{"id":378,"date":"2023-04-11T18:29:26","date_gmt":"2023-04-11T16:29:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.metaping.it\/studiocassano2023\/studio-cassano\/"},"modified":"2023-04-11T18:43:39","modified_gmt":"2023-04-11T16:43:39","slug":"studio-cassano","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studio-cassano.it\/en\/","title":{"rendered":"Studio Cassano"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"378\" class=\"elementor elementor-378 elementor-7\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0612227 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0612227\" data-element_type=\"section\" id=\"cassano\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7306227\" data-id=\"7306227\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8bd560b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8bd560b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Experience at your service<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e4c09d5 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e4c09d5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Maurizio Cassano<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-639ab89 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"639ab89\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-57da113\" data-id=\"57da113\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-adfdd22 elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"adfdd22\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tBorn in Milan 58 years ago and graduated in Economics and Business at the Cattolica University in Milan, Dr. Maurizio Cassano has been enrolled in the Register of Chartered Certified Accountants and Tax Consultants of Milan since 1986 and in the Register of Accounting Auditors since 1995.\r\n\r\nHe is founder and partner of C.S.E. Centro Studi Economici s.r.l., and Studio Cassano s.r.l., data processing centres with offices located in Milan and in its hinterland, and he is also Chairman of the Board of CASSANO BENELLI CONSULTING s.r.l..\r\n\r\nHe has been President of CONFLAVORO PMI MILANO , and Vice President of CONFLAVORO PMI; now is Founder and President of CONFITALIAPMI, Italian Confederation of Small and Medium Enterprises\r\n\r\nTrustee in bankruptcy and official liquidator besides Technical Consultant of the Judge of the Court in Milan, Dr. Cassano has 35 years of experience in fiscal, tax, corporate and administrative advisory.\r\n\r\nHe is a publicist collaborating with the largest fiscal-economic Italian newspapers, expert in privacy law and speaker at courses organized by the Register of Chartered Certified Accountants and Tax Consultants of Milan on the protection of personal data regulations. He also published \u201cPrivacy in professional firms and in service companies\u201d for the Il Sole 24 Ore edition.\r\n\r\nDr. Cassano is a speaker at important conventions in Europe regarding e-commerce technology and informatics in accounting\/fiscal areas. He presides over a European research group using a fourth-generation programming language aimed at developing an ERP management system to manage accounting with multilingual options and territorial multi taxation (Logres project, patent and trademark registered).\r\n\r\nHe is a speaker at the Master in E-Commerce Organisation and Technology, organises and carries out refresher courses on accounting\/fiscal topics for medium-large businesses.\r\n\r\nDr. Cassano is a member of the Board of Statutory Auditors of A.L.E.R in Bergamo and has a well-established experience as auditor in some of the largest municipal districts of the hinterland of Milan.\r\n\r\nWith regard to cultural non-profit organisations, he is member of the Board of Auditors of Boschi \u2013 Di Stefano Foundation located in Milan and secretary of an important cultural foundation in Milan.\r\n\r\nDr. Cassano's peculiarity is to provide the entrepreneur with a strongly strategic management support, not only for what concerns the ordinary administration of a company but, and above all, an assistance during extraordinary operations such as acquisitions abroad, complex and detailed corporate transactions, trade agreements and extraordinary finance.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a7c0bb9\" data-id=\"a7c0bb9\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5ef16c19 elementor-section-content-middle elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"5ef16c19\" data-element_type=\"section\" id=\"studio\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wider\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3c1fd012\" data-id=\"3c1fd012\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-adb39d1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"adb39d1\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f5389f8\" data-id=\"f5389f8\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0d48ec2\" data-id=\"0d48ec2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-54f5b43 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"54f5b43\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">About us<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7c8c27e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7c8c27e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-xxl\">Studio Cassano<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-62d4910 elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"62d4910\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tStudio Cassano is an advisory firm based on the professional activity of Maurizio Cassano, chartered accountant , enrolled in the Register of Chartered Certified Accountants and Tax Consultants of Milan and in the Register of Accounting Auditors.\r\n\r\nThe firm has always been characterised by moral integrity, probity and professional independence. In approximately 30 years of activity, the firm has established itself, national and international wide, as one of the most remarkable professional realities and has progressively stretched its range of action as well as its expertise and variety of services.\r\n\r\nStudio Cassano has made considerable efforts in refresher courses and vocational training for its team. The effect of this strategy on the clientele aims to preserve the traditional personal client-professional relationship based on trust by providing advisory in the area of administrative, taxation, legal, labour and corporate management, from the set-up of a company, through its development and in its process of internationalisation.\r\n\r\nKey characteristics of the firm are the prompt communication flow to the client, the thorough knowledge of the topics, a coordinated interdisciplinary in-house work and the use of sophisticated and state-of-the-art technology.\r\n\r\nStudio Cassano takes also advantage of its own technologically advanced data processing centres as C.S.E. Centro Studi Economici s.r.l. and CASSANO BENELLI CONSULTING s.r.l..\r\n\r\nThe firm offices are located in Milan and in its hinterland (Locate di Triulzi, Cuggiono), nearby the major airports in Northern Italy.\r\n\r\nThe team is of approximately 20 people including employees, associates and consultants who mainly have a degree in Economics and Business or a high school diploma in accounting.\r\n\r\nStudio Cassano completes the range of services available to the client thanks to close connections with legal firms and notaries. The firm remains, in any case, the only interlocutor and reliable point of reference for the solution of the majority of small and medium businesses issues.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6f103c6 elementor-section-content-middle elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"6f103c6\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wider\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5aa8735\" data-id=\"5aa8735\" data-element_type=\"column\" id=\"centro\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7bee753a elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"7bee753a\" data-element_type=\"section\" id=\"consulenza\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wide\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3d8430e6\" data-id=\"3d8430e6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5b02fd2a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5b02fd2a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-heading-title elementor-size-small\">Consultancy and international background<\/span>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7cd0ce4a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7cd0ce4a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Areas of activity<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6655d44f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6655d44f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacit\u00e0 di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione pi\u00f9 idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cbd73b0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"cbd73b0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">The perfect partner for:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-cb36401 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"cb36401\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-4739668\" data-id=\"4739668\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fa2722c elementor-align-left elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"fa2722c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-chevron-right\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Small - medium enterprise<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-chevron-right\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Large multinational corporation<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-66 elementor-top-column elementor-element elementor-element-20482c77\" data-id=\"20482c77\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4ca881a elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4ca881a\" data-element_type=\"section\" id=\"servizi\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wide\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-613fb30\" data-id=\"613fb30\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-02cdfce\" data-id=\"02cdfce\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4f7ef20 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4f7ef20\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-heading-title elementor-size-small\">specialists since forever<\/span>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f3b6bfb elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f3b6bfb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Areas of activity<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a95aa02 elementor-widget elementor-widget-toggle\" data-id=\"a95aa02\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"toggle.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1771\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"1\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1771\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Consulenza societaria<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1771\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"1\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1771\"><p class=\"p1\">Assistenza per costituire imprese e\/o societ\u00e0 e per espletare tutte le conseguenti formalit\u00e0 amministrative e burocratiche presso i vari enti per la predisposizione di:<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; atti costitutivi;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; statuti;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; contratti;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; consulenza in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni societarie;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; cessione ed affitto d\u2019azienda;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; scioglimento e liquidazione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; gestione della crisi dell\u2019impresa e nell\u2019ipotesi di mancata ripresa della stessa;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; assistenza in fase di procedure concorsuali, quali il fallimento;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; valutazioni del patrimonio aziendale e relazioni di stima;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; assistenza per arbitrati, conciliazioni, vertenze giudiziali e stragiudiziali.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1772\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"2\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1772\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Consulenza tributaria<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1772\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"2\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1772\"><p>Lo Studio fornisce valida assistenza in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche:<br \/>\n&#8211; dichiarazioni fiscali;<br \/>\n&#8211; assistenza nelle verifiche fiscali.<br \/>\nViene fornita assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi dell&#8217;Amministrazione Finanziaria.<br \/>\nLo Studio Cassano, con sede operativa situata a pochi metri dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia, offre il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia per i clienti (persone fisiche ed aziende) che per conto di altri professionisti, gestendo tutti gli aspetti riguardanti il pre-contenzioso e il contenzioso tributario.<br \/>\nLo Studio del Dott. Maurizio Cassano ha comprovata esperienza con risultati certi e competenze specifiche nei ricorsi tributari avverso:<br \/>\n&#8211; Avviso di accertamento IVA e\/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;<br \/>\n&#8211; Accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 D.P.R. 600 del 1973);<br \/>\n&#8211; Accertamento da Studi di Settore;.<br \/>\n&#8211; Cartella di pagamento per controllo automatico e\/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600 del 1973);.<br \/>\n&#8211; Avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell&#8217;imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria;.<br \/>\n&#8211; Accertamento per tributi locali (ICI, Tarsu; Imposta Comunale sulla Pubblicit\u00e0, Tosap, etc..);.<br \/>\n&#8211; Provvedimento di diniego degli Uffici Amministrativi\/Agenzia delle Entrate (rimborsi, condono, etc..)<br \/>\n&#8211; Silenzio Rifiuto contro rimborso &#8220;imposte non dovute&#8221;;<br \/>\n&#8211; Silenzio Rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione (articolo 38 D.P.R. 602 del 1973).<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1773\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"3\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1773\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">consulenza fiscale<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1773\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"3\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1773\"><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Svolge pianificazioni fiscali a breve termine personalizzate per i propri clienti sulla base della normativa in vigore. Inoltre, offre un servizio d\u2019aggiornamento continuo in materia di novit\u00e0 fiscali e personalizzazione della strategia fiscale in relazione alle singole esigenze, consulenza in sede di dichiarazione dei redditi, assistenza in sede di contenzioso tributario (istanze di sgravio, accertamenti con adesione, ricorsi) dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie.<\/span><\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1774\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"4\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1774\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Ristrutturazione di impresa<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1774\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"4\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1774\"><p>Lo Studio interviene in:<br \/>\n&#8211; piani di risanamento aziendale;<br \/>\n&#8211; piani di consolidamento e di ristrutturazione del debito;<br \/>\n&#8211; concordati giudiziali e stragiudiziali;<br \/>\n&#8211; procedure di fallimento;<br \/>\n&#8211; piani industriali di rilancio dell\u2019azienda;<br \/>\n&#8211; studio ed analisi di start-up.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1775\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"5\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1775\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">terzo settore<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1775\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"5\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1775\"><p>Vengono effettuati:<br \/>\n&#8211; l\u2019 analisi della convenienza riguardante la scelta della figura giuridica dell\u2019ente non profit (ONLUS, fondazione, associazione riconosciuta o non);<br \/>\n&#8211; lo studio dello statuto;<br \/>\n&#8211; la redazione dei rendiconti sia ai fini istituzionali che fiscali;<br \/>\n&#8211; l\u2019analisi, l\u2019 impostazione e la redazione del bilancio sociale, anche con riferimento ad enti profit.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1776\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"6\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1776\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">privacy<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1776\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"6\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1776\"><p>Lo Studio supporta l&#8217;impresa per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196):<\/p>\n<p>&#8211; predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e relativi allegati tecnici;<br \/>\n&#8211; predisposizione dell&#8217;Organigramma Responsabilit\u00e0, Ruoli ed Incarichi;<br \/>\n&#8211; elaborazione delle Lettere di incarico e lettere di nomina ai soggetti che effettuano il trattamento;<br \/>\n&#8211; analisi delle Banche Dati utilizzate con individuazione della tipologia di dato personale trattato (se comune o sensibile);<br \/>\n&#8211; analisi dell&#8217;infrastruttura informatica utilizzata e conformazione della stessa alla normativa vigente;<br \/>\n&#8211; analisi delle credenziali di accesso, modalit\u00e0 di composizione e periodicit\u00e0 di cambiamento;<br \/>\n&#8211; mantenimento degli standard di sicurezza.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1777\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"7\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1777\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Internazionalizzazione d'impresa<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1777\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"7\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1777\"><div>Lo Studio fornisce assistenza nel processo di internazionalizzazione delle imprese sia riguardo a problematiche di natura commerciale, sia per problematiche relative allo sviluppo di partnership con soggetti stranieri (es. joint ventures, costituzione di unit\u00e0 produttive all&#8217;estero, ecc.), con particolare interesse verso i mercati emergenti , come Cina, India, Marocco ed Oman.<br \/>In particolare STUDIO CASSANO S.r.l. \u00e8 stato scelto da\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ithraa.om\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ITHRAA<\/a>, Ente Pubblico per lo sviluppo dell&#8217;OMAN \u00a0quale Ufficio di Rappresentanza sul territorio italiano.<br \/>STUDIO CASSANO assiste le aziende nella promozione dei propri servizi e prodotti in Oman ed all&#8217;estero, ricercando partner controparti estere, verificando le possibili fonti di finanziamento esistenti sia statali, regionali e comunitarie. Garantisce un supporto in tutte le operazioni che si rendono necessarie per stabilire una solida presenza nei mercati internazionali, individuando e segnalando reali opportunit\u00e0 commerciali e fornendo poi il supporto necessario per tradurle in un risultato economico positivo, attraverso le seguenti operazioni:<\/div>\n<ul>\n<li>Assistenza all\u2019impresa con strumenti efficaci di strategia, marketing e comunicazione, al fine di guidarne l\u2019ingresso in un nuovo mercato estero con la metodologia pi\u00f9 consona alla tipologia dell\u2019azienda stessa e agli obiettivi prefissati;\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/li>\n<li>Identificazione dei potenziali interlocutori che lavorano nell\u2019area di interesse e ricerca di potenziali partners locali gi\u00e0 presenti nel mercato target con cui instaurare un\u2019alleanza strategica finalizzata alla creazione di un modello di business che potr\u00e0 migliorare le performance di entrambe le imprese;<\/li>\n<li>Assistenza legale e tributaria per garantire un competitivo ed efficace inquadramento fiscale nel mercato straniero\u00a0per poter usufruire al meglio delle agevolazioni che alcuni governi locali mettono a disposizione di chi guarda a nuovi mercati per espandere il proprio business;<\/li>\n<li>Consulenza al fine dell\u2019individuazione del percorso di internazionalizzazione pi\u00f9 funzionale alle esigenze dell\u2019impresa; assistenza nella predisposizione di un piano di penetrazione nel mercato target estero attraverso una rete mirata di agenti; selezione e individuazione di un distributore realmente funzionale alla tipologia del prodotto.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1778\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"8\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1778\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Consulenza finanziaria<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1778\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"8\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1778\"><p>Con l\u2019introduzione dell\u2019accordo Basilea 2, lo Studio affianca il Cliente nella gestione dell\u2019area finanziaria, in particolare nella gestione della concessione del credito ai clienti, e promuove presso il sistema bancario e creditizio la ricerca delle soluzioni finanziarie pi\u00f9 vicine alle esigenze aziendali.<\/p>\n<p>Viene effettuata l\u2019analisi delle richieste di credito, delle scelte sui tempi e modalit\u00e0 di concessione di credito ai Clienti, partecipando attivamente alla pianificazione della tesoreria per affrontare eventuali tensioni di liquidit\u00e0.<\/p>\n<p>Ricerca le possibili fonti di finanziamento ordinarie e\/o speciali e individua le garanzie da concedere; redige piani aziendali per la pianificazione strategica e introduce sistemi di autovalutazione degli aspetti economici e reddituali con analisi per indici e flussi.<\/p>\n<p>Lo Studio valuta la situazione economico-finanziaria dell\u2019impresa, soprattutto per quanto riguarda l\u2019evoluzione del fatturato, individua quali garanzie reali e personali possano essere presentate a fronte di una richiesta di affidamento e, infine, stila una reportistica con tutte le informazioni qualitative e andamentali, senza dimenticare l\u2019esposizione complessiva dell\u2019impresa e le sue esigenze di credito.<\/p>\n<p>Assiste l&#8217;Azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:<\/p>\n<p>&#8211; investimenti materiali per l\u2019acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;<br \/>&#8211; investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;<br \/>&#8211; ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;<br \/>&#8211; fido di cassa;<br \/>&#8211; anticipo fatture e portafoglio;<br \/>&#8211; anticipo import ed export;<br \/>&#8211; interventi di aumento di capitale sociale.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1779\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"9\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1779\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Fiscal Due Diligence e pre-auditing<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1779\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"9\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1779\"><p>La Fiscal Due Diligence, soprattutto nelle operazioni straordinarie, \u00e8 uno strumento fondamentale.<br \/>Attraverso un\u2019analisi approfondita, vengono focalizzati gli aspetti critici di un\u2019impresa e della sua attivit\u00e0, valutati nell\u2019ottica del potenziale investitore, il quale ha come obiettivo quello di massimizzare il profitto, di contenere l\u2019assunzione di rischi e di limitare al massimo l\u2019esborso finanziario.<br \/>Lo Studio \u00e8 in grado di effettuare verifiche sulla posizione fiscale di una determinata societ\u00e0 o gruppo, relativamente a:<br \/>\u00b7 la corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale ordinaria e straordinaria vigente;<br \/>\u00b7 l\u2019individuazione delle aree a rischio;<br \/>\u00b7 la rilevazione di potenziali responsabilit\u00e0;<br \/>\u00b7 gli scenari fiscali in caso di acquisizione o vendita di societ\u00e0;<br \/>\u00b7 i benefici fiscali futuri;<br \/>\u00b7 l\u2019adeguamento ai nuovi regolamenti e gestione di precedenti irregolarit\u00e0, sfruttando le opportunit\u00e0 concesse dalla legge.<\/p>\n<p>Predispone quindi un documento cui sono evidenziati i risultati dell\u2019analisi ed in particolare le aree di criticit\u00e0 che l\u2019investitore deve tener in considerazione.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-17710\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"10\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-17710\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">consulenza del lavoro<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-17710\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"10\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-17710\"><p>Lo Studio, grazie ai propri consulenti del lavoro interni, garantisce ai propri clienti un&#8217;attenta e competente gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali, fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro intrattenuti dalle aziende.<\/p>\n<p>I settori in cui opera sono costituiti da ogni tipo di impresa, dalle piccole a quelle di grandi dimensioni, di ogni settore produttivo, avendo affinato una particolare esperienza di gestione di quasi tutti i contratti collettivi stipulati sia in sede nazionale che nelle realt\u00e0 aziendali.<\/p>\n<p>Il Cliente ha la possibilit\u00e0 di fruire non solo della completa gestione dei rapporti di lavoro dal momento della loro costituzione alla loro estinzione,(comprese le assistenze in sede ispettiva, contenzioso ecc,) ma anche della sola consulenza, attraverso interventi di volta in volta richiesti per la soluzione di particolari problemi o per l&#8217;adempimento a specifici obblighi imposti dalla legge o dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.<\/p>\n<p>Lo Studio in particolar modo \u00e8 estremamente competente nell&#8217;assistenza e rappresentanza dell&#8217;azienda nelle vertenze extragiudiziali davanti le commissioni di conciliazione ed in sede di arbitrato, promosse da lavoratori dipendenti, da autonomi e parasubordinati.<\/p>\n<p>Le aree di intervento sono le seguenti:<\/p>\n<p><strong>CONSULENZA CONTRATTUALE:<\/strong><\/p>\n<p>Gestione delle diverse tipologie di Contratti Collettivi di Lavoro.<br \/>Interpretazione e applicazione delle norme anche tramite confronti con le Associazioni di Categoria.<\/p>\n<p><strong>CONSULENZA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE:<\/strong><\/p>\n<p>Inquadramento previdenziale delle Aziende.<br \/>Inquadramento INAIL (valutazione rischi).<br \/>Contenzioso e ricorsi INPS e INAIL.<br \/>Consulenza pensionistica.<\/p>\n<p><strong>CONSULENZA GIURIDICA:<\/strong><\/p>\n<p>Interpretazione ed applicazione delle norme di Legge in materia di lavoro.<br \/>Stesura contratti individuali di lavoro.<br \/>Legge Biagi: apprendistati, contratti d&#8217;inserimento, contratti a progetto, ecc.<br \/>Assistenza nell&#8217;applicazione delle normative disciplinari (contestazioni e provvedimenti).<br \/>Vertenze individuali di lavoro: assistenza del Cliente nelle trattative presso gli Uffici del Lavoro o in sede stragiudiziale.<\/p>\n<p><strong>CONSULENZA SINDACALE:<\/strong><\/p>\n<p>Trattative sindacali.<br \/>Procedure per cessioni rami d&#8217;azienda.<br \/>Procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria).<br \/>Procedure di mobilit\u00e0.<\/p>\n<p>Il centro di servizi interno,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.studiocassano.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">STUDIO CASSANO S.r.l.<\/a>, si occuper\u00e0 delle seguenti adempienze:<\/p>\n<p>Elaborazione dei cedolini svolta interamente all&#8217;interno da personale specializzato;<br \/>Prospetti contabili: prima nota, ratei e TFR<br \/>Adempimenti annuali: CUD, 770, autoliquidazione INAIL;<br \/>Data reporting;<br \/>Elaborazione budget aziendali;<br \/>Gestione pratiche Collocamento: assunzioni, trasformazioni e cessazioni.<br \/>Denunce d&#8217;infortunio.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-17711\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"11\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-17711\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Procedure concorsuali<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-17711\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"11\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-17711\"><p>Esame circa la ragionevolezza di piani di risanamento dell&#8217;esposizione debitoria dell&#8217;impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria (ex art. 67 3\u00b0 comma lettera d) L.F.);<br \/>Esame circa la veridicit\u00e0 dei dati aziendali e la fattibilit\u00e0 dei piani inerenti i ricorsi per l&#8217;ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 161 3\u00b0 comma L.F.);<br \/>Esame circa l&#8217;attuabilit\u00e0 degli accordi di ristrutturazione dei debiti in particolare circa la loro idoneit\u00e0 ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei agli accordi (ex art. 182 bis L.F.);<br \/>Gestione delle soluzioni negoziate della crisi di impresa;<br \/>Gestione della procedura fallimentare con svolgimento di attivit\u00e0 di accertamento del passivo fallimentare con la valutazione di tutte le domande di ammissione alla procedura presentate dai creditori concorsuali, liquidazione del patrimonio fallimentare e riparto del ricavato tra creditori.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-17712\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"12\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-17712\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Audit e Revisione Legale<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-17712\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"12\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-17712\"><p>Revisione legale di bilanci di esercizio e bilanci consolidati ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;<br \/>Revisione volontaria di bilanci, di situazioni contabili infra annuali e semestrali per finalit\u00e0 informative interne ed esterne; Assistenza ai Collegi Sindacali che assumono l&#8217;incarico di revisione legale;<br \/>Verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilit\u00e0;<br \/>Pareri di congruit\u00e0 nei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di nuove azioni con esclusione di diritto d&#8217;opzione;<br \/>Processo strutturato di audit basato sull\u2019interazione costante e tempestiva con la direzione aziendale, allo scopo di identificare i principali gap nel sistema di controllo interno e di formulare raccomandazioni utili per la definizione di piani di azione per l\u2019evoluzione dell\u2019architettura di controllo;<br \/>Verifiche di conformit\u00e0 delle procedure e dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge, regolamenti o su richiesta di autorit\u00e0 di controllo.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-17713\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"13\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-17713\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Accounting e Consulenza contabile<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-17713\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"13\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-17713\"><p>Assistenza nella soluzione di problematiche di natura contabile;<br \/>Consulenza in materia di principi contabili IAS-IFRS;<br \/>Progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e manuali contabili;<br \/>Assistenza e redazione della reportistica interna;<br \/>Identificazione di azioni per il miglioramento del capitale circolante;<br \/>Check-up della situazione finanziaria;<br \/>Analisi della struttura dei costi aziendali;<br \/>Esame della marginalit\u00e0 dei singoli prodotti\/unit\u00e0 di business;<br \/>Studio e valutazione del sistema di controllo interno;<br \/>Assistenza nell&#8217;implementazione del controllo di gestione.<\/p>\n<p>Per l&#8217;elaborazione dei dati contabili lo Studio si avvale della propria struttura,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.centrostudieconomici.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l.<\/a><\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8227a00 elementor-section-content-middle elementor-section-height-min-height elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"8227a00\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wider\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f6f428d\" data-id=\"f6f428d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f3d7d00 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f3d7d00\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4e914f1\" data-id=\"4e914f1\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ea3be3b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ea3be3b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">dallo studio<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column elementor-element elementor-element-753bde8\" data-id=\"753bde8\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-207c232 elementor-position-left elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"207c232\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.studio-cassano.it\/pubblicazioni\/\" class=\"elementor-icon\" tabindex=\"-1\" aria-label=\"Pubblicazioni\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-book\"><\/i>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.studio-cassano.it\/pubblicazioni\/\" >\n\t\t\t\t\t\t\tPubblicazioni\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4109c17\" data-id=\"4109c17\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d73162a elementor-position-left elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"d73162a\" data-element_type=\"widget\" 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data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b6f46b0 elementor-position-left elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"b6f46b0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.studio-cassano.it\/novita\/\" class=\"elementor-icon\" tabindex=\"-1\" aria-label=\"Novit\u00e0\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-search\"><\/i>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.studio-cassano.it\/novita\/\" >\n\t\t\t\t\t\t\tNovit\u00e0\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5365d32c elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5365d32c\" data-element_type=\"section\" id=\"rassegna\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wider\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-73bdd9c3\" data-id=\"73bdd9c3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1a0097ef elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1a0097ef\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-heading-title elementor-size-small\">importante per il tuo business<\/span>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-74fc8fe1 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"74fc8fe1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Aggiornamenti &amp; Fiscalit\u00e0<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-4bde0512 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4bde0512\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wider\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-947e6eb\" data-id=\"947e6eb\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1e5be882 elementor-position-left elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"1e5be882\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-calculator\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tRassegna Fiscale\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tLe ultime notizie del giorno\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-325d1d2 elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"325d1d2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\">    <div class=\"metaping-tabs metaping-rassegna\">\n            \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale0\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale0\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Andrea Rinaldi - Pag. 32<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>L\u2019inflazione europea sale al 3,2% Sfida cinese al debito americano<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>L\u2019inflazione europea sale al 3,2% Sfida cinese al debito americano<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Andrea Rinaldi - Pag. 32<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Eurostat rende noto che l\u2019inflazione torna a crescere in Europa. Ad agosto il tasso di inflazione annuale nella zona euro \u00e8 salito al 3,2%, rispetto al 2,9% di luglio. Un anno prima, ad agosto 2025, il tasso era al 2%. Tendenza simile anche nell\u2019intera Unione Europea, con il livello annuale del caro vita schizzato al 3,2% lo scorso agosto. L\u2019Italia segue perfettamente la media dell\u2019Eurozona con un tasso del 3,2%. Per raffreddare i prezzi le banche centrali sono tornate ad aumentare il costo del denaro. Mercoled\u00ec scorso la Fed ha deciso di alzare di un quarto di punto i tassi di interesse dopo tre anni, portandoli in un intervallo tra il 3,75 e il 4%. Ieri Bank of England ha deciso, invece, di mantenerli invariati al 3,75%. I prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti e delle bollette delle famiglie sono aumentati a causa del conflitto in Medio Oriente ed \u00e8 difficile prevedere cosa accadr\u00e0. L\u2019inflazione \u00e8 salita al 3,1% e la Banca d\u2019Inghilterra ritiene che aumenter\u00e0 man mano che i prezzi pi\u00f9 elevati dell\u2019energia avranno i loro effetti a catena. Sette giorni fa \u00e8 stata la Bce a portare i tassi al 2,50%.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>L\u2019inflazione europea sale al 3,2% Sfida cinese al debito americano<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Andrea Rinaldi - Pag. 32<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Eurostat rende noto che l\u2019inflazione torna a crescere in Europa. Ad agosto il tasso di inflazione annuale nella zona euro \u00e8 salito al 3,2%, rispetto al 2,9% di luglio. Un anno prima, ad agosto 2025, il tasso era al 2%. Tendenza simile anche nell\u2019intera Unione Europea, con il livello annuale del caro vita schizzato al 3,2% lo scorso agosto. L\u2019Italia segue perfettamente la media dell\u2019Eurozona con un tasso del 3,2%. Per raffreddare i prezzi le banche centrali sono tornate ad aumentare il costo del denaro. Mercoled\u00ec scorso la Fed ha deciso di alzare di un quarto di punto i tassi di interesse dopo tre anni, portandoli in un intervallo tra il 3,75 e il 4%. Ieri Bank of England ha deciso, invece, di mantenerli invariati al 3,75%. I prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti e delle bollette delle famiglie sono aumentati a causa del conflitto in Medio Oriente ed \u00e8 difficile prevedere cosa accadr\u00e0. L\u2019inflazione \u00e8 salita al 3,1% e la Banca d\u2019Inghilterra ritiene che aumenter\u00e0 man mano che i prezzi pi\u00f9 elevati dell\u2019energia avranno i loro effetti a catena. Sette giorni fa \u00e8 stata la Bce a portare i tassi al 2,50%.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale1\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale1\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Gianni Trovati - Pag. 3<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Bollo auto, il decreto cancella il 30,4% degli incassi totali<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Bollo auto, il decreto cancella il 30,4% degli incassi totali<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Gianni Trovati - Pag. 3<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Al momento vale solo per il 2027 il taglio del bollo auto che cancella il 30,4% degli incassi totali. Il Governo \u00e8 per\u00f2 intenzionato a rendere il taglio strutturale con la prossima manovra. Nel testo si fanno pi\u00f9 chiare dimensioni e ricadute del provvedimento; sempre ieri, in un incontro al Mef sulla manovra, \u00e8 partito un confronto tecnico con le Regioni. Solo il decreto attuativo fornir\u00e0 chiarimenti sui meccanismi di compensazione. Il decreto, interessa un veicolo su tre e cancella di poco meno di un terzo i 7,68 miliardi di gettito complessivo stimato dall\u2019Aci nell\u2019annuario statistico. Lo stop al bollo abbraccia chi paga meno. Esplicito l\u2019intento di aiutare le fasce di reddito medio basso. L\u2019addio alla tassa investe circa 13,2 milioni di auto e quasi 2 milioni di motocicli. Complessivamente parliamo di un sconto di 115,5 milioni.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Bollo auto, il decreto cancella il 30,4% degli incassi totali<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Gianni Trovati - Pag. 3<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al momento vale solo per il 2027 il taglio del bollo auto che cancella il 30,4% degli incassi totali. Il Governo \u00e8 per\u00f2 intenzionato a rendere il taglio strutturale con la prossima manovra. Nel testo si fanno pi\u00f9 chiare dimensioni e ricadute del provvedimento; sempre ieri, in un incontro al Mef sulla manovra, \u00e8 partito un confronto tecnico con le Regioni. Solo il decreto attuativo fornir\u00e0 chiarimenti sui meccanismi di compensazione. Il decreto, interessa un veicolo su tre e cancella di poco meno di un terzo i 7,68 miliardi di gettito complessivo stimato dall\u2019Aci nell\u2019annuario statistico. Lo stop al bollo abbraccia chi paga meno. Esplicito l\u2019intento di aiutare le fasce di reddito medio basso. L\u2019addio alla tassa investe circa 13,2 milioni di auto e quasi 2 milioni di motocicli. Complessivamente parliamo di un sconto di 115,5 milioni.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale2\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale2\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 33<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Vitto e alloggio, deduzione al 75% anche senza il rimborso<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Vitto e alloggio, deduzione al 75% anche senza il rimborso<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 33<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Le spese alberghiere e di somministrazione sono deducibili nella misura del 75% del costo, entro il limite del 2% dei compensi percepiti. Questo anche nel caso in cui siano addebitate ai clienti ma non rimborsate. Con il modello Redditi PF 2026, il quadro RE recepisce a pieno regime la revisione della disciplina del lavoro autonomo operata dal Dlgs 192\/2024, che ha sostituito l\u2019art. 54 del Tuir con una disciplina pi\u00f9 articolata. Con riferimento alle spese di somministrazione per alimenti e bevande la disciplina previgente ne fissava la deducibilit\u00e0 nella misura del 75% del costo, entro il limite del 2% dei compensi percepiti ma escludeva l\u2019applicazione di queste limitazioni alle spese sostenute dall\u2019esercente arte o professione, e addebitate analiticamente in capo al committente.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Vitto e alloggio, deduzione al 75% anche senza il rimborso<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 33<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le spese alberghiere e di somministrazione sono deducibili nella misura del 75% del costo, entro il limite del 2% dei compensi percepiti. Questo anche nel caso in cui siano addebitate ai clienti ma non rimborsate. Con il modello Redditi PF 2026, il quadro RE recepisce a pieno regime la revisione della disciplina del lavoro autonomo operata dal Dlgs 192\/2024, che ha sostituito l\u2019art. 54 del Tuir con una disciplina pi\u00f9 articolata. Con riferimento alle spese di somministrazione per alimenti e bevande la disciplina previgente ne fissava la deducibilit\u00e0 nella misura del 75% del costo, entro il limite del 2% dei compensi percepiti ma escludeva l\u2019applicazione di queste limitazioni alle spese sostenute dall\u2019esercente arte o professione, e addebitate analiticamente in capo al committente.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale3\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale3\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Gaetana Rota, Benedetto Santacroce - Pag. 33<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Dal 1\u00b0 novembre entrer\u00e0 in vigore la nuova tassa Ue sui mini pacchi<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Dal 1\u00b0 novembre entrer\u00e0 in vigore la nuova tassa Ue sui mini pacchi<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Gaetana Rota, Benedetto Santacroce - Pag. 33<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Dal 1\u00b0 novembre entrer\u00e0 in vigore la nuova tassa Ue sui mini pacchi di provenienza extra-Ue. Il decreto legge 162\/2026, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ha di nuovo prorogato al 1\u00b0dicembre l\u2019entrata in vigore del contributo italiano di 2 euro, per i pacchi extra Ue di valore inferiore a 150 euro. La tassa Ue consiste in un importo fisso per singolo articolo contenuto nella spedizione e si applica alle richieste di immissione in libera pratica per le vendite a distanza. La somma corrisponde ai costi reali dei servizi resi, inclusi la verifica delle informazioni, l\u2019esecuzione dei controlli, l\u2019infrastruttura digitale e i servizi svolti dall\u2019Autorit\u00e0 doganale della Ue. Il balzello non \u00e8 rimborsabile ed \u00e8 versato dal debitore con cadenza almeno mensile. Ad un atto delegato della Commissione europea il compito di determinare esattamente l\u2019importo.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Dal 1\u00b0 novembre entrer\u00e0 in vigore la nuova tassa Ue sui mini pacchi<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Gaetana Rota, Benedetto Santacroce - Pag. 33<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dal 1\u00b0 novembre entrer\u00e0 in vigore la nuova tassa Ue sui mini pacchi di provenienza extra-Ue. Il decreto legge 162\/2026, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ha di nuovo prorogato al 1\u00b0dicembre l\u2019entrata in vigore del contributo italiano di 2 euro, per i pacchi extra Ue di valore inferiore a 150 euro. La tassa Ue consiste in un importo fisso per singolo articolo contenuto nella spedizione e si applica alle richieste di immissione in libera pratica per le vendite a distanza. La somma corrisponde ai costi reali dei servizi resi, inclusi la verifica delle informazioni, l\u2019esecuzione dei controlli, l\u2019infrastruttura digitale e i servizi svolti dall\u2019Autorit\u00e0 doganale della Ue. Il balzello non \u00e8 rimborsabile ed \u00e8 versato dal debitore con cadenza almeno mensile. Ad un atto delegato della Commissione europea il compito di determinare esattamente l\u2019importo.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale4\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale4\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio - Pag. 33<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>La riscossione locale passer\u00e0 ad Amco<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>La riscossione locale passer\u00e0 ad Amco<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio - Pag. 33<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione sar\u00e0 sostituita nel tempo da Amco che si occuper\u00e0 della riscossione locale. Province e Comuni sono libere di scegliere le modalit\u00e0 di riscossione coattiva, all\u2019interno di diverse opzioni, senza essere obbligate ad avvalersi dell\u2019Ader. L\u2019attribuzione ad Amco, societ\u00e0 del ministero dell\u2019Economia, della funzione afferente alla riscossione delle entrate locali si deve alla revisione dell\u2019articolo 2 decreto legge n. 193\/2016. Amco non si occuper\u00e0 direttamente delle attivit\u00e0 di riscossione ma si affider\u00e0 a societ\u00e0 abilitate, scelte con procedure a evidenza pubblica. Ad Amco spetter\u00e0 il compito di coordinamento delle attivit\u00e0 e metter\u00e0 a disposizione dei concessionari affidatari dei servizi le banche dati del sistema dell\u2019Anagrafe tributaria, compresa quella delle fatture elettroniche.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>La riscossione locale passer\u00e0 ad Amco<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio - Pag. 33<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione sar\u00e0 sostituita nel tempo da Amco che si occuper\u00e0 della riscossione locale. Province e Comuni sono libere di scegliere le modalit\u00e0 di riscossione coattiva, all\u2019interno di diverse opzioni, senza essere obbligate ad avvalersi dell\u2019Ader. L\u2019attribuzione ad Amco, societ\u00e0 del ministero dell\u2019Economia, della funzione afferente alla riscossione delle entrate locali si deve alla revisione dell\u2019articolo 2 decreto legge n. 193\/2016. Amco non si occuper\u00e0 direttamente delle attivit\u00e0 di riscossione ma si affider\u00e0 a societ\u00e0 abilitate, scelte con procedure a evidenza pubblica. Ad Amco spetter\u00e0 il compito di coordinamento delle attivit\u00e0 e metter\u00e0 a disposizione dei concessionari affidatari dei servizi le banche dati del sistema dell\u2019Anagrafe tributaria, compresa quella delle fatture elettroniche.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale5\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale5\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Anna Abagnale, Benedetto Santacroce - Pag. 34<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Data center, Iva al 22% sull\u2019affitto dello spazio<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Data center, Iva al 22% sull\u2019affitto dello spazio<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Anna Abagnale, Benedetto Santacroce - Pag. 34<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 175\/2026, affronta per la prima volta il tema della tassazione dei servizi di colocation con private cage in data center italiano e afferma che per questo servizio e per altri accessori trova applicazione l\u2019Iva italiana con aliquota al 22%. Il caso sottoposto all\u2019attenzione dell\u2019Amministrazione finanziaria riguarda una societ\u00e0 estera, con sede secondaria in Italia che acquista da una societ\u00e0 italiana dei servizi di colocation, ovvero dei servizi di messa a disposizione dello spazio in un data center e altri servizi come la fornitura di energia elettrica, la climatizzazione e la prevenzione incendi e vigilanza. Secondo l\u2019Agenzia il servizio di messa a disposizione passiva di uno spazio comprende anche prestazioni tecniche operative funzionali all\u2019utilizzo della cage, dunque, non \u00e8 ammessa l\u2019esenzione Iva ma l\u2019applicazione dell\u2019aliquota ordinaria. (Ved. anche Italia Oggi: \u2018Niente esenzione Iva per i servizi di colocation\u2019 \u2013 pag. 25)<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Data center, Iva al 22% sull\u2019affitto dello spazio<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Anna Abagnale, Benedetto Santacroce - Pag. 34<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 175\/2026, affronta per la prima volta il tema della tassazione dei servizi di colocation con private cage in data center italiano e afferma che per questo servizio e per altri accessori trova applicazione l\u2019Iva italiana con aliquota al 22%. Il caso sottoposto all\u2019attenzione dell\u2019Amministrazione finanziaria riguarda una societ\u00e0 estera, con sede secondaria in Italia che acquista da una societ\u00e0 italiana dei servizi di colocation, ovvero dei servizi di messa a disposizione dello spazio in un data center e altri servizi come la fornitura di energia elettrica, la climatizzazione e la prevenzione incendi e vigilanza. Secondo l\u2019Agenzia il servizio di messa a disposizione passiva di uno spazio comprende anche prestazioni tecniche operative funzionali all\u2019utilizzo della cage, dunque, non \u00e8 ammessa l\u2019esenzione Iva ma l\u2019applicazione dell\u2019aliquota ordinaria. (Ved. anche Italia Oggi: \u2018Niente esenzione Iva per i servizi di colocation\u2019 \u2013 pag. 25)<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale6\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale6\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Fabrizio Vedana - Pag. 23<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Un portale europeo per i bilanci<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Un portale europeo per i bilanci<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Fabrizio Vedana - Pag. 23<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo sull\u2019European Single Access Point (ESAP) che sar\u00e0 in vigore dal 2028. Dunque, entra nell\u2019ordinamento italiano la disciplina dell\u2019ESAP ovvero il portale unico europeo che \u00e8 una piattaforma digitale centralizzata la quale concentra le informazioni pubbliche relative a societ\u00e0, emittenti, intermediari e operatori dei mercati finanziari. La novit\u00e0 non consiste tanto nell\u2019introduzione di nuovi obblighi informativi quanto nel diverso modo in cui le informazioni gi\u00e0 soggette a pubblicazione dovranno essere rese disponibili. Il decreto, infatti, costruisce un sistema nel quale i dati saranno trasmessi a specifici \u2018organismi di raccolta\u2019 nazionali e da questi messi a disposizione dell\u2019ESAP secondo standard europei comuni. Il passaggio \u00e8 tutt\u2019altro che formale. Il decreto dispone nuovi standard su formati, metadati e identificazione dei soggetti. La trasparenza societaria e finanziaria cambia direzione e diventa europea.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Un portale europeo per i bilanci<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Fabrizio Vedana - Pag. 23<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo sull\u2019European Single Access Point (ESAP) che sar\u00e0 in vigore dal 2028. Dunque, entra nell\u2019ordinamento italiano la disciplina dell\u2019ESAP ovvero il portale unico europeo che \u00e8 una piattaforma digitale centralizzata la quale concentra le informazioni pubbliche relative a societ\u00e0, emittenti, intermediari e operatori dei mercati finanziari. La novit\u00e0 non consiste tanto nell\u2019introduzione di nuovi obblighi informativi quanto nel diverso modo in cui le informazioni gi\u00e0 soggette a pubblicazione dovranno essere rese disponibili. Il decreto, infatti, costruisce un sistema nel quale i dati saranno trasmessi a specifici \u2018organismi di raccolta\u2019 nazionali e da questi messi a disposizione dell\u2019ESAP secondo standard europei comuni. Il passaggio \u00e8 tutt\u2019altro che formale. Il decreto dispone nuovi standard su formati, metadati e identificazione dei soggetti. La trasparenza societaria e finanziaria cambia direzione e diventa europea.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale7\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale7\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Fabrizio G. Poggiani - Pag. 25<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Spazio a pi\u00f9 voci nel Durc<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Spazio a pi\u00f9 voci nel Durc<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Fabrizio G. Poggiani - Pag. 25<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Novit\u00e0 in vista per il documento unico di regolarit\u00e0 fiscale (Durf) necessario negli appalti. L\u2019Agenzia delle Entrate amplia la base per il calcolo della soglia del 10% relativa ai versamenti eseguiti nel conto fiscale. Spazio, quindi, alle ritenute bancarie e ai crediti per imposte pagate all\u2019estero, con l\u2019obiettivo prioritario di garantire la tutela e la parit\u00e0 di trattamento per le imprese con proiezioni internazionali. Con la risposta all\u2019interpello n. 174 del 16 settembre 2026 l\u2019Agenzia delle Entrate ha segnato una svolta rilevante per le imprese operanti negli appalti e nei subappalti, ampliando la platea delle voci computabili per l\u2019ottenimento del documento unico di regolarit\u00e0 fiscale.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Spazio a pi\u00f9 voci nel Durc<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Fabrizio G. Poggiani - Pag. 25<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Novit\u00e0 in vista per il documento unico di regolarit\u00e0 fiscale (Durf) necessario negli appalti. L\u2019Agenzia delle Entrate amplia la base per il calcolo della soglia del 10% relativa ai versamenti eseguiti nel conto fiscale. Spazio, quindi, alle ritenute bancarie e ai crediti per imposte pagate all\u2019estero, con l\u2019obiettivo prioritario di garantire la tutela e la parit\u00e0 di trattamento per le imprese con proiezioni internazionali. Con la risposta all\u2019interpello n. 174 del 16 settembre 2026 l\u2019Agenzia delle Entrate ha segnato una svolta rilevante per le imprese operanti negli appalti e nei subappalti, ampliando la platea delle voci computabili per l\u2019ottenimento del documento unico di regolarit\u00e0 fiscale.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale8\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale8\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Francesco Cerisano - Pag. 26<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Senza bollo 24,6 mln di italiani<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Senza bollo 24,6 mln di italiani<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Francesco Cerisano - Pag. 26<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Ammonta a 24,6 milioni di italiani la platea che beneficer\u00e0 dell\u2019esenzione del bollo auto e moto decisa dal Governo. Esenti sono i veicoli fino ad 80 Kw di potenza e tutti i veicoli a due ruote. Ciascun conducente potr\u00e0 beneficiare dell\u2019esenzione per un solo mezzo di propriet\u00e0: l\u2019unica auto di piccola e media cilindrata o, qualora se ne abbia pi\u00f9 di una, quella di potenza inferiore o ancora, per chi non possiede vetture agevolabili, il motociclo o il ciclomotore. Su un totale di 59 milioni di veicoli circolanti in Italia sono oltre 34 milioni quelli con potenza entro gli 80 kw di cui per\u00f2 solo 24.608.867 risultano concretamente agevolabili, visto il limite dell\u2019unica esenzione per conducente. A volere fortemente il provvedimento \u00e8 stato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini che non ha escluso la possibilit\u00e0 per il futuro di ampliare ulteriormente la platea interessata, estendendo l\u2019esenzione oltre gli 80 kw fino a ricomprendere anche il superbollo che si applica alle auto di grossa cilindrata.<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Senza bollo 24,6 mln di italiani<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Francesco Cerisano - Pag. 26<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ammonta a 24,6 milioni di italiani la platea che beneficer\u00e0 dell\u2019esenzione del bollo auto e moto decisa dal Governo. Esenti sono i veicoli fino ad 80 Kw di potenza e tutti i veicoli a due ruote. Ciascun conducente potr\u00e0 beneficiare dell\u2019esenzione per un solo mezzo di propriet\u00e0: l\u2019unica auto di piccola e media cilindrata o, qualora se ne abbia pi\u00f9 di una, quella di potenza inferiore o ancora, per chi non possiede vetture agevolabili, il motociclo o il ciclomotore. Su un totale di 59 milioni di veicoli circolanti in Italia sono oltre 34 milioni quelli con potenza entro gli 80 kw di cui per\u00f2 solo 24.608.867 risultano concretamente agevolabili, visto il limite dell\u2019unica esenzione per conducente. A volere fortemente il provvedimento \u00e8 stato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini che non ha escluso la possibilit\u00e0 per il futuro di ampliare ulteriormente la platea interessata, estendendo l\u2019esenzione oltre gli 80 kw fino a ricomprendere anche il superbollo che si applica alle auto di grossa cilindrata.<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale9\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale9\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Davide Marini - Pag. 27<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>I figli pagano per i padri<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>I figli pagano per i padri<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Davide Marini - Pag. 27<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Due recenti pronunce della Corte di giustizia tributaria regionale della Sardegna, la sentenza n. 314\/2026 e la n. 513\/2026, confermano che nelle societ\u00e0 a ristretta base sociale gli utili extracontabili possono essere imputati anche ai familiari che risultano soltanto soci apparenti e senza deleghe, perch\u00e9 il vincolo di parentela e la partecipazione alle assemblee rendono insufficiente la prova dell\u2019estraneit\u00e0 alla gestione, persino quando un diverso provvedimento giudiziario li abbia qualificati come prestanome. Respinti gli appelli di due giovani soci, appena maggiorenni, ai quali l\u2019Amministrazione finanziaria aveva imputato pro quota gli utili extracontabili accertati in capo alla societ\u00e0 partecipata.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>I figli pagano per i padri<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Davide Marini - Pag. 27<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Due recenti pronunce della Corte di giustizia tributaria regionale della Sardegna, la sentenza n. 314\/2026 e la n. 513\/2026, confermano che nelle societ\u00e0 a ristretta base sociale gli utili extracontabili possono essere imputati anche ai familiari che risultano soltanto soci apparenti e senza deleghe, perch\u00e9 il vincolo di parentela e la partecipazione alle assemblee rendono insufficiente la prova dell\u2019estraneit\u00e0 alla gestione, persino quando un diverso provvedimento giudiziario li abbia qualificati come prestanome. Respinti gli appelli di due giovani soci, appena maggiorenni, ai quali l\u2019Amministrazione finanziaria aveva imputato pro quota gli utili extracontabili accertati in capo alla societ\u00e0 partecipata.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale10\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale10\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 28<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Superbonus, pagamenti doppi<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Superbonus, pagamenti doppi<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 28<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Tra le numerose controversie generate dal Superbonus ne sta emergendo una che \u00e8 destinata ad interessare un numero crescente di committenti, professionisti e imprese. Si tratta delle vicende nelle quali il General Contractor, dopo aver acquisito il credito d\u2019imposta mediante sconto in fattura, non ha successivamente corrisposto i compensi dovuti ai tecnici e alle imprese esecutrici, dando origine a una complessa sovrapposizione tra rapporti contrattuali, responsabilit\u00e0 civilistiche e possibili riflessi sul piano tributario.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Superbonus, pagamenti doppi<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 28<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tra le numerose controversie generate dal Superbonus ne sta emergendo una che \u00e8 destinata ad interessare un numero crescente di committenti, professionisti e imprese. Si tratta delle vicende nelle quali il General Contractor, dopo aver acquisito il credito d\u2019imposta mediante sconto in fattura, non ha successivamente corrisposto i compensi dovuti ai tecnici e alle imprese esecutrici, dando origine a una complessa sovrapposizione tra rapporti contrattuali, responsabilit\u00e0 civilistiche e possibili riflessi sul piano tributario.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n        -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-3d460489\" data-id=\"3d460489\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3722965d elementor-position-left elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"3722965d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-balance-scale-left\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tNovit\u00e0 Fiscali\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tLe ultime notizie del giorno\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66b18c1 elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"66b18c1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\">    <div class=\"metaping-tabs metaping-rassegna\">\n            \n        <article class=\"metaping-tab metaping-novita_fiscali\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-novita_fiscali0\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-novita_fiscali0\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco \u2018Win for Italia Team\u2019 - Soppressione codici tributo 5442 e 5443<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco \u2018Win for Italia Team\u2019 - Soppressione codici tributo 5442 e 5443<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Per sostenere i progetti olimpici dell\u2019Italia Team la legge di Bilancio 2026 ha previsto e regolato il gioco numerico a totalizzazione nazionale denominato Win For Italia Team con montepremi pari al 65% della raccolta.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31\/E del 16 settembre 2026, ha istituito su richiesta dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli i codici tributo necessari per il versamento della quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale (GNTN) \u2018Win for Italia Team\u2019, che partir\u00e0 il prossimo 28 settembre.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, \u00e8 destinata al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli nella determinazione direttoriale dello scorso 7 settembre ha stabilito le regole di funzionamento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Con la nota protocollo dell\u201911 maggio 2026 l\u2019Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha chiesto l\u2019istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco citato. I codici tributo in parola sono:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185519\u2019 denominato \u2018Versamento della quota del 12,25% dell\u2019importo delle giocate derivate dall\u2019esercizio dei GNTN. Articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025 n. 199\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185520\u2019 denominato \u2018Proventi residuali derivanti dall\u2019esercizio dei GNTN. Articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025 n. 199\u2019.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, sempre con la presente risoluzione, dispone inoltre la soppressione dei seguenti codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 90\/E del 10 ottobre 2016, in materia di versamento delle somme dovute dal concessionario derivante dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) e relativi alla disciplina in materia non pi\u00f9 vigente:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185442\u2019 denominato \u2018GNTN \u2013 Penale per la mancata\/tardiva realizzazione delle innovazioni disposte da ADM per lo sviluppo dei giochi, nonch\u00e9 della presentazione dei piani annuali dei progetti da adottare per l\u2019esercizio dei giochi \u2013 articolo 27, comma 2, lettera g) e h), dell\u2019atto di Convenzione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185443\u2019 denominato \u2018GNTN \u2013 Penale per le somme stanziate e non utilizzate relative agli interventi di comunicazione ed informazione riguardanti i giochi \u2013 articolo 27, comma 2, lettera i), dell\u2019atto di Convenzione\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10289077\/RIS_n_31_del_16-09-2026.pdf\/09626d94-5622-7acb-05d2-16fa72eead33?t=1789566168741\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco \u2018Win for Italia Team\u2019 - Soppressione codici tributo 5442 e 5443<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\"><\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per sostenere i progetti olimpici dell\u2019Italia Team la legge di Bilancio 2026 ha previsto e regolato il gioco numerico a totalizzazione nazionale denominato Win For Italia Team con montepremi pari al 65% della raccolta.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31\/E del 16 settembre 2026, ha istituito su richiesta dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli i codici tributo necessari per il versamento della quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale (GNTN) \u2018Win for Italia Team\u2019, che partir\u00e0 il prossimo 28 settembre.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, \u00e8 destinata al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli nella determinazione direttoriale dello scorso 7 settembre ha stabilito le regole di funzionamento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Con la nota protocollo dell\u201911 maggio 2026 l\u2019Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha chiesto l\u2019istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco citato. I codici tributo in parola sono:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185519\u2019 denominato \u2018Versamento della quota del 12,25% dell\u2019importo delle giocate derivate dall\u2019esercizio dei GNTN. Articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025 n. 199\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185520\u2019 denominato \u2018Proventi residuali derivanti dall\u2019esercizio dei GNTN. Articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025 n. 199\u2019.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, sempre con la presente risoluzione, dispone inoltre la soppressione dei seguenti codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 90\/E del 10 ottobre 2016, in materia di versamento delle somme dovute dal concessionario derivante dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) e relativi alla disciplina in materia non pi\u00f9 vigente:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185442\u2019 denominato \u2018GNTN \u2013 Penale per la mancata\/tardiva realizzazione delle innovazioni disposte da ADM per lo sviluppo dei giochi, nonch\u00e9 della presentazione dei piani annuali dei progetti da adottare per l\u2019esercizio dei giochi \u2013 articolo 27, comma 2, lettera g) e h), dell\u2019atto di Convenzione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185443\u2019 denominato \u2018GNTN \u2013 Penale per le somme stanziate e non utilizzate relative agli interventi di comunicazione ed informazione riguardanti i giochi \u2013 articolo 27, comma 2, lettera i), dell\u2019atto di Convenzione\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n            <\/div>\n\t\t\t<div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10289077\/RIS_n_31_del_16-09-2026.pdf\/09626d94-5622-7acb-05d2-16fa72eead33?t=1789566168741\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-novita_fiscali\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-novita_fiscali1\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-novita_fiscali1\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per l\u2019imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonch\u00e9 per le attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione in relazione all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per l\u2019imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonch\u00e9 per le attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione in relazione all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30\/E del 16 settembre 2026, ha predisposto nuove causali contributo per i versamenti conseguenti alla revoca di intenti e al ravvedimento operoso, alle attivit\u00e0 di controllo e ai diversi istituti di definizione delle controversie.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il documento segue quanto delineato dalla risoluzione n. 16\/E del 25 marzo 2016 e dalla risoluzione n. 2\/E del 10 gennaio 2025 in merito ai pagamenti connessi alla dichiarazione di successione. Per le somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo, di conciliazione e della presentazione di istanze per ravvedimento e riliquidazione dell\u2019imposta il riferimento \u00e8 alla risoluzione n. 35\/E dell\u201911 luglio 2024.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Versamento delle somme dovute per gli atti di donazione e per la riliquidazione delle imposte a seguito di revoca della dichiarazione d\u2019intenti e ravvedimento operoso in relazione alla dichiarazione di successione<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per consentire il versamento delle somme richieste con avviso di liquidazione per decadenza dai benefici \u2018prima casa\u2019, l\u2019Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A252\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta di successione e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A253\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta ipotecaria e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A254\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta catastale e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A255\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta di bollo e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A256\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposta di successione \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A257\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposte ipotecarie e catastali \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A258\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposta di bollo \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A259\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tributi speciali e compensi \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per consentire il versamento dell\u2019imposta complementare correlata all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla registrazione di atti, richieste con avviso di liquidazione, notificato a seguito di istanza del contribuente nelle ipotesi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso, si istituiscono i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A260\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 479\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A261\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A262\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A263\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Versamento delle somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione relative all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione relative all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione o alla registrazione di atti, vengono istituiti i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A264\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A265\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A266\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A267\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A283\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A284\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A268\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A269\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A270\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A271\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A272\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A273\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A274\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A275\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A276\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A277\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi -Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A278\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A279\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A280\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A281\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A282\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019.\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I codici relativi alle attivit\u00e0 di controllo, all\u2019adesione e alla conciliazione vanno inseriti nella sezione \u2018Erario\u2019 del modello F24, in corrispondenza degli importi a debito versati. Il contribuente deve riportare il codice dell\u2019Ufficio, quello dell\u2019atto e l\u2019anno di riferimento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per i codici \u2018A269\u2019, \u2018A273\u2019, \u2018A274\u2019, \u2018A279\u2019, \u2018A280\u2019, \u2018A283\u2019 e \u2018A284\u2019 occorre compilare anche il codice fiscale e i dati anagrafici dell\u2019erede. Il codice fiscale del defunto deve essere inserito nell\u2019apposito campo unitamente al codice \u201808\u2019 da riportare nel campo \u2018codice identificativo\u2019.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il codice tributo \u20189400 \u2013 spese di notifica per atti impositivi\u2019.<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10289077\/RIS_n_30_del_16_09_2026.pdf\/d68b296a-7dfd-a1fe-e714-8085e07d1a36?t=1789563618744\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per l\u2019imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonch\u00e9 per le attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione in relazione all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\"><\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30\/E del 16 settembre 2026, ha predisposto nuove causali contributo per i versamenti conseguenti alla revoca di intenti e al ravvedimento operoso, alle attivit\u00e0 di controllo e ai diversi istituti di definizione delle controversie.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il documento segue quanto delineato dalla risoluzione n. 16\/E del 25 marzo 2016 e dalla risoluzione n. 2\/E del 10 gennaio 2025 in merito ai pagamenti connessi alla dichiarazione di successione. Per le somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo, di conciliazione e della presentazione di istanze per ravvedimento e riliquidazione dell\u2019imposta il riferimento \u00e8 alla risoluzione n. 35\/E dell\u201911 luglio 2024.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Versamento delle somme dovute per gli atti di donazione e per la riliquidazione delle imposte a seguito di revoca della dichiarazione d\u2019intenti e ravvedimento operoso in relazione alla dichiarazione di successione<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per consentire il versamento delle somme richieste con avviso di liquidazione per decadenza dai benefici \u2018prima casa\u2019, l\u2019Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A252\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta di successione e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A253\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta ipotecaria e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A254\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta catastale e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A255\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta di bollo e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A256\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposta di successione \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A257\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposte ipotecarie e catastali \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A258\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposta di bollo \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A259\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tributi speciali e compensi \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per consentire il versamento dell\u2019imposta complementare correlata all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla registrazione di atti, richieste con avviso di liquidazione, notificato a seguito di istanza del contribuente nelle ipotesi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso, si istituiscono i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A260\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 479\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A261\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A262\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A263\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Versamento delle somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione relative all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione relative all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione o alla registrazione di atti, vengono istituiti i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A264\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A265\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A266\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A267\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A283\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A284\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A268\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A269\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A270\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A271\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A272\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A273\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A274\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A275\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A276\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A277\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi -Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A278\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A279\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A280\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A281\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A282\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019.\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I codici relativi alle attivit\u00e0 di controllo, all\u2019adesione e alla conciliazione vanno inseriti nella sezione \u2018Erario\u2019 del modello F24, in corrispondenza degli importi a debito versati. Il contribuente deve riportare il codice dell\u2019Ufficio, quello dell\u2019atto e l\u2019anno di riferimento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per i codici \u2018A269\u2019, \u2018A273\u2019, \u2018A274\u2019, \u2018A279\u2019, \u2018A280\u2019, \u2018A283\u2019 e \u2018A284\u2019 occorre compilare anche il codice fiscale e i dati anagrafici dell\u2019erede. Il codice fiscale del defunto deve essere inserito nell\u2019apposito campo unitamente al codice \u201808\u2019 da riportare nel campo \u2018codice identificativo\u2019.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il codice tributo \u20189400 \u2013 spese di notifica per atti impositivi\u2019.<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t<div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10289077\/RIS_n_30_del_16_09_2026.pdf\/d68b296a-7dfd-a1fe-e714-8085e07d1a36?t=1789563618744\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n        -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-06d4df6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"06d4df6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-3f07087\" data-id=\"3f07087\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-86f749b elementor-position-top elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"86f749b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-calendar-alt\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tCalendario Fiscale\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tLe date importanti\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-77682b0 elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"77682b0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\"><!-- Esempio preso da https:\/\/codepen.io\/raubaca\/pen\/PZzpVe -->\n\n    <div class=\"metaping-tabs metaping-calendar\">\n\t\t            <div class=\"metaping-tab\">\n                <input type=\"radio\" id=\"tab1789552800\" name=\"rd\">\n                <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab1789552800\">\n                    16 Sep 2026 (135)\n                <\/label>\n                <div class=\"metaping-tab-container\">\n                    <div class=\"metaping-tab-content\">\n                        <div class=\"closebutton\">\n                            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                        <\/div>\n                        <h2>16 Sep 2026 (135)<\/h2>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>1)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>2)<\/small> IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>3)<\/small> Versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>4)<\/small> Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>5)<\/small> IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>6)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>7)<\/small> IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>8)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>9)<\/small> Soggetti IRES: versamento 4 rata della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRES che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 4 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>10)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRPEF che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>11)<\/small> Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>12)<\/small> Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>13)<\/small> Soggetti IRES: versamento 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRES che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>14)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRPEF che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>15)<\/small> Versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>16)<\/small> Versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>17)<\/small> Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>18)<\/small> Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>19)<\/small> Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>20)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>21)<\/small> Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>22)<\/small> Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>23)<\/small> Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>24)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>25)<\/small> Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78\/2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>26)<\/small> Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78\/2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>27)<\/small> Versamento imposta sugli intrattenimenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 di intrattenimento o altre attivit\u00e0 indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640\/1972                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attivit\u00e0 svolte con carattere di continuit\u00e0 nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6728 - Imposta sugli intrattenimenti                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>28)<\/small> Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228\/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>29)<\/small> Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della propriet\u00e0 di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonch\u00e9 di titoli rappresentativi dei predetti strumenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228\/2012 dovuta sui trasferimenti della propriet\u00e0 di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonch\u00e9 di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>30)<\/small> Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228\/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228\/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228\/2012 effettuati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>31)<\/small> Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 7 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>32)<\/small> Versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 fiduciarie                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, 4 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>33)<\/small> Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 fiduciarie                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, 3 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>34)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>35)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>36)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti residenti in Italia che siano titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie \u00e8 dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie \u00e8 dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>37)<\/small> IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attivit\u00e0 finanziarie a titolo di propriet\u00e0 o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalit\u00e0 della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredit\u00e0 o donazioni, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>38)<\/small> Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>39)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>40)<\/small> Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001. In caso di concessione di aree demaniali, l'IVIE \u00e8 dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'IVIE \u00e8 dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>41)<\/small> Versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attivit\u00e0 finanziarie a titolo di propriet\u00e0 o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalit\u00e0 della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredit\u00e0 o donazioni e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>42)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>43)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>44)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>45)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>46)<\/small> IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>47)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>48)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>49)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>50)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>51)<\/small> IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>52)<\/small> CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Locatori, persone fisiche titolari di partita IVA titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale di godimento su unit\u00e0 immobiliari abitative locate, per finalit\u00e0 abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>53)<\/small> Versamento 3 rata \"cedolare secca\" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale di godimento su unit\u00e0 immobiliari abitative locate, per finalit\u00e0 abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>54)<\/small> CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>55)<\/small> CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>56)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>57)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>58)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>59)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilit\u00e0 in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>60)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>61)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>62)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>63)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">Modalit\u00e0:\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>64)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>65)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>66)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449\/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78\/2009                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>67)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennit\u00e0 per cessazione di rapporto di lavoro                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>68)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>69)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennit\u00e0 e premi vari corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennit\u00e0 di esproprio occupazione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>70)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>71)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>72)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>73)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute alla fonte su indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>74)<\/small> Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>75)<\/small> Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>76)<\/small> Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>77)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>78)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        380E - Irap                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>79)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>80)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449\/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78\/2009                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>81)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonch\u00e9 sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>82)<\/small> Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50\/2017<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivit\u00e0 di intermediazione immobiliare nonch\u00e9 soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unit\u00e0 immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50\/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50\/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50\/2017                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>83)<\/small> Condomini in qualit\u00e0 di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Condomini in qualit\u00e0 di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto di importo superiore ai 500 euro sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, si effettua il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, si versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>84)<\/small> Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        118E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 124E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 125E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 126E - Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 127E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 128E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 133E - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 134E - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta 147E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 148E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>85)<\/small> Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti Iva mensili                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento \u00e8 effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6008 - Versamento Iva mensile agosto                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>86)<\/small> Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento \u00e8 effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6008 - Versamento Iva mensile agosto                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>87)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento mensile IVA                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        608E - Versamento IVA mensile agosto                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>88)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di \"scissione dei pagamenti\" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633\/1972                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>89)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 7 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>90)<\/small> Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilit\u00e0: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilit\u00e0 optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100\/1998                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento \u00e8 effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6008 - Versamento Iva mensile agosto                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>91)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonch\u00e9 societ\u00e0 indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di \"scissione dei pagamenti\" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>92)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Pubbliche amministrazioni e societ\u00e0 che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della \"scissione dei pagamenti\" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>93)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Pubbliche amministrazioni e societ\u00e0 che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della \"scissione dei pagamenti\" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>94)<\/small> Adeguamento alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che si adeguano alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>95)<\/small> Adeguamento alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che si adeguano alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>96)<\/small> Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 7 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>97)<\/small> IVA: versamento del saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>98)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 4 rata del saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>99)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>100)<\/small> Versamento 3 rata del saldo IVA 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>101)<\/small> IVA: versamento del saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>102)<\/small> IVA: versamento del saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>103)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento 4 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 di capitali (societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e societ\u00e0 in accomandita semplice) e soggetti assimilati (societ\u00e0 ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano \"di comodo\" (vale a dire \"Societ\u00e0 non operative\" e \"Societ\u00e0 in perdita sistematica\") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>104)<\/small> Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 4 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>105)<\/small> Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>106)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento 3 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 di capitali (societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e societ\u00e0 in accomandita semplice) e soggetti assimilati (societ\u00e0 ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano \"di comodo\" (vale a dire \"Societ\u00e0 non operative\" e \"Societ\u00e0 in perdita sistematica\") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>107)<\/small> Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%\r\n\r\n&nbsp;                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>108)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>109)<\/small> Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'Ires a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>110)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>111)<\/small> IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>112)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>113)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>114)<\/small> Versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>115)<\/small> IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>116)<\/small> IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento della 3 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>117)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>118)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>119)<\/small> Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>120)<\/small> Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>121)<\/small> Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>122)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>123)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>124)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento 4 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di et\u00e0, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>125)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento 3 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di et\u00e0, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>126)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>127)<\/small> Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>128)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>129)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>130)<\/small> Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171\/2005                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>131)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>132)<\/small> Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>133)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>134)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>135)<\/small> Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171\/2005                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                            <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\t\t            <div class=\"metaping-tab\">\n                <input type=\"radio\" id=\"tab1790762400\" name=\"rd\">\n                <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab1790762400\">\n                    30 Sep 2026 (19)\n                <\/label>\n                <div class=\"metaping-tab-container\">\n                    <div class=\"metaping-tab-content\">\n                        <div class=\"closebutton\">\n                            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                        <\/div>\n                        <h2>30 Sep 2026 (19)<\/h2>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>1)<\/small> Superbollo: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo auto scadente ad agosto 2027                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non \u00e8 pi\u00f9 dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalit\u00e0 telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalit\u00e0 telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>2)<\/small> Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e autoveicoli con potenza oltre 35 Kw con bollo auto scadente ad agosto 2027                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Pagamento tasse automobilistiche erariali (bollo auto erariale)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    PagoPA                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>3)<\/small> Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633\/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633\/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attivit\u00e0 non commerciali                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331\/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331\/1993                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>4)<\/small> Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633\/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633\/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attivit\u00e0 non commerciali                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>5)<\/small> Presentazione della \"Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA\" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio dell'anno successivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633\/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato \"Gruppo IVA\"                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Presentazione della \"Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA\" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio dell'anno successivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, \u00e8 presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalit\u00e0 telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>6)<\/small> Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2026, da effettuare utilizzando il modello \"Comunicazione liquidazioni periodiche IVA\"                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, \u00e8 presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalit\u00e0 telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>7)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti delTerzo Settore: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Per gli Enti del Terzo Settore interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non hanno presentato la richiesta di accreditamento tramite il RUNTS entro il termine ordinario del 31 marzo 2026 e non sono presenti nell'elenco permanente ETS pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare \u00e8 necessario versare contestualmente l'importo di EUR 250,00.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento). La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il RUNTS nell'apposito campo \"Cinque per mille\" apponendo il flag su \"accreditamento del 5 per 1000\".                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>8)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento degli enti della ricerca sanitaria\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min.Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attivit\u00e0 di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non abbiano effettuato la domanda di iscrizione ai fini dell'accreditamento del 5 per mille entro il 10 aprile 2026, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio atttraverso il sito del Ministero della Salute, purch\u00e9 sia versato contestualmente l'importo di EUR 250,00.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Le modalit\u00e0 da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono indicate sul sito del Ministero della Salute. L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento).                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>9)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0, quali universit\u00e0 e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalit\u00e0 principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 procedono alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>10)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti delTerzo Settore: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Per gli Enti del Terzo Settore interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non hanno presentato la richiesta di accreditamento tramite il RUNTS entro il termine ordinario del 31 marzo 2026 e non sono presenti nell'elenco permanente ETS pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare \u00e8 necessario versare contestualmente l'importo di EUR 250,00.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento). La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il RUNTS nell'apposito campo \"Cinque per mille\" apponendo il flag su \"accreditamento del 5 per 1000\".                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>11)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020 iscritte al Registro Nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2026 e non sono presenti nell'elenco permanente ASD, pubblicato sul sito del CONI, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare \u00e8 necessario: trasmettere la domanda di accreditamento per le ASD in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati; versare contestualmente un importo di euro 250,00                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico per le ASD reso disponibile sul sito del CONI e sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>12)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento degli enti della ricerca sanitaria\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min.Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attivit\u00e0 di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non abbiano effettuato la domanda di iscrizione ai fini dell'accreditamento del 5 per mille entro il 10 aprile 2026, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio atttraverso il sito del Ministero della Salute, purch\u00e9 sia versato contestualmente l'importo di EUR 250,00.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Le modalit\u00e0 da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono indicate sul sito del Ministero della Salute. L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento).                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>13)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0, quali universit\u00e0 e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalit\u00e0 principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 procedono alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>14)<\/small> Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Presentazione con modalit\u00e0 telematica. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>15)<\/small> Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartanenti alla Comunit\u00e0 Europea con cui esistono accordi di reciprocit\u00e0<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunit\u00e0 Europea con cui esistono accordi di reciprocit\u00e0                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Presentazione modello Iva 79 al Centro Operativo di Pescara. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>16)<\/small> Presentazione della \"Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA\" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio dell'anno successivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633\/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato \"Gruppo IVA\"                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Presentazione della \"Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA\" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio dell'anno successivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, \u00e8 presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalit\u00e0 telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>17)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020 iscritte al Registro Nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2026 e non sono presenti nell'elenco permanente ASD, pubblicato sul sito del CONI, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare \u00e8 necessario: trasmettere la domanda di accreditamento per le ASD in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati; versare contestualmente un importo di euro 250,00                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico per le ASD reso disponibile sul sito del CONI e sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>18)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento degli enti della ricerca sanitaria\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min.Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attivit\u00e0 di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non abbiano effettuato la domanda di iscrizione ai fini dell'accreditamento del 5 per mille entro il 10 aprile 2026, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio atttraverso il sito del Ministero della Salute, purch\u00e9 sia versato contestualmente l'importo di EUR 250,00.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Le modalit\u00e0 da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono indicate sul sito del Ministero della Salute. L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento).                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>19)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0, quali universit\u00e0 e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalit\u00e0 principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 procedono alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                            <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\t\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n         -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bbaed6f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bbaed6f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c83dba5\" data-id=\"c83dba5\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a4dd52d elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"a4dd52d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"sedi\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Experience at your service Maurizio Cassano Born in Milan 58 years ago and graduated in Economics and Business at the Cattolica University in Milan, Dr. Maurizio Cassano has been enrolled in the Register of Chartered Certified Accountants and Tax Consultants of Milan since 1986 and in the Register of Accounting Auditors since 1995. 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