfeziona solo dopo il pagamento integrale entro i termini. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Rottamazione-quater, versamenti entro il 15/9’ – pag. 27)
Composizione della crisi con falcidia anche per l’Iva
Anche l’Iva potrà essere oggetto di riduzione e di dilazione di pagamento nella composizione negoziata della crisi, al pari di tutti gli altri tributi. La conferma di questa interpretazione arriva dal testo definitivo della relazione illustrativa del decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Proprio il correttivo ha introdotto la possibilità – per le imprese che hanno accesso alla composizione negoziata – di concludere con le agenzie fiscali un accordo avente ad oggetto la riduzione e la dilazione di pagamento dei debiti relativi alle imposte e ai loro accessori, con l’esclusione, tuttavia, ‘dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea’. Questa previsione ha fatto erroneamente ritenere ad alcuni interpreti che questa imposta non fosse oggetto di tale accordo. Ma l’Iva non è una risorsa Ue e, se il legislatore avesse voluto escludere la possibilità di concordarne la falcidia nella composizione negoziata, lo avrebbe fatto ma ciò non è avvenuto.
Credito Iva al consolidato fiscale solo per quanto chiesto a rimborso
Con la risposta a interpello n. 180 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società partecipante a un consolidato fiscale non può trasferire alla consolidante tutti i crediti Iva esposti nel modello TR, essendo trasferibili solo quelli chiesti a rimborso e restando esclusi quelli chiesti in compensazione. La società istante, operando principalmente all’estero come esportatore abituale, si trova spesso a credito Iva e presenta il modello Iva TR per compensare tale credito. L’Agenzia, però, ha precisato che, nonostante la normativa consenta la cessione dei crediti Iva trimestrali, solo i crediti richiesti a rimborso possono essere trasferiti alla consolidante. Ne deriva che la società potrà trasferire al consolidato, per la compensazione con l’Ires, la sola parte eccedente al credito Iva che emerge dalla dichiarazione annuale.
Cessioni p.a., il tempo è denaro
Nella risposta a interpello n. 182 di ieri, in merito all’applicabilità della disposizione contenuta nella lettera b-bis) dell’art. 8 della legge sull’Iva, si chiarisce che può beneficiare del trattamento di non imponibilità Iva la cessione gratuita di beni nei confronti di una Pa che provvede, entro 180 giorni dalla consegna, a trasferirli fuori dalla Ue, tramite un incaricato individuato dalla Commissione europea, nell’ambito di un programma di aiuti umanitari. Non è di ostacolo la circostanza che l’esportazione dei beni non sia dimostrata da documentazione doganale ma sia attestata dalla stessa Pa cessionaria dopo aver ottenuto dai propri referenti della Ue la relativa prova. È inoltre irrilevante il fatto che non sia stato ancora adottato il decreto attuativo previsto dalla norma, che dovrebbe stabilire le modalità di tali cessioni, potendo farsi riferimento, nelle more, al decreto del min. finanze 10 marzo 1988 n. 379 che disciplinava l’applicazione della simile agevolazione fiscale in precedenza prevista dall’art. 14 della legge n. 46/1987.
Zes, verifiche sui presupposti
Le verifiche del Fisco sui crediti d’imposta investiranno anche i benefici vantati a seguito degli investimenti ZES a fronte di situazioni che presentano elementi di rischio circa l’inesistenza dei relativi presupposti. Queste indicazioni si evincono dalla direttiva sui controlli 2024, documento dell’Agenzia delle Entrate ed attuativo delle linee guida del Mef. Tali anticipazioni hanno preceduto il provvedimento delle Entrate del 9 settembre con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti nella ZES unica. Nella comunicazione andranno indicati, oltre all’ammontare del credito maturato, anche gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario relative agli acquisti agevolabili. L’entità del credito spettante sarà determinata dell’importo risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota dal direttore delle Entrate.
L’affitto può salvare da illeciti
L’Agenzia delle Entrate apre al rischio di una contestazione fiscale per abuso del diritto del bonus disciplinato dal Dl 34/2020. Aumentare il numero totale di unità immobiliari presenti in un edificio tramite un’operazione di frazionamento fa lievitare il risparmio fiscale conseguibile dal proprietario con il Superbonus. Il confine tra liceità e illiceità di simili strategie si basa quasi integralmente sulla presenza di ‘valide ragioni extrafiscali’ dietro il frazionamento, cosicché, ad esempio, mettere in affitto le nuove unità ricavate può salvare dal recupero fiscale. Ma sul tema il Fisco esprime opinioni in ordine sparso. Il frazionamento è una strada consentita purché avvenga prima dell’inizio degli interventi edilizi agevolabili con il Superbonus.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 92 e 104 delle disp.att. c.p.p. - Adempimenti fiscali dell’amministrazione giudiziale
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 45/E del 2 settembre 2024 al sequestro preventivo ed in particolare agli obblighi dichiarativi e di versamento che investono l’amministratore giudiziale. Il documento di prassi conferma i chiarimenti già forniti in precedenti documenti e risposte ad istanze di contribuenti. In particolare si fa riferimento alla risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020 e alle risposte nn. 276 e n. 496, pubblicate rispettivamente il 21 aprile ed il 21 luglio 2021.
Il sequestro preventivo è disciplinato dagli articoli 321 del Codice di procedura penale e 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del C.p.p. per il quale trovano applicazione, come detto, le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ovvero il Codice delle leggi antimafia.
L’art. 104-bis, disp.att. c.p.p. disponeva che l’autorità giudiziaria è tenuta a nominare un amministratore giudiziario nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto società di cui si deve assicurare l’amministrazione. Il legislatore è più volte intervenuto in materia. Le ultime modifiche sono dovute al decreto legislativo n. 150 del 2022. La nuova formulazione non prevede più un rinvio generale alle disposizioni del libro I, titolo III, del Codice delle leggi antimafia, ma alle sole misure che disciplinano la nomina e la revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni.
Il comma 1-bis dell’art. 104-bis revisionato prevede che ‘Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo’.
La mutata formulazione del comma 1-bis ha fatto nascere l’esigenza di interrogarsi sull’applicabilità o meno delle misure concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento previste dal Codice antimafia a tutte le forme di sequestro penale.
La risoluzione dispone che i predetti obblighi dichiarativi e di versamento, disciplinati dall’articolo 51 del richiamato libro I, titolo III, devono ritenersi ancora applicabili, malgrado l’evoluzione normativa, a tutte le forme di sequestro penale.
Tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario ancora sussistono gli obblighi dichiarativi e di versamento disposti dall’articolo 51 del Dlgs n. 159/2011.
In caso di confisca revocata, l’amministratore giudiziario è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e agli enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e contributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
La sintesi che ne emerge, come evidenziato anche dalla circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, è quella per cui, ferma la generale applicazione della disciplina relativa all’eredità giacente, durante il sequestro:
- ‘è disposta la ‘sospensione del versamento’ da imposte, tasse e contributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la ‘sospensione’ limitata al ‘versamento’, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva’;
- è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi’;
- ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (‘Redditi fondiari’) e dell’articolo 70 (‘Redditi di natura fondiaria’) del Tuir; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (‘Proventi immobiliari’) del Tuir, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile’.
Nella dichiarazione dei redditi deve essere esposto il reddito imponibile relativo ai beni confiscati per consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.
Sotto il profilo dichiarativo, invece, la risoluzione precisa che l’amministratore giudiziario è tenuto ad assolvere agli obblighi dichiarativi per i periodi d’imposta interessati; i modelli devono essere intestati al defunto con l’indicazione del codice fiscale dello stesso inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.
Inoltre, con esclusivo riferimento al modello Redditi PF, nel frontespizio, nella sezione ‘DATI DEL CONTRIBUENTE’ va barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di ‘dichiarazione presentata dal legale rappresentante per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-quater Dlgs n. 218/1997
Con la definizione agevolata i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, ovvero la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito per legge, nonché della possibilità di rateizzare il dovuto.
Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 2 agosto 2024, ha istituito una serie di codici tributo che vanno dal ‘9976’ al ‘9992’. Per il pagamento, sempre tramite il modello F24, dei contributi previdenziali risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale la risoluzione istituisce le seguenti causali: ‘APM1’, ‘CPM1’ e ‘LPM1’.
Calendario Fiscale
Le date importanti