{"id":378,"date":"2023-04-11T18:29:26","date_gmt":"2023-04-11T16:29:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.metaping.it\/studiocassano2023\/studio-cassano\/"},"modified":"2023-04-11T18:43:39","modified_gmt":"2023-04-11T16:43:39","slug":"studio-cassano","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studio-cassano.it\/en\/","title":{"rendered":"Studio Cassano"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"378\" class=\"elementor elementor-378 elementor-7\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0612227 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0612227\" data-element_type=\"section\" id=\"cassano\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7306227\" data-id=\"7306227\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8bd560b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8bd560b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Experience at your service<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e4c09d5 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e4c09d5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Maurizio Cassano<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-639ab89 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"639ab89\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-57da113\" data-id=\"57da113\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-adfdd22 elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"adfdd22\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tBorn in Milan 58 years ago and graduated in Economics and Business at the Cattolica University in Milan, Dr. Maurizio Cassano has been enrolled in the Register of Chartered Certified Accountants and Tax Consultants of Milan since 1986 and in the Register of Accounting Auditors since 1995.\r\n\r\nHe is founder and partner of C.S.E. Centro Studi Economici s.r.l., and Studio Cassano s.r.l., data processing centres with offices located in Milan and in its hinterland, and he is also Chairman of the Board of CASSANO BENELLI CONSULTING s.r.l..\r\n\r\nHe has been President of CONFLAVORO PMI MILANO , and Vice President of CONFLAVORO PMI; now is Founder and President of CONFITALIAPMI, Italian Confederation of Small and Medium Enterprises\r\n\r\nTrustee in bankruptcy and official liquidator besides Technical Consultant of the Judge of the Court in Milan, Dr. Cassano has 35 years of experience in fiscal, tax, corporate and administrative advisory.\r\n\r\nHe is a publicist collaborating with the largest fiscal-economic Italian newspapers, expert in privacy law and speaker at courses organized by the Register of Chartered Certified Accountants and Tax Consultants of Milan on the protection of personal data regulations. He also published \u201cPrivacy in professional firms and in service companies\u201d for the Il Sole 24 Ore edition.\r\n\r\nDr. Cassano is a speaker at important conventions in Europe regarding e-commerce technology and informatics in accounting\/fiscal areas. He presides over a European research group using a fourth-generation programming language aimed at developing an ERP management system to manage accounting with multilingual options and territorial multi taxation (Logres project, patent and trademark registered).\r\n\r\nHe is a speaker at the Master in E-Commerce Organisation and Technology, organises and carries out refresher courses on accounting\/fiscal topics for medium-large businesses.\r\n\r\nDr. Cassano is a member of the Board of Statutory Auditors of A.L.E.R in Bergamo and has a well-established experience as auditor in some of the largest municipal districts of the hinterland of Milan.\r\n\r\nWith regard to cultural non-profit organisations, he is member of the Board of Auditors of Boschi \u2013 Di Stefano Foundation located in Milan and secretary of an important cultural foundation in Milan.\r\n\r\nDr. Cassano's peculiarity is to provide the entrepreneur with a strongly strategic management support, not only for what concerns the ordinary administration of a company but, and above all, an assistance during extraordinary operations such as acquisitions abroad, complex and detailed corporate transactions, trade agreements and extraordinary finance.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a7c0bb9\" data-id=\"a7c0bb9\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5ef16c19 elementor-section-content-middle elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"5ef16c19\" data-element_type=\"section\" id=\"studio\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wider\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3c1fd012\" data-id=\"3c1fd012\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-adb39d1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"adb39d1\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f5389f8\" data-id=\"f5389f8\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0d48ec2\" data-id=\"0d48ec2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-54f5b43 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"54f5b43\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">About us<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7c8c27e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7c8c27e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-xxl\">Studio Cassano<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-62d4910 elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"62d4910\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tStudio Cassano is an advisory firm based on the professional activity of Maurizio Cassano, chartered accountant , enrolled in the Register of Chartered Certified Accountants and Tax Consultants of Milan and in the Register of Accounting Auditors.\r\n\r\nThe firm has always been characterised by moral integrity, probity and professional independence. In approximately 30 years of activity, the firm has established itself, national and international wide, as one of the most remarkable professional realities and has progressively stretched its range of action as well as its expertise and variety of services.\r\n\r\nStudio Cassano has made considerable efforts in refresher courses and vocational training for its team. The effect of this strategy on the clientele aims to preserve the traditional personal client-professional relationship based on trust by providing advisory in the area of administrative, taxation, legal, labour and corporate management, from the set-up of a company, through its development and in its process of internationalisation.\r\n\r\nKey characteristics of the firm are the prompt communication flow to the client, the thorough knowledge of the topics, a coordinated interdisciplinary in-house work and the use of sophisticated and state-of-the-art technology.\r\n\r\nStudio Cassano takes also advantage of its own technologically advanced data processing centres as C.S.E. Centro Studi Economici s.r.l. and CASSANO BENELLI CONSULTING s.r.l..\r\n\r\nThe firm offices are located in Milan and in its hinterland (Locate di Triulzi, Cuggiono), nearby the major airports in Northern Italy.\r\n\r\nThe team is of approximately 20 people including employees, associates and consultants who mainly have a degree in Economics and Business or a high school diploma in accounting.\r\n\r\nStudio Cassano completes the range of services available to the client thanks to close connections with legal firms and notaries. The firm remains, in any case, the only interlocutor and reliable point of reference for the solution of the majority of small and medium businesses issues.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6f103c6 elementor-section-content-middle elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"6f103c6\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wider\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5aa8735\" data-id=\"5aa8735\" data-element_type=\"column\" id=\"centro\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7bee753a elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"7bee753a\" data-element_type=\"section\" id=\"consulenza\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wide\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3d8430e6\" data-id=\"3d8430e6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5b02fd2a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5b02fd2a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-heading-title elementor-size-small\">Consultancy and international background<\/span>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7cd0ce4a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7cd0ce4a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Areas of activity<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6655d44f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6655d44f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacit\u00e0 di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione pi\u00f9 idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cbd73b0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"cbd73b0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">The perfect partner for:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-cb36401 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"cb36401\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-4739668\" data-id=\"4739668\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fa2722c elementor-align-left elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"fa2722c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-chevron-right\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Small - medium enterprise<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-chevron-right\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Large multinational corporation<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-66 elementor-top-column elementor-element elementor-element-20482c77\" data-id=\"20482c77\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4ca881a elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4ca881a\" data-element_type=\"section\" id=\"servizi\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wide\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-613fb30\" data-id=\"613fb30\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-02cdfce\" data-id=\"02cdfce\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4f7ef20 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4f7ef20\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-heading-title elementor-size-small\">specialists since forever<\/span>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f3b6bfb elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f3b6bfb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Areas of activity<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a95aa02 elementor-widget elementor-widget-toggle\" data-id=\"a95aa02\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"toggle.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1771\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"1\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1771\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Consulenza societaria<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1771\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"1\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1771\"><p class=\"p1\">Assistenza per costituire imprese e\/o societ\u00e0 e per espletare tutte le conseguenti formalit\u00e0 amministrative e burocratiche presso i vari enti per la predisposizione di:<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; atti costitutivi;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; statuti;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; contratti;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; consulenza in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni societarie;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; cessione ed affitto d\u2019azienda;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; scioglimento e liquidazione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; gestione della crisi dell\u2019impresa e nell\u2019ipotesi di mancata ripresa della stessa;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; assistenza in fase di procedure concorsuali, quali il fallimento;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; valutazioni del patrimonio aziendale e relazioni di stima;<\/p>\n<p class=\"p1\">&#8211; assistenza per arbitrati, conciliazioni, vertenze giudiziali e stragiudiziali.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1772\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"2\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1772\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Consulenza tributaria<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1772\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"2\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1772\"><p>Lo Studio fornisce valida assistenza in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche:<br \/>\n&#8211; dichiarazioni fiscali;<br \/>\n&#8211; assistenza nelle verifiche fiscali.<br \/>\nViene fornita assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi dell&#8217;Amministrazione Finanziaria.<br \/>\nLo Studio Cassano, con sede operativa situata a pochi metri dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia, offre il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia per i clienti (persone fisiche ed aziende) che per conto di altri professionisti, gestendo tutti gli aspetti riguardanti il pre-contenzioso e il contenzioso tributario.<br \/>\nLo Studio del Dott. Maurizio Cassano ha comprovata esperienza con risultati certi e competenze specifiche nei ricorsi tributari avverso:<br \/>\n&#8211; Avviso di accertamento IVA e\/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;<br \/>\n&#8211; Accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 D.P.R. 600 del 1973);<br \/>\n&#8211; Accertamento da Studi di Settore;.<br \/>\n&#8211; Cartella di pagamento per controllo automatico e\/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600 del 1973);.<br \/>\n&#8211; Avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell&#8217;imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria;.<br \/>\n&#8211; Accertamento per tributi locali (ICI, Tarsu; Imposta Comunale sulla Pubblicit\u00e0, Tosap, etc..);.<br \/>\n&#8211; Provvedimento di diniego degli Uffici Amministrativi\/Agenzia delle Entrate (rimborsi, condono, etc..)<br \/>\n&#8211; Silenzio Rifiuto contro rimborso &#8220;imposte non dovute&#8221;;<br \/>\n&#8211; Silenzio Rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione (articolo 38 D.P.R. 602 del 1973).<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1773\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"3\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1773\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">consulenza fiscale<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1773\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"3\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1773\"><p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Svolge pianificazioni fiscali a breve termine personalizzate per i propri clienti sulla base della normativa in vigore. Inoltre, offre un servizio d\u2019aggiornamento continuo in materia di novit\u00e0 fiscali e personalizzazione della strategia fiscale in relazione alle singole esigenze, consulenza in sede di dichiarazione dei redditi, assistenza in sede di contenzioso tributario (istanze di sgravio, accertamenti con adesione, ricorsi) dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie.<\/span><\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1774\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"4\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1774\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Ristrutturazione di impresa<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1774\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"4\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1774\"><p>Lo Studio interviene in:<br \/>\n&#8211; piani di risanamento aziendale;<br \/>\n&#8211; piani di consolidamento e di ristrutturazione del debito;<br \/>\n&#8211; concordati giudiziali e stragiudiziali;<br \/>\n&#8211; procedure di fallimento;<br \/>\n&#8211; piani industriali di rilancio dell\u2019azienda;<br \/>\n&#8211; studio ed analisi di start-up.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1775\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"5\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1775\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">terzo settore<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1775\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"5\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1775\"><p>Vengono effettuati:<br \/>\n&#8211; l\u2019 analisi della convenienza riguardante la scelta della figura giuridica dell\u2019ente non profit (ONLUS, fondazione, associazione riconosciuta o non);<br \/>\n&#8211; lo studio dello statuto;<br \/>\n&#8211; la redazione dei rendiconti sia ai fini istituzionali che fiscali;<br \/>\n&#8211; l\u2019analisi, l\u2019 impostazione e la redazione del bilancio sociale, anche con riferimento ad enti profit.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1776\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"6\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1776\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">privacy<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1776\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"6\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1776\"><p>Lo Studio supporta l&#8217;impresa per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196):<\/p>\n<p>&#8211; predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e relativi allegati tecnici;<br \/>\n&#8211; predisposizione dell&#8217;Organigramma Responsabilit\u00e0, Ruoli ed Incarichi;<br \/>\n&#8211; elaborazione delle Lettere di incarico e lettere di nomina ai soggetti che effettuano il trattamento;<br \/>\n&#8211; analisi delle Banche Dati utilizzate con individuazione della tipologia di dato personale trattato (se comune o sensibile);<br \/>\n&#8211; analisi dell&#8217;infrastruttura informatica utilizzata e conformazione della stessa alla normativa vigente;<br \/>\n&#8211; analisi delle credenziali di accesso, modalit\u00e0 di composizione e periodicit\u00e0 di cambiamento;<br \/>\n&#8211; mantenimento degli standard di sicurezza.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1777\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"7\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1777\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Internazionalizzazione d'impresa<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1777\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"7\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1777\"><div>Lo Studio fornisce assistenza nel processo di internazionalizzazione delle imprese sia riguardo a problematiche di natura commerciale, sia per problematiche relative allo sviluppo di partnership con soggetti stranieri (es. joint ventures, costituzione di unit\u00e0 produttive all&#8217;estero, ecc.), con particolare interesse verso i mercati emergenti , come Cina, India, Marocco ed Oman.<br \/>In particolare STUDIO CASSANO S.r.l. \u00e8 stato scelto da\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ithraa.om\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ITHRAA<\/a>, Ente Pubblico per lo sviluppo dell&#8217;OMAN \u00a0quale Ufficio di Rappresentanza sul territorio italiano.<br \/>STUDIO CASSANO assiste le aziende nella promozione dei propri servizi e prodotti in Oman ed all&#8217;estero, ricercando partner controparti estere, verificando le possibili fonti di finanziamento esistenti sia statali, regionali e comunitarie. Garantisce un supporto in tutte le operazioni che si rendono necessarie per stabilire una solida presenza nei mercati internazionali, individuando e segnalando reali opportunit\u00e0 commerciali e fornendo poi il supporto necessario per tradurle in un risultato economico positivo, attraverso le seguenti operazioni:<\/div>\n<ul>\n<li>Assistenza all\u2019impresa con strumenti efficaci di strategia, marketing e comunicazione, al fine di guidarne l\u2019ingresso in un nuovo mercato estero con la metodologia pi\u00f9 consona alla tipologia dell\u2019azienda stessa e agli obiettivi prefissati;\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/li>\n<li>Identificazione dei potenziali interlocutori che lavorano nell\u2019area di interesse e ricerca di potenziali partners locali gi\u00e0 presenti nel mercato target con cui instaurare un\u2019alleanza strategica finalizzata alla creazione di un modello di business che potr\u00e0 migliorare le performance di entrambe le imprese;<\/li>\n<li>Assistenza legale e tributaria per garantire un competitivo ed efficace inquadramento fiscale nel mercato straniero\u00a0per poter usufruire al meglio delle agevolazioni che alcuni governi locali mettono a disposizione di chi guarda a nuovi mercati per espandere il proprio business;<\/li>\n<li>Consulenza al fine dell\u2019individuazione del percorso di internazionalizzazione pi\u00f9 funzionale alle esigenze dell\u2019impresa; assistenza nella predisposizione di un piano di penetrazione nel mercato target estero attraverso una rete mirata di agenti; selezione e individuazione di un distributore realmente funzionale alla tipologia del prodotto.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1778\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"8\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1778\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Consulenza finanziaria<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1778\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"8\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1778\"><p>Con l\u2019introduzione dell\u2019accordo Basilea 2, lo Studio affianca il Cliente nella gestione dell\u2019area finanziaria, in particolare nella gestione della concessione del credito ai clienti, e promuove presso il sistema bancario e creditizio la ricerca delle soluzioni finanziarie pi\u00f9 vicine alle esigenze aziendali.<\/p>\n<p>Viene effettuata l\u2019analisi delle richieste di credito, delle scelte sui tempi e modalit\u00e0 di concessione di credito ai Clienti, partecipando attivamente alla pianificazione della tesoreria per affrontare eventuali tensioni di liquidit\u00e0.<\/p>\n<p>Ricerca le possibili fonti di finanziamento ordinarie e\/o speciali e individua le garanzie da concedere; redige piani aziendali per la pianificazione strategica e introduce sistemi di autovalutazione degli aspetti economici e reddituali con analisi per indici e flussi.<\/p>\n<p>Lo Studio valuta la situazione economico-finanziaria dell\u2019impresa, soprattutto per quanto riguarda l\u2019evoluzione del fatturato, individua quali garanzie reali e personali possano essere presentate a fronte di una richiesta di affidamento e, infine, stila una reportistica con tutte le informazioni qualitative e andamentali, senza dimenticare l\u2019esposizione complessiva dell\u2019impresa e le sue esigenze di credito.<\/p>\n<p>Assiste l&#8217;Azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:<\/p>\n<p>&#8211; investimenti materiali per l\u2019acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;<br \/>&#8211; investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;<br \/>&#8211; ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;<br \/>&#8211; fido di cassa;<br \/>&#8211; anticipo fatture e portafoglio;<br \/>&#8211; anticipo import ed export;<br \/>&#8211; interventi di aumento di capitale sociale.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1779\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"9\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1779\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Fiscal Due Diligence e pre-auditing<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1779\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"9\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1779\"><p>La Fiscal Due Diligence, soprattutto nelle operazioni straordinarie, \u00e8 uno strumento fondamentale.<br \/>Attraverso un\u2019analisi approfondita, vengono focalizzati gli aspetti critici di un\u2019impresa e della sua attivit\u00e0, valutati nell\u2019ottica del potenziale investitore, il quale ha come obiettivo quello di massimizzare il profitto, di contenere l\u2019assunzione di rischi e di limitare al massimo l\u2019esborso finanziario.<br \/>Lo Studio \u00e8 in grado di effettuare verifiche sulla posizione fiscale di una determinata societ\u00e0 o gruppo, relativamente a:<br \/>\u00b7 la corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale ordinaria e straordinaria vigente;<br \/>\u00b7 l\u2019individuazione delle aree a rischio;<br \/>\u00b7 la rilevazione di potenziali responsabilit\u00e0;<br \/>\u00b7 gli scenari fiscali in caso di acquisizione o vendita di societ\u00e0;<br \/>\u00b7 i benefici fiscali futuri;<br \/>\u00b7 l\u2019adeguamento ai nuovi regolamenti e gestione di precedenti irregolarit\u00e0, sfruttando le opportunit\u00e0 concesse dalla legge.<\/p>\n<p>Predispone quindi un documento cui sono evidenziati i risultati dell\u2019analisi ed in particolare le aree di criticit\u00e0 che l\u2019investitore deve tener in considerazione.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-17710\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"10\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-17710\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">consulenza del lavoro<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-17710\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"10\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-17710\"><p>Lo Studio, grazie ai propri consulenti del lavoro interni, garantisce ai propri clienti un&#8217;attenta e competente gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali, fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro intrattenuti dalle aziende.<\/p>\n<p>I settori in cui opera sono costituiti da ogni tipo di impresa, dalle piccole a quelle di grandi dimensioni, di ogni settore produttivo, avendo affinato una particolare esperienza di gestione di quasi tutti i contratti collettivi stipulati sia in sede nazionale che nelle realt\u00e0 aziendali.<\/p>\n<p>Il Cliente ha la possibilit\u00e0 di fruire non solo della completa gestione dei rapporti di lavoro dal momento della loro costituzione alla loro estinzione,(comprese le assistenze in sede ispettiva, contenzioso ecc,) ma anche della sola consulenza, attraverso interventi di volta in volta richiesti per la soluzione di particolari problemi o per l&#8217;adempimento a specifici obblighi imposti dalla legge o dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.<\/p>\n<p>Lo Studio in particolar modo \u00e8 estremamente competente nell&#8217;assistenza e rappresentanza dell&#8217;azienda nelle vertenze extragiudiziali davanti le commissioni di conciliazione ed in sede di arbitrato, promosse da lavoratori dipendenti, da autonomi e parasubordinati.<\/p>\n<p>Le aree di intervento sono le seguenti:<\/p>\n<p><strong>CONSULENZA CONTRATTUALE:<\/strong><\/p>\n<p>Gestione delle diverse tipologie di Contratti Collettivi di Lavoro.<br \/>Interpretazione e applicazione delle norme anche tramite confronti con le Associazioni di Categoria.<\/p>\n<p><strong>CONSULENZA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE:<\/strong><\/p>\n<p>Inquadramento previdenziale delle Aziende.<br \/>Inquadramento INAIL (valutazione rischi).<br \/>Contenzioso e ricorsi INPS e INAIL.<br \/>Consulenza pensionistica.<\/p>\n<p><strong>CONSULENZA GIURIDICA:<\/strong><\/p>\n<p>Interpretazione ed applicazione delle norme di Legge in materia di lavoro.<br \/>Stesura contratti individuali di lavoro.<br \/>Legge Biagi: apprendistati, contratti d&#8217;inserimento, contratti a progetto, ecc.<br \/>Assistenza nell&#8217;applicazione delle normative disciplinari (contestazioni e provvedimenti).<br \/>Vertenze individuali di lavoro: assistenza del Cliente nelle trattative presso gli Uffici del Lavoro o in sede stragiudiziale.<\/p>\n<p><strong>CONSULENZA SINDACALE:<\/strong><\/p>\n<p>Trattative sindacali.<br \/>Procedure per cessioni rami d&#8217;azienda.<br \/>Procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria).<br \/>Procedure di mobilit\u00e0.<\/p>\n<p>Il centro di servizi interno,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.studiocassano.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">STUDIO CASSANO S.r.l.<\/a>, si occuper\u00e0 delle seguenti adempienze:<\/p>\n<p>Elaborazione dei cedolini svolta interamente all&#8217;interno da personale specializzato;<br \/>Prospetti contabili: prima nota, ratei e TFR<br \/>Adempimenti annuali: CUD, 770, autoliquidazione INAIL;<br \/>Data reporting;<br \/>Elaborazione budget aziendali;<br \/>Gestione pratiche Collocamento: assunzioni, trasformazioni e cessazioni.<br \/>Denunce d&#8217;infortunio.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-17711\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"11\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-17711\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Procedure concorsuali<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-17711\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"11\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-17711\"><p>Esame circa la ragionevolezza di piani di risanamento dell&#8217;esposizione debitoria dell&#8217;impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria (ex art. 67 3\u00b0 comma lettera d) L.F.);<br \/>Esame circa la veridicit\u00e0 dei dati aziendali e la fattibilit\u00e0 dei piani inerenti i ricorsi per l&#8217;ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 161 3\u00b0 comma L.F.);<br \/>Esame circa l&#8217;attuabilit\u00e0 degli accordi di ristrutturazione dei debiti in particolare circa la loro idoneit\u00e0 ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei agli accordi (ex art. 182 bis L.F.);<br \/>Gestione delle soluzioni negoziate della crisi di impresa;<br \/>Gestione della procedura fallimentare con svolgimento di attivit\u00e0 di accertamento del passivo fallimentare con la valutazione di tutte le domande di ammissione alla procedura presentate dai creditori concorsuali, liquidazione del patrimonio fallimentare e riparto del ricavato tra creditori.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-17712\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"12\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-17712\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Audit e Revisione Legale<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-17712\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"12\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-17712\"><p>Revisione legale di bilanci di esercizio e bilanci consolidati ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;<br \/>Revisione volontaria di bilanci, di situazioni contabili infra annuali e semestrali per finalit\u00e0 informative interne ed esterne; Assistenza ai Collegi Sindacali che assumono l&#8217;incarico di revisione legale;<br \/>Verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilit\u00e0;<br \/>Pareri di congruit\u00e0 nei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di nuove azioni con esclusione di diritto d&#8217;opzione;<br \/>Processo strutturato di audit basato sull\u2019interazione costante e tempestiva con la direzione aziendale, allo scopo di identificare i principali gap nel sistema di controllo interno e di formulare raccomandazioni utili per la definizione di piani di azione per l\u2019evoluzione dell\u2019architettura di controllo;<br \/>Verifiche di conformit\u00e0 delle procedure e dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge, regolamenti o su richiesta di autorit\u00e0 di controllo.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-17713\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"13\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-17713\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-caret-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-caret-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Accounting e Consulenza contabile<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-17713\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"13\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-17713\"><p>Assistenza nella soluzione di problematiche di natura contabile;<br \/>Consulenza in materia di principi contabili IAS-IFRS;<br \/>Progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e manuali contabili;<br \/>Assistenza e redazione della reportistica interna;<br \/>Identificazione di azioni per il miglioramento del capitale circolante;<br \/>Check-up della situazione finanziaria;<br \/>Analisi della struttura dei costi aziendali;<br \/>Esame della marginalit\u00e0 dei singoli prodotti\/unit\u00e0 di business;<br \/>Studio e valutazione del sistema di controllo interno;<br \/>Assistenza nell&#8217;implementazione del controllo di gestione.<\/p>\n<p>Per l&#8217;elaborazione dei dati contabili lo Studio si avvale della propria struttura,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.centrostudieconomici.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l.<\/a><\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8227a00 elementor-section-content-middle elementor-section-height-min-height elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"8227a00\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wider\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f6f428d\" data-id=\"f6f428d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f3d7d00 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f3d7d00\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4e914f1\" data-id=\"4e914f1\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ea3be3b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ea3be3b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">dallo studio<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column elementor-element elementor-element-753bde8\" data-id=\"753bde8\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-207c232 elementor-position-left elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"207c232\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.studio-cassano.it\/pubblicazioni\/\" class=\"elementor-icon\" tabindex=\"-1\" aria-label=\"Pubblicazioni\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-book\"><\/i>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.studio-cassano.it\/pubblicazioni\/\" >\n\t\t\t\t\t\t\tPubblicazioni\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4109c17\" data-id=\"4109c17\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d73162a elementor-position-left elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"d73162a\" data-element_type=\"widget\" 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data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b6f46b0 elementor-position-left elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"b6f46b0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.studio-cassano.it\/novita\/\" class=\"elementor-icon\" tabindex=\"-1\" aria-label=\"Novit\u00e0\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-search\"><\/i>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.studio-cassano.it\/novita\/\" >\n\t\t\t\t\t\t\tNovit\u00e0\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5365d32c elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5365d32c\" data-element_type=\"section\" id=\"rassegna\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wider\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-73bdd9c3\" data-id=\"73bdd9c3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1a0097ef elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1a0097ef\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-heading-title elementor-size-small\">importante per il tuo business<\/span>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-74fc8fe1 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"74fc8fe1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Aggiornamenti &amp; Fiscalit\u00e0<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-4bde0512 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4bde0512\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wider\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-947e6eb\" data-id=\"947e6eb\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1e5be882 elementor-position-left elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"1e5be882\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-calculator\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tRassegna Fiscale\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tLe ultime notizie del giorno\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-325d1d2 elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"325d1d2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\">    <div class=\"metaping-tabs metaping-rassegna\">\n            \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale0\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale0\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Claudia Voltattorni - Pag. 6<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Sconto di 17 centesimi sul diesel Taglio delle accise fino al 6 agosto<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Sconto di 17 centesimi sul diesel Taglio delle accise fino al 6 agosto<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Claudia Voltattorni - Pag. 6<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Ieri pomeriggio il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto Carburanti che prevede uno sconto di 17 centesimi al litro solo per il gasolio fino al 6 agosto. Il nuovo sconto ha un costo di circa 125 milioni di euro. Il ministro dell\u2019Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che le\u00a0 risorse che arriveranno dalle accise mobili dal mese pregresso, \u2013 si attende agosto per usare quelle maturate a luglio \u2013 dalle sanzioni antitrust e da risorse di bilancio. La situazione internazionale, con due guerre in corso, complica le cose. La premier Meloni sui social ha assicurato di seguire ogni giorno l\u2019evolversi della situazione, promettendo di fare tutto il possibile per non lasciare soli i cittadini. Ma ha anche riconosciuto che il taglio sul gasolio non risolve il problema ma costituisce \u2018una risposta tempestiva e responsabile\u2019 tenendo in considerazione le scarse risorse a disposizione in un quadro in continua evoluzione. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: \u2018Gasolio: sconto da 17 centesimi fino al 6 agosto, poi la verifica\u2019 \u2013 pag. 2 e Italia Oggi: \u2018Sconto sul gasolio, 125 milioni le coperture\u2019 \u2013 pag. 21)<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">28 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Sconto di 17 centesimi sul diesel Taglio delle accise fino al 6 agosto<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Claudia Voltattorni - Pag. 6<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ieri pomeriggio il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto Carburanti che prevede uno sconto di 17 centesimi al litro solo per il gasolio fino al 6 agosto. Il nuovo sconto ha un costo di circa 125 milioni di euro. Il ministro dell\u2019Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che le\u00a0 risorse che arriveranno dalle accise mobili dal mese pregresso, \u2013 si attende agosto per usare quelle maturate a luglio \u2013 dalle sanzioni antitrust e da risorse di bilancio. La situazione internazionale, con due guerre in corso, complica le cose. La premier Meloni sui social ha assicurato di seguire ogni giorno l\u2019evolversi della situazione, promettendo di fare tutto il possibile per non lasciare soli i cittadini. Ma ha anche riconosciuto che il taglio sul gasolio non risolve il problema ma costituisce \u2018una risposta tempestiva e responsabile\u2019 tenendo in considerazione le scarse risorse a disposizione in un quadro in continua evoluzione. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: \u2018Gasolio: sconto da 17 centesimi fino al 6 agosto, poi la verifica\u2019 \u2013 pag. 2 e Italia Oggi: \u2018Sconto sul gasolio, 125 milioni le coperture\u2019 \u2013 pag. 21)<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale1\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale1\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Simone Canettieri - Pag. 7<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>La tassa sulle sigarette, il muro di Tajani e Salvini all\u2019idea di Palazzo Chigi<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>La tassa sulle sigarette, il muro di Tajani e Salvini all\u2019idea di Palazzo Chigi<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Simone Canettieri - Pag. 7<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Prima del Consiglio dei ministri la premier ha riunito i vice Salvini e Tajani per illustrare l\u2019idea di aumentare il prezzo delle sigarette di oltre un euro a pacchetto per trovare nuove risorse da mettere sulle accise impazzite dei carburanti. Salvini ha bocciato per primo lo scenario affermando: \u2018non se ne parla\u2019. \u2018Allora andiamo a fare cassa pescando dagli utili ultra milionari delle banche e delle aziende di energia, che si stanno arricchendo, ma lasciamo in pace gli operai che fumano un pacchetto di sigarette al giorno\u2019 ha detto Salvini. Sul fronte del \u2018no\u2019 anche Tajani che ha ricordato come non si debba combattere contro il tabagismo alzando le tasse, mettendo inoltre a rischio i dipendenti del settore. La premier Meloni ha dovuto, quindi, accantonare l\u2019idea di alzare i prezzi dei pacchetti delle sigarette.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">28 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>La tassa sulle sigarette, il muro di Tajani e Salvini all\u2019idea di Palazzo Chigi<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Simone Canettieri - Pag. 7<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Prima del Consiglio dei ministri la premier ha riunito i vice Salvini e Tajani per illustrare l\u2019idea di aumentare il prezzo delle sigarette di oltre un euro a pacchetto per trovare nuove risorse da mettere sulle accise impazzite dei carburanti. Salvini ha bocciato per primo lo scenario affermando: \u2018non se ne parla\u2019. \u2018Allora andiamo a fare cassa pescando dagli utili ultra milionari delle banche e delle aziende di energia, che si stanno arricchendo, ma lasciamo in pace gli operai che fumano un pacchetto di sigarette al giorno\u2019 ha detto Salvini. Sul fronte del \u2018no\u2019 anche Tajani che ha ricordato come non si debba combattere contro il tabagismo alzando le tasse, mettendo inoltre a rischio i dipendenti del settore. La premier Meloni ha dovuto, quindi, accantonare l\u2019idea di alzare i prezzi dei pacchetti delle sigarette.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale2\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale2\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 3<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Partite Iva, spuntano i premi per chi rinnova il concordato<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Partite Iva, spuntano i premi per chi rinnova il concordato<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 3<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Nel decreto Omnibus potrebbe entrare un pacchetto di misure correttive di precedenti decreti attuativi della delega fiscale. In particolare: premi di fedelt\u00e0 per chi rinnova il concordato preventivo biennale; pi\u00f9 tempo, fino al 31 dicembre 2026, per la certificazione del Tcf, come richiesto dal Consiglio nazionale dei commercialisti; sanzioni ridotte per gli errori pi\u00f9 veniali commessi nel collegamento tra Pos e registratori telematici. Tornando ai premi di fedelt\u00e0 il pacchetto prevede esoneri dal visto di conformit\u00e0 per compensare crediti non oltre i 100 mila euro per l\u2019Iva e non oltre i 70 mila euro per imposte dirette e Irap e sempre dal visto o dalla garanzia per i rimborsi Iva non oltre i 100 mila euro. A questo si aggiungerebbe il taglio di due anni dei termini a disposizione del fisco per gli accertamenti e lo stop agli interessi per i versamenti a rate che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi. Il Parlamento potrebbe fare un nuovo tentativo per chiedere al Governo di riproporre il ravvedimento speciale.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">28 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Partite Iva, spuntano i premi per chi rinnova il concordato<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 3<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nel decreto Omnibus potrebbe entrare un pacchetto di misure correttive di precedenti decreti attuativi della delega fiscale. In particolare: premi di fedelt\u00e0 per chi rinnova il concordato preventivo biennale; pi\u00f9 tempo, fino al 31 dicembre 2026, per la certificazione del Tcf, come richiesto dal Consiglio nazionale dei commercialisti; sanzioni ridotte per gli errori pi\u00f9 veniali commessi nel collegamento tra Pos e registratori telematici. Tornando ai premi di fedelt\u00e0 il pacchetto prevede esoneri dal visto di conformit\u00e0 per compensare crediti non oltre i 100 mila euro per l\u2019Iva e non oltre i 70 mila euro per imposte dirette e Irap e sempre dal visto o dalla garanzia per i rimborsi Iva non oltre i 100 mila euro. A questo si aggiungerebbe il taglio di due anni dei termini a disposizione del fisco per gli accertamenti e lo stop agli interessi per i versamenti a rate che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi. Il Parlamento potrebbe fare un nuovo tentativo per chiedere al Governo di riproporre il ravvedimento speciale.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale3\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale3\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 27<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Beni complessi, le pianificazioni delle imprese di fronte a un bivio<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Beni complessi, le pianificazioni delle imprese di fronte a un bivio<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 27<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Entro la fine di luglio le imprese sono chiamate a decidere se optare, per gli investimenti consegnati entro il 30 giugno 2026, per il credito d\u2019imposta Transizione 4.0 oppure per l\u2019iperammortamento. La scelta non \u00e8 facile anche perch\u00e9 non \u00e8 ancora uscita la circolare esplicativa sull\u2019iperammortamento. Il termine per effettuare gli investimenti in beni 4.0 per usufruire del credito d\u2019imposta Transizione 4.0 si \u00e8 chiuso lo scorso 30 giugno. Entro tale data dovevano essere completati gli investimenti prenotati nel 2025, per i quali entro il 31 dicembre scorso risultavano accettati gli ordini e versati acconti pari almeno al 20% del costo. Per questi investimenti, le imprese devono trasmettere al Gse la comunicazione di completamento entro il 31 luglio. Il problema \u00e8 che questa scadenza arriva mentre le imprese non dispongono ancora dei chiarimenti necessari per coordinare il vecchio credito d\u2019imposta 4.0 con il nuovo iperammortamento, ufficialmente denominato nuovo piano Transizione 5.0.<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">28 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Beni complessi, le pianificazioni delle imprese di fronte a un bivio<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 27<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Entro la fine di luglio le imprese sono chiamate a decidere se optare, per gli investimenti consegnati entro il 30 giugno 2026, per il credito d\u2019imposta Transizione 4.0 oppure per l\u2019iperammortamento. La scelta non \u00e8 facile anche perch\u00e9 non \u00e8 ancora uscita la circolare esplicativa sull\u2019iperammortamento. Il termine per effettuare gli investimenti in beni 4.0 per usufruire del credito d\u2019imposta Transizione 4.0 si \u00e8 chiuso lo scorso 30 giugno. Entro tale data dovevano essere completati gli investimenti prenotati nel 2025, per i quali entro il 31 dicembre scorso risultavano accettati gli ordini e versati acconti pari almeno al 20% del costo. Per questi investimenti, le imprese devono trasmettere al Gse la comunicazione di completamento entro il 31 luglio. Il problema \u00e8 che questa scadenza arriva mentre le imprese non dispongono ancora dei chiarimenti necessari per coordinare il vecchio credito d\u2019imposta 4.0 con il nuovo iperammortamento, ufficialmente denominato nuovo piano Transizione 5.0.<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale4\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale4\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Marco Belardi - Pag. 27<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Deduzione possibile con entrata in funzione e comunicazione finale nello stesso esercizio<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Deduzione possibile con entrata in funzione e comunicazione finale nello stesso esercizio<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Marco Belardi - Pag. 27<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 20 luglio scorso, ha aperto la seconda funzionalit\u00e0 della piattaforma NPTR5, dedicata alla comunicazione di conferma. Resta da emanare il decreto direttoriale della terza funzionalit\u00e0, la comunicazione di completamento, che \u00e8 l\u2019evento cui si \u00e0ncora la prima quota di maggiorazione. L\u2019art. 4 del decreto interministeriale del 7 maggio 2026 dispone che la prima quota si deduce nel periodo d\u2019imposta in cui avviene la trasmissione della comunicazione finale, sempre che il bene sia entrato in funzione nel medesimo esercizio. La maggiorazione della nuova Transizione 5.0 opera come incremento della quota di ammortamento, non come credito d\u2019imposta liquido, ma segue una propria regola autonoma di deducibilit\u00e0 e non quella generale dell\u2019ammortamento ordinario, essendo l\u2019entrata in funzione presupposto necessario ma non sufficiente.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">28 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Deduzione possibile con entrata in funzione e comunicazione finale nello stesso esercizio<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Marco Belardi - Pag. 27<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 20 luglio scorso, ha aperto la seconda funzionalit\u00e0 della piattaforma NPTR5, dedicata alla comunicazione di conferma. Resta da emanare il decreto direttoriale della terza funzionalit\u00e0, la comunicazione di completamento, che \u00e8 l\u2019evento cui si \u00e0ncora la prima quota di maggiorazione. L\u2019art. 4 del decreto interministeriale del 7 maggio 2026 dispone che la prima quota si deduce nel periodo d\u2019imposta in cui avviene la trasmissione della comunicazione finale, sempre che il bene sia entrato in funzione nel medesimo esercizio. La maggiorazione della nuova Transizione 5.0 opera come incremento della quota di ammortamento, non come credito d\u2019imposta liquido, ma segue una propria regola autonoma di deducibilit\u00e0 e non quella generale dell\u2019ammortamento ordinario, essendo l\u2019entrata in funzione presupposto necessario ma non sufficiente.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale5\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale5\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Giuseppe Morina, Tonino Morina - Pag. 28<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Rottamazione quinquies, alla cassa entro venerd\u00ec<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Rottamazione quinquies, alla cassa entro venerd\u00ec<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Giuseppe Morina, Tonino Morina - Pag. 28<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Chi ha aderito alla rottamazione quinquies deve pagare gli importi dovuti in unica soluzione, entro venerd\u00ec 31 luglio prossimo o, nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. Chi paga a rate deve anche corrispondere gli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 1\u00b0agosto 2026. La rottamazione 5 riguarda tutti i carichi affidati all\u2019agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 31 dicembre 2023. Per i pagamenti \u00e8 stata prevista una tolleranza di 5 giorni limitata a due casi specifici: in caso di rata unica a saldo, in scadenza al 31 luglio 2026 e al saldo finale, nel caso di piano dilazionato.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">28 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Rottamazione quinquies, alla cassa entro venerd\u00ec<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Giuseppe Morina, Tonino Morina - Pag. 28<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Chi ha aderito alla rottamazione quinquies deve pagare gli importi dovuti in unica soluzione, entro venerd\u00ec 31 luglio prossimo o, nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. Chi paga a rate deve anche corrispondere gli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 1\u00b0agosto 2026. La rottamazione 5 riguarda tutti i carichi affidati all\u2019agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 31 dicembre 2023. Per i pagamenti \u00e8 stata prevista una tolleranza di 5 giorni limitata a due casi specifici: in caso di rata unica a saldo, in scadenza al 31 luglio 2026 e al saldo finale, nel caso di piano dilazionato.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale6\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale6\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 20<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Rottamazione, l\u2019Ader chiama<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Rottamazione, l\u2019Ader chiama<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 20<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato le scadenze delle tre definizioni agevolate attive. Entro il 31 luglio vanno corrisposti i pagamenti di rottamazione quinquies, quater e riammissione alla definizione agevolata. Per la rata unica di rottamazione quinquies e le rate in scadenza della quater e della riammissione (la quinta), i debitori potranno pagare entro il 5 agosto, grazie ai 5 giorni di tolleranza previsti dalle normative. Per la prima rata della rottamazione 5 invece il versamento del 31 luglio non prevede giorni di tolleranza ma si potr\u00e0 saldare il dovuto entro il 30 settembre, nei termini della scadenza della seconda rata, senza perdere i benefici della sanatoria. Il pagamento delle rate in scadenza \u00e8 possibile in banca, negli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat abilitati.<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">28 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Rottamazione, l\u2019Ader chiama<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 20<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato le scadenze delle tre definizioni agevolate attive. Entro il 31 luglio vanno corrisposti i pagamenti di rottamazione quinquies, quater e riammissione alla definizione agevolata. Per la rata unica di rottamazione quinquies e le rate in scadenza della quater e della riammissione (la quinta), i debitori potranno pagare entro il 5 agosto, grazie ai 5 giorni di tolleranza previsti dalle normative. Per la prima rata della rottamazione 5 invece il versamento del 31 luglio non prevede giorni di tolleranza ma si potr\u00e0 saldare il dovuto entro il 30 settembre, nei termini della scadenza della seconda rata, senza perdere i benefici della sanatoria. Il pagamento delle rate in scadenza \u00e8 possibile in banca, negli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat abilitati.<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale7\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale7\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 21<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Patti di famiglia, fisco pi\u00f9 soft<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Patti di famiglia, fisco pi\u00f9 soft<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 21<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Uno studio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e della Fondazione di categoria \u00e8 dedicato all\u2019evoluzione interpretativa dell\u2019istituto dei patti di famiglia. Il Consiglio ha fornito un quadro aggiornato e integrato con le pi\u00f9 recenti pronunce della Corte di legittimit\u00e0 e i pi\u00f9 recenti documenti di prassi. Cambia il trattamento fiscale delle somme liquidate dall\u2019assegnatario ai legittimari non assegnatari nell\u2019ambito del patto di famiglia. L\u2019imposta sulle successioni e donazioni si applica ora in base al rapporto di parentela tra disponente e legittimario non assegnatario e non pi\u00f9 tra l\u2019assegnatario e il non assegnatario, permettendo di godere di franchigie pi\u00f9 ampie e aliquote inferiori.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">28 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Patti di famiglia, fisco pi\u00f9 soft<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 21<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Uno studio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e della Fondazione di categoria \u00e8 dedicato all\u2019evoluzione interpretativa dell\u2019istituto dei patti di famiglia. Il Consiglio ha fornito un quadro aggiornato e integrato con le pi\u00f9 recenti pronunce della Corte di legittimit\u00e0 e i pi\u00f9 recenti documenti di prassi. Cambia il trattamento fiscale delle somme liquidate dall\u2019assegnatario ai legittimari non assegnatari nell\u2019ambito del patto di famiglia. L\u2019imposta sulle successioni e donazioni si applica ora in base al rapporto di parentela tra disponente e legittimario non assegnatario e non pi\u00f9 tra l\u2019assegnatario e il non assegnatario, permettendo di godere di franchigie pi\u00f9 ampie e aliquote inferiori.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale8\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale8\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 22<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Docfa, dal fisco motivazioni soft<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Docfa, dal fisco motivazioni soft<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">28 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 22<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Nell\u2019ordinanza n. 23136, depositata lo scorso 13 luglio, la Corte di cassazione \u00e8 tornata a delineare i confini dell\u2019obbligo motivazionale negli avvisi di classamento emessi a seguito di procedura Docfa, confermando un orientamento gi\u00e0 espresso dai giudici di legittimit\u00e0. Negli accertamenti catastali conseguenti alla procedura Docfa l\u2019Agenzia delle Entrate non \u00e8 tenuta a fornire una motivazione analitica della rettifica della rendita quando non mette in discussione gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a esprimere una diversa valutazione tecnico-estimativa dell\u2019immobile. Solo se vengono disattesi i dati fattuali indicati nella denuncia catastale l\u2019Ufficio deve esplicitare in maniera puntuale le ragioni della diversa classificazione.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">28 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Docfa, dal fisco motivazioni soft<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 22<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nell\u2019ordinanza n. 23136, depositata lo scorso 13 luglio, la Corte di cassazione \u00e8 tornata a delineare i confini dell\u2019obbligo motivazionale negli avvisi di classamento emessi a seguito di procedura Docfa, confermando un orientamento gi\u00e0 espresso dai giudici di legittimit\u00e0. Negli accertamenti catastali conseguenti alla procedura Docfa l\u2019Agenzia delle Entrate non \u00e8 tenuta a fornire una motivazione analitica della rettifica della rendita quando non mette in discussione gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a esprimere una diversa valutazione tecnico-estimativa dell\u2019immobile. Solo se vengono disattesi i dati fattuali indicati nella denuncia catastale l\u2019Ufficio deve esplicitare in maniera puntuale le ragioni della diversa classificazione.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n        -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-3d460489\" data-id=\"3d460489\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3722965d elementor-position-left elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"3722965d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-balance-scale-left\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tNovit\u00e0 Fiscali\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tLe ultime notizie del giorno\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66b18c1 elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"66b18c1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\">    <div class=\"metaping-tabs metaping-rassegna\">\n            \n        <article class=\"metaping-tab metaping-novita_fiscali\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-novita_fiscali0\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-novita_fiscali0\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">11 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale - periodo d\u2019imposta 2025<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale - periodo d\u2019imposta 2025<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">11 July 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4\/E del 6 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l\u2019uniformit\u00e0 di azione in merito alle novit\u00e0 portate dal decreto ISA.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ogni anno, infatti, gli Indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale sono oggetto di aggiornamento per garantire la capacit\u00e0 dello strumento di cogliere l\u2019evoluzione dei diversi comparti economici ai quali gli stessi si riferiscono.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per il periodo d\u2019imposta 2025, sono stati revisionati per intero 85 indici e si \u00e8 provveduto all\u2019aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, per consentirne una pi\u00f9 aderente applicazione al periodo d\u2019imposta 2025, anche alla luce delle tensioni geopolitiche verificatesi.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per l\u2019anno d\u2019imposta 2025, non essendo intervenute significative novit\u00e0 sulle modalit\u00e0 di effettuazione degli adempimenti correlati all\u2019applicazione degli ISA, non sono cambiate le modalit\u00e0 di effettuazione degli stessi. Dunque, i contribuenti potranno continuare a fare affidamento su uno strumento la cui struttura risulta solida e consolidata.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Infatti, per i modelli ISA 2026\u00a0 trova conferma la struttura adottata dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Istruzioni Parte generale;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">istruzioni comuni per i quadri A \u2013 Personale, F \u2013 Dati contabili impresa e H \u2013 Dati contabili lavoro autonomo,<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">utili per la compilazione di tutti gli ISA.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Talune modifiche sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonch\u00e9 nei quadri contabili. Nel Frontespizio sono state eliminate le informazioni relative alla condizione di pensionato e\/o di lavoratore dipendente. Analoghe considerazioni valgono per l\u2019informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 in forma cooperativa, sia a mutualit\u00e0 prevalente, che in altra cooperativa.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e alle istruzioni dei modelli Redditi 2026, relativi al periodo d\u2019imposta 2025, le cause di esclusione richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno. Ci riferiamo alle cause di esclusione individuate dai codici 8, 9 e 10.<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Societ\u00e0 tra professionisti e societ\u00e0 tra avvocati<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le societ\u00e0 tra professionisti (STP) e le societ\u00e0 tra avvocati (STA) che, nel periodo d\u2019imposta 2025, hanno dichiarato redditi d\u2019impresa derivanti dall\u2019esercizio in via prevalente di una delle seguenti attivit\u00e0 economiche: attivit\u00e0 di ingegneria, di commercialista, di esperto contabile, di consulente del lavoro, architetto, veterinario, archeologo e addetto ad attivit\u00e0 legali e giuridiche, come per lo scorso anno, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attivit\u00e0 economica.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pertanto, anche per il periodo d\u2019imposta 2025 \u00e8 stato mantenuto negli ISA il quadro E con le informazioni relative alla \u2018Modalit\u00e0 organizzativa\u2019 e alla \u2018Ripartizione dei ricavi\u2019 per monitorare lo svolgimento delle relative attivit\u00e0 sotto forma di STP o STA.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>L\u2019applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennale<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d\u2019imposta 2024-2025 e che intendono rinnovare l\u2019adesione per il biennio 2026-2027, dovranno comunicare, attraverso la presentazione del modello ISA per il periodo d\u2019imposta 2025, i dati relativi a tale annualit\u00e0 che unitamente all\u2019esito dell\u2019applicazione degli ISA stessi, saranno utilizzati ai fini dell\u2019elaborazione della nuova proposta di Concordato per i periodi d\u2019imposta 2026 e 2027.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>La Semplificazione<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Prosegue l\u2019attivit\u00e0 finalizzata a rendere disponibile ai contribuenti e ai loro intermediari\u00a0 adempimenti dichiarativi improntati ad una maggiore semplificazione. Tale processo opera anche attraverso un\u2019attivit\u00e0 di progressiva:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">riduzione\/eliminazione dell\u2019utilizzo ai fini degli ISA di dati gi\u00e0 contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">messa in disponibilit\u00e0 agli operatori economici, nell\u2019area riservata del sito internet istituzionale, di dati in possesso dell\u2019Agenzia delle Entrate che risultino utili per l\u2019adempimento correlato agli ISA.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sempre in merito al periodo d\u2019imposta 2025, con riferimento agli ISA, sono state eliminate:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">la condizione di \u2018Pensionato\u2019 da 135 ISA;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">la condizione di \u2018Lavoratore dipendente\u2019 da 28 ISA;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 in forma di \u2018Cooperativa\u2019 da 50 ISA.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Societ\u00e0 mutualistiche e consortili<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le societ\u00e0 cooperative, le societ\u00e0 consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore dei propri soci, associati o utenti sono esclusi dall\u2019applicazione degli ISA, purch\u00e9 non svolgano attivit\u00e0 nei confronti di terzi e non operino secondo le ordinarie regole di mercato.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se, invece, tali soggetti effettuano operazioni anche nei confronti di terzi, sia pure in misura limitata o occasionale, perdono il requisito dell\u2019esclusivit\u00e0 e sono tenuti ad applicare gli ISA.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In questo caso, per\u00f2, il punteggio di affidabilit\u00e0 fiscale viene calcolato considerando soltanto i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalle operazioni con i terzi. Di conseguenza, il risultato potrebbe non rappresentare fedelmente l\u2019intera attivit\u00e0 svolta, poich\u00e9 non tiene conto della parte mutualistica.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per questo motivo, il contribuente deve segnalare nelle \u2018Note aggiuntive\u2019 del software ISA che la natura mutualistica dell\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 aver inciso sul punteggio ottenuto.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, dovr\u00e0 tener conto di tali indicazioni e del fatto che queste realt\u00e0 non operano integralmente secondo le normali logiche di mercato. Inoltre, per alcuni ISA, come l\u2019EG88U, \u00e8 previsto uno specifico quadro in cui indicare la percentuale di attivit\u00e0 svolta nei confronti di soggetti terzi, cos\u00ec da consentire una valutazione pi\u00f9 aderente alla reale situazione economica del contribuente.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Importanza della fedelt\u00e0 dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l\u2019applicazione degli ISA<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Poich\u00e9 gli ISA sono elaborati sulla base delle relazioni esistenti tra variabili economiche e variabili strutturali dichiarate dai contribuenti attraverso il modello, \u00e8 evidente che la coerenza, la correttezza e la completezza dei dati trasmessi rappresentano\u00a0 un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento e per l\u2019attribuzione del punteggio complessivo di affidabilit\u00e0 del contribuente.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il presupposto di una \u2018fedele dichiarazione\u2019 risulta significativo anche ai fini del Concordato preventivo biennale, affinch\u00e9 la proposta di concordato sia formulata in maniera corretta e coerente con la reale capacit\u00e0 contributiva dei contribuenti. Occorre, pertanto, che i dati forniti dagli stessi siano fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realt\u00e0 prospettata.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10196831\/Circolare+ISA_06.07.26_def+1.pdf\/b218b332-1791-ff9c-629f-4d3b241764d5?t=1783422678512\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">11 July 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale - periodo d\u2019imposta 2025<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\"><\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4\/E del 6 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l\u2019uniformit\u00e0 di azione in merito alle novit\u00e0 portate dal decreto ISA.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ogni anno, infatti, gli Indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale sono oggetto di aggiornamento per garantire la capacit\u00e0 dello strumento di cogliere l\u2019evoluzione dei diversi comparti economici ai quali gli stessi si riferiscono.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per il periodo d\u2019imposta 2025, sono stati revisionati per intero 85 indici e si \u00e8 provveduto all\u2019aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, per consentirne una pi\u00f9 aderente applicazione al periodo d\u2019imposta 2025, anche alla luce delle tensioni geopolitiche verificatesi.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per l\u2019anno d\u2019imposta 2025, non essendo intervenute significative novit\u00e0 sulle modalit\u00e0 di effettuazione degli adempimenti correlati all\u2019applicazione degli ISA, non sono cambiate le modalit\u00e0 di effettuazione degli stessi. Dunque, i contribuenti potranno continuare a fare affidamento su uno strumento la cui struttura risulta solida e consolidata.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Infatti, per i modelli ISA 2026\u00a0 trova conferma la struttura adottata dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Istruzioni Parte generale;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">istruzioni comuni per i quadri A \u2013 Personale, F \u2013 Dati contabili impresa e H \u2013 Dati contabili lavoro autonomo,<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">utili per la compilazione di tutti gli ISA.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Talune modifiche sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonch\u00e9 nei quadri contabili. Nel Frontespizio sono state eliminate le informazioni relative alla condizione di pensionato e\/o di lavoratore dipendente. Analoghe considerazioni valgono per l\u2019informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 in forma cooperativa, sia a mutualit\u00e0 prevalente, che in altra cooperativa.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e alle istruzioni dei modelli Redditi 2026, relativi al periodo d\u2019imposta 2025, le cause di esclusione richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno. Ci riferiamo alle cause di esclusione individuate dai codici 8, 9 e 10.<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Societ\u00e0 tra professionisti e societ\u00e0 tra avvocati<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le societ\u00e0 tra professionisti (STP) e le societ\u00e0 tra avvocati (STA) che, nel periodo d\u2019imposta 2025, hanno dichiarato redditi d\u2019impresa derivanti dall\u2019esercizio in via prevalente di una delle seguenti attivit\u00e0 economiche: attivit\u00e0 di ingegneria, di commercialista, di esperto contabile, di consulente del lavoro, architetto, veterinario, archeologo e addetto ad attivit\u00e0 legali e giuridiche, come per lo scorso anno, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attivit\u00e0 economica.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pertanto, anche per il periodo d\u2019imposta 2025 \u00e8 stato mantenuto negli ISA il quadro E con le informazioni relative alla \u2018Modalit\u00e0 organizzativa\u2019 e alla \u2018Ripartizione dei ricavi\u2019 per monitorare lo svolgimento delle relative attivit\u00e0 sotto forma di STP o STA.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>L\u2019applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennale<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d\u2019imposta 2024-2025 e che intendono rinnovare l\u2019adesione per il biennio 2026-2027, dovranno comunicare, attraverso la presentazione del modello ISA per il periodo d\u2019imposta 2025, i dati relativi a tale annualit\u00e0 che unitamente all\u2019esito dell\u2019applicazione degli ISA stessi, saranno utilizzati ai fini dell\u2019elaborazione della nuova proposta di Concordato per i periodi d\u2019imposta 2026 e 2027.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>La Semplificazione<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Prosegue l\u2019attivit\u00e0 finalizzata a rendere disponibile ai contribuenti e ai loro intermediari\u00a0 adempimenti dichiarativi improntati ad una maggiore semplificazione. Tale processo opera anche attraverso un\u2019attivit\u00e0 di progressiva:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">riduzione\/eliminazione dell\u2019utilizzo ai fini degli ISA di dati gi\u00e0 contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">messa in disponibilit\u00e0 agli operatori economici, nell\u2019area riservata del sito internet istituzionale, di dati in possesso dell\u2019Agenzia delle Entrate che risultino utili per l\u2019adempimento correlato agli ISA.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sempre in merito al periodo d\u2019imposta 2025, con riferimento agli ISA, sono state eliminate:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">la condizione di \u2018Pensionato\u2019 da 135 ISA;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">la condizione di \u2018Lavoratore dipendente\u2019 da 28 ISA;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 in forma di \u2018Cooperativa\u2019 da 50 ISA.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Societ\u00e0 mutualistiche e consortili<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le societ\u00e0 cooperative, le societ\u00e0 consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore dei propri soci, associati o utenti sono esclusi dall\u2019applicazione degli ISA, purch\u00e9 non svolgano attivit\u00e0 nei confronti di terzi e non operino secondo le ordinarie regole di mercato.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se, invece, tali soggetti effettuano operazioni anche nei confronti di terzi, sia pure in misura limitata o occasionale, perdono il requisito dell\u2019esclusivit\u00e0 e sono tenuti ad applicare gli ISA.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In questo caso, per\u00f2, il punteggio di affidabilit\u00e0 fiscale viene calcolato considerando soltanto i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalle operazioni con i terzi. Di conseguenza, il risultato potrebbe non rappresentare fedelmente l\u2019intera attivit\u00e0 svolta, poich\u00e9 non tiene conto della parte mutualistica.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per questo motivo, il contribuente deve segnalare nelle \u2018Note aggiuntive\u2019 del software ISA che la natura mutualistica dell\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 aver inciso sul punteggio ottenuto.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, dovr\u00e0 tener conto di tali indicazioni e del fatto che queste realt\u00e0 non operano integralmente secondo le normali logiche di mercato. Inoltre, per alcuni ISA, come l\u2019EG88U, \u00e8 previsto uno specifico quadro in cui indicare la percentuale di attivit\u00e0 svolta nei confronti di soggetti terzi, cos\u00ec da consentire una valutazione pi\u00f9 aderente alla reale situazione economica del contribuente.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Importanza della fedelt\u00e0 dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l\u2019applicazione degli ISA<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Poich\u00e9 gli ISA sono elaborati sulla base delle relazioni esistenti tra variabili economiche e variabili strutturali dichiarate dai contribuenti attraverso il modello, \u00e8 evidente che la coerenza, la correttezza e la completezza dei dati trasmessi rappresentano\u00a0 un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento e per l\u2019attribuzione del punteggio complessivo di affidabilit\u00e0 del contribuente.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il presupposto di una \u2018fedele dichiarazione\u2019 risulta significativo anche ai fini del Concordato preventivo biennale, affinch\u00e9 la proposta di concordato sia formulata in maniera corretta e coerente con la reale capacit\u00e0 contributiva dei contribuenti. Occorre, pertanto, che i dati forniti dagli stessi siano fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realt\u00e0 prospettata.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t<div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10196831\/Circolare+ISA_06.07.26_def+1.pdf\/b218b332-1791-ff9c-629f-4d3b241764d5?t=1783422678512\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n        -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-06d4df6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"06d4df6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-3f07087\" data-id=\"3f07087\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-86f749b elementor-position-top elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"86f749b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-calendar-alt\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tCalendario Fiscale\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tLe date importanti\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-77682b0 elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"77682b0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\"><!-- Esempio preso da https:\/\/codepen.io\/raubaca\/pen\/PZzpVe -->\n\n    <div class=\"metaping-tabs metaping-calendar\">\n\t\t            <div class=\"metaping-tab\">\n                <input type=\"radio\" id=\"tab1782900000\" name=\"rd\">\n                <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab1782900000\">\n                    01 Jul 2026 (1)\n                <\/label>\n                <div class=\"metaping-tab-container\">\n                    <div class=\"metaping-tab-content\">\n                        <div class=\"closebutton\">\n                            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                        <\/div>\n                        <h2>01 Jul 2026 (1)<\/h2>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>1)<\/small> Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della \"cedolare secca\"                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01\/06\/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01\/06\/2026.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello \"F24 versamenti con elementi identificativi\" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalit\u00e0 telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalit\u00e0 telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualit\u00e0 successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualit\u00e0 successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualit\u00e0 e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualit\u00e0 e adempimenti successivi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                            <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\t\t            <div class=\"metaping-tab\">\n                <input type=\"radio\" id=\"tab1784196000\" name=\"rd\">\n                <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab1784196000\">\n                    16 Jul 2026 (83)\n                <\/label>\n                <div class=\"metaping-tab-container\">\n                    <div class=\"metaping-tab-content\">\n                        <div class=\"closebutton\">\n                            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                        <\/div>\n                        <h2>16 Jul 2026 (83)<\/h2>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>1)<\/small> Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>2)<\/small> Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>3)<\/small> Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>4)<\/small> Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>5)<\/small> Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRES che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>6)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRPEF che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>7)<\/small> Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati <\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78\/2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>8)<\/small> Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78\/2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>9)<\/small> Versamento imposta sugli intrattenimenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 di intrattenimento o altre attivit\u00e0 indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640\/1972                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attivit\u00e0 svolte con carattere di continuit\u00e0 nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6728 - Imposta sugli intrattenimenti                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>10)<\/small> Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228\/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>11)<\/small> Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della propriet\u00e0 di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonch\u00e9 di titoli rappresentativi dei predetti strumenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228\/2012 dovuta sui trasferimenti della propriet\u00e0 di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonch\u00e9 di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>12)<\/small> Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228\/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228\/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228\/2012 effettuati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>13)<\/small> Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attivit\u00e0 finanziarie a titolo di propriet\u00e0 o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalit\u00e0 della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredit\u00e0 o donazioni.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>14)<\/small> Versamento 2 rata \"cedolare secca\" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale di godimento su unit\u00e0 immobiliari abitative locate, per finalit\u00e0 abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>15)<\/small> Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>16)<\/small> Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'IVIE \u00e8 dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'IVIE \u00e8 dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>17)<\/small> Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'IVIE \u00e8 dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'IVIE \u00e8 dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, 2 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>18)<\/small> Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 5 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,32% mensile a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>19)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.I soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>20)<\/small> Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>21)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>22)<\/small> Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>23)<\/small> Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>24)<\/small> Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>25)<\/small> Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>26)<\/small> Versamento 2 rata del saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2025 ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>27)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>28)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di et\u00e0 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>29)<\/small> Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello REDDITI ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto di effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2026.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>30)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>31)<\/small> Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRES che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>32)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRPEF che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>33)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 di capitali (societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e societ\u00e0 in accomandita semplice) e soggetti assimilati (societ\u00e0 ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano \"di comodo\" (vale a dire \"Societ\u00e0 non operative\" e \"Societ\u00e0 in perdita sistematica\") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>34)<\/small> Versamento 2 rata \"cedolare secca\" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale di godimento su unit\u00e0 immobiliari abitative locate, per finalit\u00e0 abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>35)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>36)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>37)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>38)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilit\u00e0 in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>39)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>40)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>41)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>42)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>43)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>44)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>45)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449\/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78\/2009                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>46)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennit\u00e0 per cessazione di rapporto di lavoro                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>47)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>48)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennit\u00e0 e premi vari corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennit\u00e0 di esproprio occupazione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>49)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>50)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>51)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>52)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>53)<\/small> Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>54)<\/small> Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>55)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>56)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        380E - Irap                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>57)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>58)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449\/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78\/2009                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>59)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonch\u00e9 sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>60)<\/small> Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50\/2017<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivit\u00e0 di intermediazione immobiliare nonch\u00e9 soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unit\u00e0 immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50\/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50\/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50\/2017                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>61)<\/small> Condomini in qualit\u00e0 di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Condomini in qualit\u00e0 di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto di importo superiore ai 500 euro sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, effettuano il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>62)<\/small> Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti Iva mensili                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6006 - Versamento Iva mensile giugno                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>63)<\/small> Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6006 - Versamento Iva mensile giugno                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>64)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento mensile IVA                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        606E - Versamento IVA mensile giugno                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>65)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di \"scissione dei pagamenti\" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633\/1972                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>66)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 5 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell'1,32% a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>67)<\/small> Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilit\u00e0: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilit\u00e0 optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100\/1998                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6006 - Versamento Iva mensile giugno                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>68)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonch\u00e9 societ\u00e0 indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di \"scissione dei pagamenti\" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>69)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Pubbliche amministrazioni e societ\u00e0 che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della \"scissione dei pagamenti\" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>70)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Pubbliche amministrazioni e societ\u00e0 che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della \"scissione dei pagamenti\" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>71)<\/small> Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 5 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,32% mensile a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>72)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.I soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>73)<\/small> Versamento 2 rata del saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2025 ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>74)<\/small> Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello REDDITI ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto di effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2026.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>75)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 di capitali (societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e societ\u00e0 in accomandita semplice) e soggetti assimilati (societ\u00e0 ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano \"di comodo\" (vale a dire \"Societ\u00e0 non operative\" e \"Societ\u00e0 in perdita sistematica\") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>76)<\/small> Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>77)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>78)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>79)<\/small> Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>80)<\/small> Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>81)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>82)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di et\u00e0 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>83)<\/small> <\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                                                    <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                                                    <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                            <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\t\t            <div class=\"metaping-tab\">\n                <input type=\"radio\" id=\"tab1784541600\" name=\"rd\">\n                <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab1784541600\">\n                    20 Jul 2026 (23)\n                <\/label>\n                <div class=\"metaping-tab-container\">\n                    <div class=\"metaping-tab-content\">\n                        <div class=\"closebutton\">\n                            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                        <\/div>\n                        <h2>20 Jul 2026 (23)<\/h2>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>1)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>2)<\/small> IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>3)<\/small> Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>4)<\/small> Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>5)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>6)<\/small> Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>7)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>8)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>9)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>10)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>11)<\/small> IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>12)<\/small> CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>13)<\/small> Adeguamento alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti che si adeguano alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6494 - Studi di settore - adeguamento Iva                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>14)<\/small> IVA: versamento del saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>15)<\/small> Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>16)<\/small> Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>17)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>18)<\/small> IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>19)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>20)<\/small> Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>21)<\/small> Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171\/2005                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>22)<\/small> Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>23)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                            <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\t\t            <div class=\"metaping-tab\">\n                <input type=\"radio\" id=\"tab1785405600\" name=\"rd\">\n                <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab1785405600\">\n                    30 Jul 2026 (23)\n                <\/label>\n                <div class=\"metaping-tab-container\">\n                    <div class=\"metaping-tab-content\">\n                        <div class=\"closebutton\">\n                            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                        <\/div>\n                        <h2>30 Jul 2026 (23)<\/h2>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>1)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>2)<\/small> IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>3)<\/small> Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>4)<\/small> Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>5)<\/small> Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>6)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>7)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>8)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>9)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>10)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>11)<\/small> CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\ufffd delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>12)<\/small> IVA: versamento del saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>13)<\/small> Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>14)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>15)<\/small> IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>16)<\/small> Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917\/1986 che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis e che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione, dell''imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta in cui \u00e8 valido l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero. Tale importo \u00e8 ridotto a euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 c.c., purch\u00e9 soddisfi le condizioni di cui al comma 1 art. 24-bis T.U.I.R                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24-ELIDE con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24-ELIDE cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        NRPP - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - NUOVI RESIDENTI - art. 24-bis, comma 2, del TUIR                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>17)<\/small> Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>18)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>19)<\/small> Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171\/2005                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>20)<\/small> Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>21)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>22)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli 730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Societ\u00e0 di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>23)<\/small> Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986 e che si avvalgono della facolt\u00e0 di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validit\u00e0 dell'opzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le modalit\u00e0 applicative del regime ex art. 24-ter del D.P.R. n. 917\/1986 sono illustrate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019 prot. 167878                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1899 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - art. 24-ter del TUIR.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                            <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\t\t            <div class=\"metaping-tab\">\n                <input type=\"radio\" id=\"tab1785492000\" name=\"rd\">\n                <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab1785492000\">\n                    31 Jul 2026 (5)\n                <\/label>\n                <div class=\"metaping-tab-container\">\n                    <div class=\"metaping-tab-content\">\n                        <div class=\"closebutton\">\n                            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                        <\/div>\n                        <h2>31 Jul 2026 (5)<\/h2>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>1)<\/small> Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633\/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633\/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attivit\u00e0 non commerciali                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331\/1993                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>2)<\/small> Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633\/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633\/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attivit\u00e0 non commerciali                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331\/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331\/1993                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>3)<\/small> Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della \"cedolare secca\"                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01\/07\/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01\/07\/2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello \"F24 versamenti con elementi identificativi\" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalit\u00e0 telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalit\u00e0 telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualit\u00e0 successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualit\u00e0 successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualit\u00e0 e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualit\u00e0 e adempimenti successivi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>4)<\/small> Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT). Per le nuove attivazioni, o in caso di variazione dei dati registrati, il collegamento deve essere effettuato tra il 6\u00b0 e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione del POS.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Accedendo alle apposite funzionalit\u00e0 disponibili nell'area del portale web \"Fatture e Corrispettivi\" dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite la procedura web \"Documento Commerciale on line\" nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>5)<\/small> Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                            <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\t\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n         -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bbaed6f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bbaed6f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c83dba5\" data-id=\"c83dba5\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a4dd52d elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"a4dd52d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"sedi\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Experience at your service Maurizio Cassano Born in Milan 58 years ago and graduated in Economics and Business at the Cattolica University in Milan, Dr. Maurizio Cassano has been enrolled in the Register of Chartered Certified Accountants and Tax Consultants of Milan since 1986 and in the Register of Accounting Auditors since 1995. 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