Eccellenza, Esperienza, Professionalità

Studio Cassano

Esperienza al vostro servizio

Maurizio Cassano

Milanese, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, dal 1986 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e dal 1995 all’Albo dei Revisori dei Conti.

Amministratore Unico dalla sua costituzione, il Dott. Maurizio Cassano attualmente è fondatore ed Amministratore Unico di C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l., fondatore ed Amministratore Unico di STUDIO CASSANO s.r.l..

Già Vicepresidente nazionale e Presidente per Milano e provincia di CONFLAVORO PMI, Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, fonda e dirige come Presidente nazionale CONFITALIAPMI, Associazione che rappresenta la cultura, la creatività e l'impegno imprenditoriale della Piccola e Media Impresa, che in essa trova informazione, rappresentanza degli interessi generali, rapporto con le controparti negoziali e con le Istituzioni.

Curatore fallimentare e liquidatore giudiziale, nonché Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano, vanta un’esperienza trentennale nel campo della consulenza fiscale, tributaria, societaria ed amministrativa.

Pubblicista per le maggiori testate economico-fiscali italiane, esperto in tema di legge sulla Privacy, relatore ai corsi istituiti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano in riferimento alla normativa sulla tutela dei dati personali, ha pubblicato per le edizioni Il Sole 24 Ore “La privacy negli studi professionali e nelle imprese di servizi”.

Relatore ai principali congressi europei in tema di tecnologie dell’ e-commerce ed informatica applicata all’area contabile/ fiscale, presiede un gruppo di ricerca europea su sistema informatico di quarta generazione per la creazione di un ERP gestionale finalizzato alla gestione della contabilità in multilingua e multifiscalità territoriale (progetto Logres, brevetto e marchi registrati). Docente ai Master in Organizzazione e Tecnologie dell’E-Commerce, organizza e conduce seminari di aggiornamento in ambito contabile /fiscale per aziende medio – grandi.

Già membro del Collegio dei Sindaci dell’A.L.E.R. di Bergamo, membro del Collegio dei Sindaci di un primario Consorzio di Credito, ha una consolidata esperienza di Revisore dei Conti nei principali Comuni dell’hinterland milanese.

Nell’ambito degli enti culturali no-profit, già membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Boschi – Di Stefano di Milano, è Segretario Generale della Fondazione Carlo Colla & Figli, ente culturale milanese riconosciuto a livello internazionale.

La sua peculiarità è quella di affiancare l’imprenditore con un supporto gestionale fortemente strategico e proattivo, non soltanto nella risoluzione delle problematiche legate alla gestione ordinaria dell’azienda ma anche e soprattutto in operazioni straordinarie, come acquisizioni all’estero, accordi societari e commerciali particolarmente articolati e complessi, occupandosi altresì di finanza straordinaria.

Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.

chi siamo

Studio Cassano

Lo STUDIO CASSANO nasce agli inizi degli anni '80 dall'attività professionale del Dott. Maurizio Cassano, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed all’Albo dei Revisori dei Conti.

Lo STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO si è sempre contraddistinto per l’ integrità morale, la correttezza e l’indipendenza professionale. In circa 35 anni di attività si è affermato, a livello nazionale ed internazionale, come una delle realtà professionali più significative ed ha progressivamente allargato il raggio di azione, le competenze e la gamma di servizi offerti.

Notevoli sono gli sforzi di aggiornamento e formazione professionale della struttura, il cui riflesso nei confronti della clientela è volto a mantenere il tradizionale rapporto personale di fiducia cliente – professionista, nell'ambito della consulenza amministrativa, fiscale, legale e societaria, dalla nascita e costituzione dell’impresa, durante la sua evoluzione e nel processo di internazionalizzazione.

Caratteristiche chiave dello STUDIO CASSANO sono il tempestivo flusso di notizie verso il cliente, la conoscenza approfondita delle problematiche, un lavoro interdisciplinare interno ben coordinato, l’uso degli strumenti tecnologici più sofisticati ed all’avanguardia.

Si avvale di propri modernissimi centri elaborazione dati, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI S.r.l. e STUDIO CASSANO S.r.l.

E' composto da circa venti persone fra dipendenti, collaboratori e personale di supporto, principalmente laureati in economia e commercio o diplomati in materie tecnico-commerciali.

Lo STUDIO CASSANO opera in consolidata partnership con alcuni primari studi di consulenza notarile e legale e con consulenti del lavoro interni, per integrare e completare la gamma di servizi a disposizione del cliente, proponendosi comunque e sempre quale interlocutore unico ed affidabile punto di riferimento per la risoluzione di gran parte delle problematiche della piccola – media impresa e della grande azienda multinazionale.

Consulenza e background internazionale

Aree di Intervento

Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.

Il Partner ideale per:

specialisti da sempre

Siamo specializzati in

Assistenza per costituire imprese e/o società e per espletare tutte le conseguenti formalità amministrative e burocratiche presso i vari enti per la predisposizione di:

– atti costitutivi;

– statuti;

– contratti;

– consulenza in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni societarie;

– cessione ed affitto d’azienda;

– scioglimento e liquidazione dell’attività aziendale;

– gestione della crisi dell’impresa e nell’ipotesi di mancata ripresa della stessa;

– assistenza in fase di procedure concorsuali, quali il fallimento;

– valutazioni del patrimonio aziendale e relazioni di stima;

– assistenza per arbitrati, conciliazioni, vertenze giudiziali e stragiudiziali.

Lo Studio fornisce valida assistenza in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche:
– dichiarazioni fiscali;
– assistenza nelle verifiche fiscali.
Viene fornita assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi dell’Amministrazione Finanziaria.
Lo Studio Cassano, con sede operativa situata a pochi metri dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia, offre il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia per i clienti (persone fisiche ed aziende) che per conto di altri professionisti, gestendo tutti gli aspetti riguardanti il pre-contenzioso e il contenzioso tributario.
Lo Studio del Dott. Maurizio Cassano ha comprovata esperienza con risultati certi e competenze specifiche nei ricorsi tributari avverso:
– Avviso di accertamento IVA e/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;
– Accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 D.P.R. 600 del 1973);
– Accertamento da Studi di Settore;.
– Cartella di pagamento per controllo automatico e/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600 del 1973);.
– Avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell’imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria;.
– Accertamento per tributi locali (ICI, Tarsu; Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tosap, etc..);.
– Provvedimento di diniego degli Uffici Amministrativi/Agenzia delle Entrate (rimborsi, condono, etc..)
– Silenzio Rifiuto contro rimborso “imposte non dovute”;
– Silenzio Rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione (articolo 38 D.P.R. 602 del 1973).

Svolge pianificazioni fiscali a breve termine personalizzate per i propri clienti sulla base della normativa in vigore. Inoltre, offre un servizio d’aggiornamento continuo in materia di novità fiscali e personalizzazione della strategia fiscale in relazione alle singole esigenze, consulenza in sede di dichiarazione dei redditi, assistenza in sede di contenzioso tributario (istanze di sgravio, accertamenti con adesione, ricorsi) dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie.

Lo Studio interviene in:
– piani di risanamento aziendale;
– piani di consolidamento e di ristrutturazione del debito;
– concordati giudiziali e stragiudiziali;
– procedure di fallimento;
– piani industriali di rilancio dell’azienda;
– studio ed analisi di start-up.

Vengono effettuati:
– l’ analisi della convenienza riguardante la scelta della figura giuridica dell’ente non profit (ONLUS, fondazione, associazione riconosciuta o non);
– lo studio dello statuto;
– la redazione dei rendiconti sia ai fini istituzionali che fiscali;
– l’analisi, l’ impostazione e la redazione del bilancio sociale, anche con riferimento ad enti profit.

Lo Studio supporta l’impresa per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196):

– predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e relativi allegati tecnici;
– predisposizione dell’Organigramma Responsabilità, Ruoli ed Incarichi;
– elaborazione delle Lettere di incarico e lettere di nomina ai soggetti che effettuano il trattamento;
– analisi delle Banche Dati utilizzate con individuazione della tipologia di dato personale trattato (se comune o sensibile);
– analisi dell’infrastruttura informatica utilizzata e conformazione della stessa alla normativa vigente;
– analisi delle credenziali di accesso, modalità di composizione e periodicità di cambiamento;
– mantenimento degli standard di sicurezza.

Lo Studio fornisce assistenza nel processo di internazionalizzazione delle imprese sia riguardo a problematiche di natura commerciale, sia per problematiche relative allo sviluppo di partnership con soggetti stranieri (es. joint ventures, costituzione di unità produttive all’estero, ecc.), con particolare interesse verso i mercati emergenti , come Cina, India, Marocco ed Oman.
In particolare STUDIO CASSANO S.r.l. è stato scelto da ITHRAA, Ente Pubblico per lo sviluppo dell’OMAN  quale Ufficio di Rappresentanza sul territorio italiano.
STUDIO CASSANO assiste le aziende nella promozione dei propri servizi e prodotti in Oman ed all’estero, ricercando partner controparti estere, verificando le possibili fonti di finanziamento esistenti sia statali, regionali e comunitarie. Garantisce un supporto in tutte le operazioni che si rendono necessarie per stabilire una solida presenza nei mercati internazionali, individuando e segnalando reali opportunità commerciali e fornendo poi il supporto necessario per tradurle in un risultato economico positivo, attraverso le seguenti operazioni:
  • Assistenza all’impresa con strumenti efficaci di strategia, marketing e comunicazione, al fine di guidarne l’ingresso in un nuovo mercato estero con la metodologia più consona alla tipologia dell’azienda stessa e agli obiettivi prefissati;          
  • Identificazione dei potenziali interlocutori che lavorano nell’area di interesse e ricerca di potenziali partners locali già presenti nel mercato target con cui instaurare un’alleanza strategica finalizzata alla creazione di un modello di business che potrà migliorare le performance di entrambe le imprese;
  • Assistenza legale e tributaria per garantire un competitivo ed efficace inquadramento fiscale nel mercato straniero per poter usufruire al meglio delle agevolazioni che alcuni governi locali mettono a disposizione di chi guarda a nuovi mercati per espandere il proprio business;
  • Consulenza al fine dell’individuazione del percorso di internazionalizzazione più funzionale alle esigenze dell’impresa; assistenza nella predisposizione di un piano di penetrazione nel mercato target estero attraverso una rete mirata di agenti; selezione e individuazione di un distributore realmente funzionale alla tipologia del prodotto.

Con l’introduzione dell’accordo Basilea 2, lo Studio affianca il Cliente nella gestione dell’area finanziaria, in particolare nella gestione della concessione del credito ai clienti, e promuove presso il sistema bancario e creditizio la ricerca delle soluzioni finanziarie più vicine alle esigenze aziendali.

Viene effettuata l’analisi delle richieste di credito, delle scelte sui tempi e modalità di concessione di credito ai Clienti, partecipando attivamente alla pianificazione della tesoreria per affrontare eventuali tensioni di liquidità.

Ricerca le possibili fonti di finanziamento ordinarie e/o speciali e individua le garanzie da concedere; redige piani aziendali per la pianificazione strategica e introduce sistemi di autovalutazione degli aspetti economici e reddituali con analisi per indici e flussi.

Lo Studio valuta la situazione economico-finanziaria dell’impresa, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione del fatturato, individua quali garanzie reali e personali possano essere presentate a fronte di una richiesta di affidamento e, infine, stila una reportistica con tutte le informazioni qualitative e andamentali, senza dimenticare l’esposizione complessiva dell’impresa e le sue esigenze di credito.

Assiste l’Azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:

– investimenti materiali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;
– investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;
– ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;
– fido di cassa;
– anticipo fatture e portafoglio;
– anticipo import ed export;
– interventi di aumento di capitale sociale.

La Fiscal Due Diligence, soprattutto nelle operazioni straordinarie, è uno strumento fondamentale.
Attraverso un’analisi approfondita, vengono focalizzati gli aspetti critici di un’impresa e della sua attività, valutati nell’ottica del potenziale investitore, il quale ha come obiettivo quello di massimizzare il profitto, di contenere l’assunzione di rischi e di limitare al massimo l’esborso finanziario.
Lo Studio è in grado di effettuare verifiche sulla posizione fiscale di una determinata società o gruppo, relativamente a:
· la corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale ordinaria e straordinaria vigente;
· l’individuazione delle aree a rischio;
· la rilevazione di potenziali responsabilità;
· gli scenari fiscali in caso di acquisizione o vendita di società;
· i benefici fiscali futuri;
· l’adeguamento ai nuovi regolamenti e gestione di precedenti irregolarità, sfruttando le opportunità concesse dalla legge.

Predispone quindi un documento cui sono evidenziati i risultati dell’analisi ed in particolare le aree di criticità che l’investitore deve tener in considerazione.

Lo Studio, grazie ai propri consulenti del lavoro interni, garantisce ai propri clienti un’attenta e competente gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali, fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro intrattenuti dalle aziende.

I settori in cui opera sono costituiti da ogni tipo di impresa, dalle piccole a quelle di grandi dimensioni, di ogni settore produttivo, avendo affinato una particolare esperienza di gestione di quasi tutti i contratti collettivi stipulati sia in sede nazionale che nelle realtà aziendali.

Il Cliente ha la possibilità di fruire non solo della completa gestione dei rapporti di lavoro dal momento della loro costituzione alla loro estinzione,(comprese le assistenze in sede ispettiva, contenzioso ecc,) ma anche della sola consulenza, attraverso interventi di volta in volta richiesti per la soluzione di particolari problemi o per l’adempimento a specifici obblighi imposti dalla legge o dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.

Lo Studio in particolar modo è estremamente competente nell’assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali davanti le commissioni di conciliazione ed in sede di arbitrato, promosse da lavoratori dipendenti, da autonomi e parasubordinati.

Le aree di intervento sono le seguenti:

CONSULENZA CONTRATTUALE:

Gestione delle diverse tipologie di Contratti Collettivi di Lavoro.
Interpretazione e applicazione delle norme anche tramite confronti con le Associazioni di Categoria.

CONSULENZA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE:

Inquadramento previdenziale delle Aziende.
Inquadramento INAIL (valutazione rischi).
Contenzioso e ricorsi INPS e INAIL.
Consulenza pensionistica.

CONSULENZA GIURIDICA:

Interpretazione ed applicazione delle norme di Legge in materia di lavoro.
Stesura contratti individuali di lavoro.
Legge Biagi: apprendistati, contratti d’inserimento, contratti a progetto, ecc.
Assistenza nell’applicazione delle normative disciplinari (contestazioni e provvedimenti).
Vertenze individuali di lavoro: assistenza del Cliente nelle trattative presso gli Uffici del Lavoro o in sede stragiudiziale.

CONSULENZA SINDACALE:

Trattative sindacali.
Procedure per cessioni rami d’azienda.
Procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria).
Procedure di mobilità.


Il centro di servizi interno, STUDIO CASSANO S.r.l., si occuperà delle seguenti adempienze:

Elaborazione dei cedolini svolta interamente all’interno da personale specializzato;
Prospetti contabili: prima nota, ratei e TFR
Adempimenti annuali: CUD, 770, autoliquidazione INAIL;
Data reporting;
Elaborazione budget aziendali;
Gestione pratiche Collocamento: assunzioni, trasformazioni e cessazioni.
Denunce d’infortunio.

Esame circa la ragionevolezza di piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria (ex art. 67 3° comma lettera d) L.F.);
Esame circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dei piani inerenti i ricorsi per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 161 3° comma L.F.);
Esame circa l’attuabilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti in particolare circa la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei agli accordi (ex art. 182 bis L.F.);
Gestione delle soluzioni negoziate della crisi di impresa;
Gestione della procedura fallimentare con svolgimento di attività di accertamento del passivo fallimentare con la valutazione di tutte le domande di ammissione alla procedura presentate dai creditori concorsuali, liquidazione del patrimonio fallimentare e riparto del ricavato tra creditori.

Revisione legale di bilanci di esercizio e bilanci consolidati ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
Revisione volontaria di bilanci, di situazioni contabili infra annuali e semestrali per finalità informative interne ed esterne; Assistenza ai Collegi Sindacali che assumono l’incarico di revisione legale;
Verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità;
Pareri di congruità nei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di nuove azioni con esclusione di diritto d’opzione;
Processo strutturato di audit basato sull’interazione costante e tempestiva con la direzione aziendale, allo scopo di identificare i principali gap nel sistema di controllo interno e di formulare raccomandazioni utili per la definizione di piani di azione per l’evoluzione dell’architettura di controllo;
Verifiche di conformità delle procedure e dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge, regolamenti o su richiesta di autorità di controllo.

Assistenza nella soluzione di problematiche di natura contabile;
Consulenza in materia di principi contabili IAS-IFRS;
Progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e manuali contabili;
Assistenza e redazione della reportistica interna;
Identificazione di azioni per il miglioramento del capitale circolante;
Check-up della situazione finanziaria;
Analisi della struttura dei costi aziendali;
Esame della marginalità dei singoli prodotti/unità di business;
Studio e valutazione del sistema di controllo interno;
Assistenza nell’implementazione del controllo di gestione.


Per l’elaborazione dei dati contabili lo Studio si avvale della propria struttura, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l.

importante per il tuo business

Aggiornamenti & Fiscalità

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Stretta sul bonus, l’ira di Giorgetti Spunta lo scambio crediti-Btp

27 Settembre 2023 | Corriere della Sera - Federico Fubini, Mario Sensini - Pag. 6

Per il 2023 è andata bene, ma la decisione di Eurostat su come contabilizzare il Superbonus non è definitiva e quella di metà 2024 potrebbe essere molto dannosa per i conti pubblici. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti che si aspettava certezze sul trattamento dei bonus pubblici è andato su tutte le furie. Lo scorso febbraio Eurostat riclassificò i crediti legati al 110% come spesa pubblica, tutta sul primo anno. Cedibilità e sconto in fattura facevano sì che quei crediti sarebbero stati incassati di sicuro e dunque andavano iscritti a deficit negli anni in cui erano stati creati. Oggi l’agenzia di statistica europea rimette tutto in dubbio. Vista l’entità dei crediti d’imposta incagliati c’è il rischio che una parte di essi vada persa. Se così fosse, secondo Eurostat, si tornerebbe ai vecchi criteri e le minori entrate sarebbero da spalmare su tutta la durata della detrazione. Il paradosso è che dopo aver scoraggiato la cessione dei crediti, ora per il Governo potrebbe diventare urgente far sì che tutti i vecchi crediti fiscali vengano incassati. Il Mef lavora all’ipotesi di uno scambio, su base volontaria, in cui le banche cedono i crediti d’imposta ricevendo dal Tesoro Btp di nuova emissione di valore comparabile. 

Il Superbonus spinge il deficit verso il 5,3-5,4% Crescita giù allo 0,8%, nel 2024 obiettivo 1,2-1,3%

27 Settembre 2023 | Il Sole 24 Ore - Gianni Trovati - Pag. 2

Eurostat conferma che anche nel 2023 i crediti d’imposta da Superbonus vanno contabilizzati per competenza scaricandoli integralmente sul deficit dell’anno. La notizia mette un pilastro importante nell’architettura dei conti della Nota di aggiornamento al Def. Per il prossimo anno si vedrà, l’idea è quella di passare al criterio di cassa, che carica sul deficit gli sconti fiscali quando vengono effettivamente utilizzati, ma per averne certezza si dovrà quantificare il peso dei crediti incagliati. Sul debito nulla cambia, perché i crediti d’imposta viaggiano per cassa, quando vengono usati e quindi riducono il gettito fiscale aumentando il fabbisogno da coprire con i titoli di Stato. In pratica, l’indicazione di Eurostat evita nuove complicazioni in vista della manovra. Il criterio di competenza concentra sul deficit 2023 gli oltre 15 miliardi di spesa non prevista nei vecchi tendenziali, portando il disavanzo verso quota 5,3-5,4% del Pil. Si ferma a +0,8% la crescita, l’obiettivo nel 2024 è all’1,2-1,3%. 

Cedolare secca sui negozi: spunta l’aliquota al 15% per i piccoli centri

27 Settembre 2023 | Il Sole 24 Ore - Cristiano Dell’Oste, Giovanni Parente - Pag. 3

La commissione degli esperti sull’Irpef nominata dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, ha proposto una cedolare secca al 15% per i negozi dei Comuni con meno di 5mila abitanti. Per gli immobili ubicati negli altri centri, invece, resterebbe l’aliquota del 21% già prevista per le abitazioni locate a canone libero. La delega per la riforma fiscale parla genericamente di ‘immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo’, quindi rientrerebbero anche gli uffici, i laboratori e i fabbricati del gruppo D come gli alberghi. Naturalmente la decorrenza della nuova imposta e il perimetro di applicazione dipenderà dalle coperture a disposizione. La tassa piatta sull’affitto degli immobili a uso diverso è infatti prevista come una semplice ‘possibilità’ dalla legge delega. Alla Ragioneria dello Stato il compito di quantificare il costo della nuova imposta. 

Meno tempo per utilizzare i tax credit energia e gas

27 Settembre 2023 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 36

Stretta sui tempi di utilizzo dei tax credit energia e gas del primo e secondo trimestre 2023. Il decreto Proroghe, oggi in Cdm, anticipa di 45 giorni, dal 31 dicembre al 15 novembre, il termine ultimo per operare nel mod. F24 la compensazione dei crediti energetici previsti dalla legge di Bilancio 2023 e dal decreto Bollette. Ora si attende dall’Agenzia delle Entrate una corrispondente anticipazione della data ultima per comunicare la cessione di questi crediti, attualmente fissata al 18 dicembre. I tax credit energia e gas del 2023, come quelli dello scorso anno, possono essere fruiti esclusivamente mediante compensazione con debiti fiscali e contributivi nel mod. F24, senza scontare i limiti di importo annuale. In alternativa, l’impresa può cedere il credito a terzi effettuando una apposita comunicazione alle Entrate. Il termine per la compensazione al momento è fissato al 31 dicembre 2023. E le cessioni hanno come data ultima il 18 dicembre 2023. Il credito eventualmente non compensato o non ceduto entro la scadenza viene perso.

Forfettari, per i dati nel quadro RS si va verso il rinvio al 2024

27 Settembre 2023 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Parente - Pag. 36

Per venire incontro alle richieste e alle proteste dei commercialisti, in merito all’obbligo per i forfettari di regolarizzare l’omessa indicazione nel quadro RS del mod. Redditi PF 2022 di una serie di informazioni, il viceministro all’Economia, Maurizio Leo ha pensato ad una soluzione. L’idea è quella di inserire nel decreto Proroghe atteso oggi in Consiglio dei ministri una norma che faccia slittare al 2024 l’obbligo di compilazione del quadro in parola. Secondo i commercialisti la richiesta dei dati è un controsenso visto che per le partite Iva in flat tax i costi deducibili sono forfettizzati in base a percentuali prestabilite. Il presidente del Cndcec, Elbano de Nuccio ha apprezzato la soluzione del viceministro Leo.

Atto annullato in primo grado solo per chi lo ha impugnato

27 Settembre 2023 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi - Pag. 37

Nel corso di Telefisco 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i coobbligati che non hanno contestato la pretesa rischiano azioni esecutive anche se è già stata emessa una sentenza favorevole di annullamento dell’atto. Il caso riguarda un accertamento notificato in via solidale a più soggetti, impugnato però solo da uno di loro. Il giudizio si è chiuso in primo grado con una sentenza favorevole che ha annullato la pretesa dell’Ufficio. Nelle more del giudizio di appello le Entrate avviavano azioni esecutive nei confronti degli altri coobbligati. All’Agenzia è stato chiesto se fossero legittime le azioni intraprese dato l’annullamento dell’atto pur con sentenza non definitiva. Per l’Ufficio i coobbligati che non hanno impugnato l’atto impositivo non possono opporre al creditore la sentenza favorevole, non definitiva, emessa nei confronti di un altro coobbligato e restano soggetti alle azioni esecutive.

Ancora pochi giorni per presentare l’istanza e effettuare il versamento

27 Settembre 2023 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Morina, Tonino Morina - Pag. 37

Entro lunedì 2 ottobre 2023 i contribuenti in lite con il Fisco devono decidere se aderire alla definizione agevolata o proseguire il contenzioso. La definizione agevolata delle liti pendenti (vedi legge di Bilancio 2023) si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento del dovuto o della prima rata entro lunedì prossimo. Per chiudere le liti pendenti il contribuente deve determinare e versare, mediante autoliquidazione, le imposte e le altre somme dovute, stando attento a non sbagliare i calcoli. L’aggravante è rappresentato dal fatto che in caso di somme versate in pendenza di giudizio, può capitare che il sistema informatico delle Entrate consideri solo le imposte, ‘dimenticandosi’ sanzioni e interessi già versati prima della presentazione della domanda di definizione, mettendo a rischio la chiusura della lite. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 30 settembre 2024. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. 

Diritto al bonus impatriati anche dopo il distacco

27 Settembre 2023 | Il Sole 24 Ore - Antonio Longo - Pag. 38

Con la sentenza 2816/9/2023 la Cgt di secondo grado della Lombardia ha affermato che hanno diritto all’agevolazione ‘impatriati’ anche i lavoratori che rientrano in Italia dopo un distacco all’estero. La querelle riguarda un diniego di rimborso Irpef a fronte della richiesta di un contribuente sulla base della normativa agevolativa prevista dall’art. 16 Dlgs 147/201 per i lavoratori impatriati. La questione ruotava attorno all’applicabilità dei benefici fiscali in caso di distacco di un lavoratore all’estero e successivo rientro in Italia. I giudici di primo grado si esprimevano a favore del contribuente. La Cgt di appello ha confermato la decisione dei colleghi ritenendo infondato il ricorso dell’Ufficio. Solo per i ‘controesodati’ è espressamente previsto il diniego in caso di distacco.

Ravvedimento del modello 770 entro 90 giorni con codice 8911

27 Settembre 2023 | Il Sole 24 Ore - Barbara Massara - Pag. 38

Il 31 ottobre scade il termine per la presentazione del modello 770. I sostituti sono impegnati, pertanto,  con le ultime operazioni di quadratura delle ritenute e altre trattenute gestite nel corso del 2022. La predisposizione del modello in parola costituisce un importante momento di verifica in cui potrebbero emergere dei versamenti insufficienti ovvero omessi da sanare. Con il ravvedimento operoso il sostituto ha la possibilità di sanare i versamenti irregolari od omessi con il pagamento della sanzione pari a ⅛ del minimo, oltre agli interessi legali. Laddove, invece, la sanatoria avvenisse entro il termine di presentazione del 770 dell’anno successivo (ovvero entro il 31 ottobre 2024), la sanzione aumenterebbe al 4,29%, corrispondente a 1/7 della sanzione minima del 30%. L’Agenzia delle Entrate ha soppresso il generico codice 8906 e istituito nuovi codici tributo differenziati in funzione della tipologia di ritenuta oggetto di ravvedimento. La presentazione della dichiarazione entro il termine di 90 giorni richiede il codice 8911.

Niente ritenuta sui titoli di soggetto non residente al percettore straniero

27 Settembre 2023 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 38

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 434 di ieri, ha chiarito che a seguito di incorporazione di una società estera in una italiana, alle obbligazioni in circolazione continua ad applicarsi il regime fiscale dei redditi di capitale dovuti da un soggetto non residente. Un gruppo decide una riorganizzazione con la quale le attività di tesoreria prima svolte da una società belga passano alla capogruppo italiana, a seguito di fusione transfrontaliera senza mantenimento di alcuna branch in Belgio. La società belga aveva emesso delle obbligazioni sull’Euromercato, quotate presso la borsa lussemburghese. A seguito della fusione tale prestito farà capo alla società italiana. L’Agenzia chiarisce che sui redditi di capitale relativi a obbligazioni e titoli similari si applica la ritenuta del 26% che, invece, non trova applicazione su questi strumenti per i grandi emittenti o nel caso di obbligazioni quotate su mercati regolamentati e sistemi multilaterali se emesse da società che non sono grandi emittenti o se tali titoli sono detenuti da investitori qualificati. 

Sforbiciata sulle sanzioni fiscali

27 Settembre 2023 | Italia Oggi - Cristina Bartelli - Pag. 29

Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo spiega a ItaliaOggi le novità che interessano la prossima manovra economica ma anche la riforma tributaria e il calendario degli adempimenti. In primis emerge un taglio alle sanzioni tributarie: si arriverà al 60% del dovuto allineando il sistema italiano a quello europeo. Accelerazione sul calendario dei versamenti, sull’accertamento e il contenzioso. Mentre valutazioni e simulazioni sono in corso al Mef per individuare quelle misure che potranno essere anticipate con la prossima manovra economica. L’intenzione del Governo è quella di andare incontro alle esigenze di famiglie e imprese in un difficile momento per l’economia nazionale ed europea. La novità più rilevante  riguarda il rapporto tra fisco e contribuenti che non deve essere percepito come ostile. L’incrocio delle banche dati, la fatturazione elettronica, l’intelligenza artificiale consentono di prevedere con esattezza il reddito del contribuente e di predire il guadagno del prossimo biennio. In base a questo parametro si potrà concordare con l’interessato quante tasse pagherà nei successivi due anni. 

Aiuti di stato fuori dal bilancio

27 Settembre 2023 | Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 30

La novità contenuta nel decreto Semplificazioni è rappresentata dallo stop all’obbligo di trasparenza posto in capo alle società commerciali consistente nell’obbligo di pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio, gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi o contributi, anche in natura, percepiti. La novità tocca da vicino gli aiuti di stato. I soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, al fine di adempiere all’obbligo di trasparenza, dovrebbero, in caso di redazione in via facoltativa della nota integrativa, pubblicare le informazioni sul proprio sito o sul portale digitale mediante rinvio al documento completo o, eventualmente, mediante pubblicazione, anche per estratto, della nota integrativa stessa. 

Imprese artigiane, cambi facili

27 Settembre 2023 | Italia Oggi - Guido Affabris - Pag. 31

Cambi di gestione semplificati nelle imprese artigiane. L’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiane non saranno più soggette ad alcun titolo abilitativo, segnalazione o comunicazione o lo saranno solo per alcuni atti presupposti. Fra le attività interessate svariate tipologie di imprese dell’artigianato, ma sono escluse pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie. Con un decreto di prossima emanazione l’Esecutivo si appresta a varare una serie di semplificazioni al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi a carico di imprese e cittadini e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr.

L’effetto Map sulle controversie

27 Settembre 2023 | Italia Oggi - Duilio Liburdi, Massimiliano Sironi - Pag. 34

Il versamento dei tributi aventi ad oggetto una serie di contestazioni non produce effetto sulle sanzioni relative ad altra parte di imposta non più oggetto del giudizio per effetto di una procedura amichevole Map. È l’indicazione che arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 437 di ieri, con la quale l’Amministrazione finanziaria torna ad analizzare il tema della definizione delle liti pendenti di cui alla legge di Bilancio 2023 in scadenza il prossimo 30 settembre. Il caso riguardava un contribuente che per due periodi di imposta è stato destinatario di avvisi di accertamento contenenti, tra l’altro, anche rilievi sui prezzi di trasferimento con conseguente maggiore imposta ed anche sanzioni correlate. In sede di giudizio il contribuente aveva chiesto al fisco di avviare la procedura amichevole Map.

Beni ai soci, c’è lo slittamento

27 Settembre 2023 | Italia Oggi - Giulia Provino, Cristina Bartelli - Pag. 35

Ci sarà tempo fino al prossimo 15 novembre per mettersi in regola con le imposte sulle cripto-attività. Alla fine di ottobre scade il termine previsto per pagare in un’unica soluzione i tributi e i contributi in scadenza a luglio dovuti dai contribuenti residenti nei comuni lombardi colpiti a luglio dal maltempo e in stato di emergenza al 31 ottobre. Entro il 30 novembre sarà possibile comunicare l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Sempre entro il 30 novembre le società devono versare l’imposta sostitutiva. Nuove scadenze, fino alla fine dell’anno, anche per l’agevolazione sui mutui prima casa per gli under 36. Sono alcune delle misure contenute nel decreto Proroghe che sarà esaminato oggi in Consiglio dei ministri. 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni di cui al Decreto Rilancio

23 Settembre 2023 |

Il decreto legge Rilancio, all’articolo 24, prevede l’esonero dal versamento del saldo Irap relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta. Previsto l’esonero dal versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

Per consentire il versamento, tramite il modello di versamento ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, unitamente agli interessi e alle sanzioni previste per le ipotesi di omesso versamento, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52/E del 18 settembre 2023, ha istituito i codici tributo dal ‘5063’ al ‘5066’. 

EPPI - riattivazione causale contributo per il versamento dei contributi di spettanza dell’Ente

23 Settembre 2023 |

A seguito della richiesta formulata dall’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (‘EPPI’), l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53/E del 22 settembre 2023, ha disposto la riattivazione della causale contributo ‘E068’ denominata ‘EPPI – Saldo contributivo – art. 8, comma 1, del Regolamento di previdenza’. La presente causale contributo va utilizzata per il versamento, tramite modello F24, dei contributi di spettanza dell’Ente. 

Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo ‘PCAS’ e ‘PSCO’

23 Settembre 2023 |

Come richiesto dall’Inps, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 54/E del 22 settembre 2023 ha disposto la soppressione delle seguenti causali contributo: ‘PCAS’ denominata ‘Versamenti al fondo pensioni casalinghe’ e ‘PSCO’ denominata ‘Versamenti al fondo pensioni casalinghe – aziende convenzionate’. 

Calendario Fiscale

Le date importanti

15 Set 2023 (3)

1) Soggetti IVA: adempimenti contabili

Chi: Soggetti Iva
Cosa: Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente
Modalità: La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa

2) ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398
Cosa: Dette associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente
Modalità: Annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.

3) Esercenti commercio al minuto : adempimenti contabili

Chi: Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi
Cosa: Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente
Modalità: Annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

18 Set 2023 (144)

1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

2) IRPEF: versamento primo acconto 2023 e saldo 2022

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

3) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

4) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo

5) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo

6) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

7) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

8) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

9) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

10) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2023 e saldo 2022

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

11) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

12) Titolari di partita IVA: versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

13) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2022, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

14) Titolari di partita IVA: versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

15) Versamento 3 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

Chi: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata

16) Versamento 3 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009 e che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata

17) Soggetti IRES: versamento 3 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata

18) Soggetti IRES: versamento 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata

19) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

20) Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata

21) Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata

22) Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia: versamento 3 rata a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023

Chi: Intermediari finanziari escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 - e Banca d'Italia, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 3,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, D.L. 30 novembre 2013, n. 133 - Risoluzione n. 42 del 23 aprile 2014

23) Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia: versamento 3 rata a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Intermediari finanziari escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 - e Banca d'Italia, che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 3,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, D.L. 30 novembre 2013, n. 133 - Risoluzione n. 42 del 23 aprile 2014

24) Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

Chi: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, e che si sono avvalsi del differimento previsto dall'art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 , che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata 2015 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo

25) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

26) Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia

Chi: Intermediari finanziari - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 - e Banca d'Italia, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, D.L. 30 novembre 2013, n. 133 - Risoluzione n. 42 del 23 aprile 2014 2041 - Addizionale IRES per gli intermediari finanziari - Acconto prima rata - Art. 1, comma 65, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

27) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2022, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

28) Titolari di partita IVA: versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

29) Versamento 4 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

Chi: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata 2015 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo

30) Versamento 3 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata 2015 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo

31) Soggetti IRES: versamento 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

32) Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

33) Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia: versamento 3 rata a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Intermediari finanziari - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 - e Banca d'Italia, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 3,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, D.L. 30 novembre 2013, n. 133 - Risoluzione n. 42 del 23 aprile 2014 2041 - Addizionale IRES per gli intermediari finanziari - Acconto prima rata - Art. 1, comma 65, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

34) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

35) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

36) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

37) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

38) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

39) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

40) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati effettuate dai soggetti deleganti

Chi: Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF alla quale sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati fino al 31 luglio dai soggetti deleganti
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

41) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate dai soggetti deleganti

Chi: Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF alla quale sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuati fino al 31 luglio dai soggetti deleganti
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

42) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati dai soggetti deleganti

Chi: Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF alla quale sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati fino al 31 luglio dai soggetti deleganti
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

43) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2022
Cosa: Versamento 7 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,98% mensile a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

44) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

45) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

46) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

47) Titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

48) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

49) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

50) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

51) Titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

52) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

53) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

54) Società fiduciarie: versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia che abbiano ricevuto apposita provvista, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO

55) Società fiduciarie: versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, che abbiano ricevuto apposita provvista, che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO

56) IVIE: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

57) IVIE: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, che abbiano ricevuto apposita provvista, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

58) IVAFE: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: Persone fisiche titolari di partita IVA residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

59) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

60) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

61) Titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

62) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

63) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

64) Società fiduciarie: versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia che abbiano ricevuto apposita provvista, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

65) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi:
Cosa: Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA

66) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi:
Cosa: Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA

67) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: Locatori, persone fisiche titolari di partita IVA titolari del diritto di proprietà di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

68) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

70) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

71) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

72) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

73) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

74) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

75) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

76) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

77) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impinati fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

78) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

79) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

80) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

81) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

82) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

83) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

84) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

85) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

86) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

87) OICR: Versamento ritenute

Chi: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)
Cosa: Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1061 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero 1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti 1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti

88) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

89) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale

Chi: Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa: Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta

90) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa: Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 118E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 124E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 125E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 126E - Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 127E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 128E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 133E - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 134E - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta 147E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 148E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO

91) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

92) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

93) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

94) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

95) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

96) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

97) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

98) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

99) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6008 - Versamento Iva mensile agosto

100) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6008 - Versamento Iva mensile agosto

101) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 608E - Versamento IVA mensile agosto

102) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

103) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2022

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 7 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

104) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6008 - Versamento Iva mensile agosto

105) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

106) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

107) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

108) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2022
Cosa: Versamento 7 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,98% mensile a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

109) Titolare di partita IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2022

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

110) Titolare di partita IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

111) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2022

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2023, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

112) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2023, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

113) IVA: versamento del saldo 2022

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

114) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2022

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2023, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

115) Titolare di partita IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

116) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichairazione IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2023, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

117) Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 dell'Ires

Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2003 - Ires - Saldo

118) Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 dell'Ires con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2003 - Ires - Saldo

119) Società di comodo": versamento 3 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

120) Società di comodo": versamento 3 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

121) Società di comodo": versamento 3 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

122) Soggetti Ires: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023 dell'Ires

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

123) Società di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") , che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

124) IRAP: versamento primo acconto 2023 e saldo 2022

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

125) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

126) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

127) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2023, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

128) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2023, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

129) Soggetti Ires: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023 dell'Irap

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2023, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

130) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

131) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2023 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

132) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

133) Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

134) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

135) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

136) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

137) Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014

138) Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014

139) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 3 rata del primo acconto 2023 e del saldo 2022 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

140) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 3 rata del primo acconto 2023 e del saldo 2022 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età e che hanno scelto il pagamento rateale che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023).
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

141) Titolari di partita Iva: versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

142) Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

143) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 4 rata del primo acconto 2023 e del saldo 2022 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

144) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 3 rata del primo acconto 2023 e del saldo 2022 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

20 Set 2023 (1)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

28 Set 2023 (2)

1) Modello "Redditi PF 2023: presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine

Chi: Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2023" entro il 30 giugno 2023
Cosa: Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2023", e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Mediante presentazione presso gli uffici postali. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
Codice tributo: 8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie

2) Modello "Redditi PF 2023: presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine

Chi: Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2023" entro il 30 giugno 2023
Cosa: Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2023", e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Mediante presentazione presso gli uffici postali. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
Codice tributo: 8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie

30 Set 2023 (4)

1) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2023

Chi: Soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Cosa: Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2023, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità: Esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal

2) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro

Chi: Soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato
Cosa: Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati
Modalità: Presentazione con modalità telematica.Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

3) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della Comunità

Chi: Soggetti passivi Iva stabiliti in altri Stati Membri della Comunità europea
Cosa:  Istanza per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della Comunità
Modalità: Presentazione dell'istanza in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti

4) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità

Chi: Soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità
Cosa: Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.
Modalità: Presentazione modello Iva 79 al Centro Operativo di Pescara. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali